§ 3.3.104 - R.R. 5 ottobre 2009, n. 8.
Ulteriori modificazioni e integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) modificato ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:05/10/2009
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Modificazione all’art. 3)
Art. 2.  (Modificazione all’art. 8)
Art. 3.  (Modificazioni all’art. 9)
Art. 4.  (Modificazione all’art. 12)
Art. 5.  (Modificazione all’art. 13)
Art. 6.  (Integrazione del r.r. 34/1999)


§ 3.3.104 - R.R. 5 ottobre 2009, n. 8.

Ulteriori modificazioni e integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) modificato ed integrato dai regolamenti regionali 31 ottobre 2000, n. 6, 28 giugno 2006, n. 8, 2 novembre 2006, n. 11, 22 maggio 2007, n. 4 e 21 maggio 2008, n. 4.

(B.U. 14 ottobre 2009, n. 46)

 

Art. 1. (Modificazione all’art. 3)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) le parole: “ed individuale” e le parole: “per la caccia in forma collettiva” sono soppresse.

2. Al comma 1 dell’articolo 3 del r.r. 34/1999 dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: “Il prelievo venatorio in forma individuale all’interno dei settori può avvenire solo nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta.”.

 

     Art. 2. (Modificazione all’art. 8)

1. Il comma 2 dell’articolo 8 del r.r. 34/1999 è sostituito dal seguente:

“2. Ciascuna squadra non può prendere possesso né di più settori contemporaneamente, né di più di due settori al giorno.”.

2. I commi 3 bis e 4 dell’art. 8 del r.r. 34/1999 sono abrogati.

 

     Art. 3. (Modificazioni all’art. 9)

1. Il comma 1 dell’articolo 9 del r.r. 34/1999 è sostituito dal seguente:

“1. Lungo le vie di accesso dei settori dove si svolgeranno le battute, devono essere apposti cartelli di avviso ben visibili, indicanti anche la denominazione della squadra. I cartelli devono essere apposti:

a) entro l’orario di inizio della giornata venatoria previsto dal Calendario venatorio, per le battute che si svolgono nella prima parte della giornata;

b) non prima delle ore 11, ora solare, per le battute che si svolgono nella seconda parte della giornata.”.

2. Al comma 4 dell’articolo 9 del r.r. 34/1999 le parole: “non può avvenire prima delle ore nove e trenta e” sono soppresse.

 

     Art. 4. (Modificazione all’art. 12)

1. Al comma 1 dell’articolo 12 del r.r. 34/1999 il periodo: “dell’articolo 8 del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19” è sostituito dal seguente: “dell’articolo 6 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6”.

 

     Art. 5. (Modificazione all’art. 13)

1. Al comma 1 ter dell’articolo 13 del r.r. 34/1999 dopo le parole: “praticare la caccia al cinghiale” sono inserite le seguenti parole: “o decidere la sospensione per un determinato periodo di tempo”.

 

     Art. 6. (Integrazione del r.r. 34/1999)

1. Dopo l’articolo 13 del r.r. 34/1999 è inserito il seguente:

“Art. 13 bis. (Iscrizione al registro)

1. Per le stagioni venatorie 2010/2011 e 2011/2012 ciascun ATC non può iscrivere al registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale altre squadre oltre a quelle iscritte nel registro della stagione venatoria precedente.

2. Sono escluse dalla limitazione di cui al comma 1:

a) le squadre provenienti da fuori regione a seguito di accordi interregionali;

b) le squadre risultanti dall’accorpamento di due o più squadre iscritte nel registro della stagione venatoria precedente, con relativa e contestuale cancellazione delle stesse dal medesimo.”.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.