§ 3.3.82 - L.R. 29 luglio 2003, n. 17.
Ulteriore modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
(B.U. 13 agosto 2003, n. 33).
Art. 1. (Modifiche dell’art. 3).
1. All’art. 3, comma 2, lett. n), della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, come aggiunto dall’art. 1 della legge regionale 13 maggio 2002, n. 7, le parole «del comma 2 dell’art. 2» sono sostituite dalle parole «del comma 3 dell’art. 4», come modificato dall’art. 2, della legge regionale 13 maggio 2002, n. 7.
Art. 2. (Modifiche dell’art. 14).
1. All’art. 14, comma 4 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, come aggiunto dall’art. 7 della legge regionale 13 maggio 2002, n. 7, le parole «del comma 2 dell’art. 2» sono sostituite dalle parole «del comma 3 dell’art. 4», come modificato dall’art. 2, della legge regionale 13 maggio 2002, n. 7.
Art. 3. (Modifiche dell’art. 32).
1. Il comma 1 dell’art. 32 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, è sostituito dal seguente: «1. La Giunta regionale, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica e previo parere della competente commissione consiliare permanente, approva il calendario venatorio, recante disposizioni relative ai tempi, ai luoghi e ai modi di caccia, disponendone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il 15 giugno di ogni anno. Il calendario venatorio, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 18, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, può consentire il prelievo venatorio di determinate specie dal primo giorno utile di settembre, stabilendone le modalità».