§ 2.3.201 - L.R. 18 gennaio 1996, n. 1.
Aumento delle tasse di concessione regionale con effetto dall'anno 1996.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:18/01/1996
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Aumento degli importi).
Art. 2.  (Tassa di abilitazione all'esercizio professionale).


§ 2.3.201 - L.R. 18 gennaio 1996, n. 1.

Aumento delle tasse di concessione regionale con effetto dall'anno 1996.

(B.U. n. 4 del 24 gennaio 1996).

 

Art. 1. (Aumento degli importi).

     1. Con effetto dal 1° gennaio 1996 gli importi delle tasse sulle concessioni regionali delle soprattasse e dei contributi elencati nella tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni sono aumentati del 20 per cento.

     2. Sono esclusi dall'aumento previsto al comma 1 gli importi delle tasse di cui ai numeri d'ordine 17 e 18 della tariffa di cui al precedente comma 1.

     3. La tassa sulle concessioni regionali per la costituzione di aziende agroturistico-venatorie e per i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale - istituita dall'art. 23, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - è dovuta nella misura fissata rispettivamente ai numeri d'ordine 16.1 e 16.2 della tariffa di cui al precedente comma 1.

     4. Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle mille lire superiori ad eccezione di quelli relativi a tasse, soprattasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa, soprattassa o del contributo.

 

     Art. 2. (Tassa di abilitazione all'esercizio professionale).

     1. Con effetto dal 1° gennaio 1996 l'ammontare della tassa prevista dal comma 1 dell'art. 190 del testo unico approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 e di cui all'art. 1 della legge regionale 1 marzo 1984, n. 11, è fissato in L. 100.000.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.