§ 3.4.7 – L.R. 27 marzo 2002, n. 4.
Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 acque minerali e termali
Data:27/03/2002
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Rilascio di licenze)
Art. 2.  (Funzioni delle Province)


§ 3.4.7 – L.R. 27 marzo 2002, n. 4. [1]

Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche.

(B.U. 10 aprile 2002, n. 16).

 

Art. 1. (Rilascio di licenze)

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le licenze di attingimento delle acque pubbliche, di cui all’articolo 56 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, possono essere rilasciate fino a cinque volte, per la durata di un anno ciascuna, a prescindere dal numero di rilasci già assentiti in precedenza.

 

     Art. 2. (Funzioni delle Province)

     1. Le Province rilasciano le licenze di attingimento secondo gli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale che devono prevedere prioritariamente, nell’ambito del quinquennio, l’uso razionale delle acque e l’introduzione di varietà a ridotto fabbisogno idrico e di sistemi irrigui più efficienti ed a basso impatto ambientale, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile dei territori interessati.

     2. Nel corso del terzo anno la Giunta regionale procede alla verifica della applicazione degli indirizzi di cui al comma precedente.


[1] Legge abrogata dall'art. 6 della L.R. 11 maggio 2007, n. 12.