Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 fauna, caccia e pesca |
Data: | 05/10/2009 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione all’art. 3) |
Art. 2. (Modificazione all’art. 8) |
Art. 3. (Modificazioni all’art. 9) |
Art. 4. (Modificazione all’art. 12) |
Art. 5. (Modificazione all’art. 13) |
Art. 6. (Integrazione del r.r. 34/1999) |
§ 3.3.104 - R.R. 5 ottobre 2009, n. 8.
Ulteriori modificazioni e integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) modificato ed integrato dai regolamenti regionali 31 ottobre 2000, n. 6, 28 giugno 2006, n. 8, 2 novembre 2006, n. 11, 22 maggio 2007, n. 4 e 21 maggio 2008, n. 4.
(B.U. 14 ottobre 2009, n. 46)
Art. 1. (Modificazione all’art. 3)
1. Al comma 1 dell’articolo 3 del
2. Al comma 1 dell’articolo 3 del
Art. 2. (Modificazione all’art. 8)
1. Il comma 2 dell’articolo 8 del
“2. Ciascuna squadra non può prendere possesso né di più settori contemporaneamente, né di più di due settori al giorno.”.
2. I commi 3 bis e 4 dell’art. 8 del
Art. 3. (Modificazioni all’art. 9)
1. Il comma 1 dell’articolo 9 del
“1. Lungo le vie di accesso dei settori dove si svolgeranno le battute, devono essere apposti cartelli di avviso ben visibili, indicanti anche la denominazione della squadra. I cartelli devono essere apposti:
a) entro l’orario di inizio della giornata venatoria previsto dal Calendario venatorio, per le battute che si svolgono nella prima parte della giornata;
b) non prima delle ore 11, ora solare, per le battute che si svolgono nella seconda parte della giornata.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 9 del
Art. 4. (Modificazione all’art. 12)
1. Al comma 1 dell’articolo 12 del
Art. 5. (Modificazione all’art. 13)
1. Al comma 1 ter dell’articolo 13 del
Art. 6. (Integrazione del
1. Dopo l’articolo 13 del
“Art. 13 bis. (Iscrizione al registro)
1. Per le stagioni venatorie 2010/2011 e 2011/2012 ciascun ATC non può iscrivere al registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale altre squadre oltre a quelle iscritte nel registro della stagione venatoria precedente.
2. Sono escluse dalla limitazione di cui al comma 1:
a) le squadre provenienti da fuori regione a seguito di accordi interregionali;
b) le squadre risultanti dall’accorpamento di due o più squadre iscritte nel registro della stagione venatoria precedente, con relativa e contestuale cancellazione delle stesse dal medesimo.”.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.