Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 fauna, caccia e pesca |
Data: | 13/05/2002 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione dell’art. 3). |
Art. 2. (Modificazioni dell’art. 4). |
Art. 3. (Modificazione dell’art. 7). |
Art. 4. (Modificazione dell’art. 8). |
Art. 5. (Modificazioni dell’art. 11). |
Art. 6. (Integrazione dell’art. 13). |
Art. 7. (Modificazioni ed integrazioni dell’art. 14). |
Art. 8. (Modificazione dell’art. 15). |
Art. 9. (Modificazioni dell’art. 16). |
Art. 10. (Modificazione dell’art. 18). |
Art. 11. (Modificazioni ed integrazioni dell’art. 19). |
Art. 12. (Modificazioni dell’art. 20). |
Art. 13. (Integrazione dell’art. 21). |
Art. 14. (Modificazione dell’art. 24). |
Art. 15. (Modificazioni dell’art. 25). |
Art. 16. (Integrazione dell’art. 26). |
Art. 17. (Modificazione dell’art. 27). |
Art. 18. (Modificazione dell’art. 28). |
Art. 19. (Modificazione dell’art. 29). |
Art. 20. (Integrazione del Titolo V) |
Art. 21. (Modificazioni ed integrazioni dell’art. 32). |
Art. 22. (Modificazione dell’art. 34). |
Art. 23. (Modificazione dell’art. 35). |
Art. 24. (Modificazione dell’art. 36). |
Art. 25. (Modificazione dell’art. 39). |
Art. 26. (Abrogazioni e modificazioni di norme). |
Art. 27. (Norme transitorie e finali). |
§ 3.3.80 - L.R. 13 maggio 2002, n. 7.
"Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 17.5.1994, n.14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio."
(B.U. 22 maggio 2002, n. 23).
Art. 1. (Modificazione dell’art. 3).
1. Al comma 2, dell’art. 3 della
(Omissis).
Art. 2. (Modificazioni dell’art. 4).
1. L’art. 4 della
a) al comma 3 la parola “triennale” è sostituita dalla parola
(Omissis);
b) al comma 3 dopo la lett. c) è aggiunta la seguente lettera:
(Omissis);
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Art. 3. (Modificazione dell’art. 7).
1. L’art. 7 della
(Omissis).
Art. 4. (Modificazione dell’art. 8).
1. Al comma 1, dell’art. 8 della
(Omissis).
Art. 5. (Modificazioni dell’art. 11).
1. L’art. 11 della
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) al comma 7 le parole “il Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole
(Omissis);
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Art. 6. (Integrazione dell’art. 13).
1. All’art. 13 della
(Omissis).
Art. 7. (Modificazioni ed integrazioni dell’art. 14).
1. L’art. 14 della
a) la rubrica dell’art. 14 è così modificata:
(Omissis);
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
(Omissis).
Art. 8. (Modificazione dell’art. 15).
1. All’art. 15 della
Art. 9. (Modificazioni dell’art. 16).
1. L’art. 16 della
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3, dopo le parole “sono istituite dalle Province” sono aggiunte le parole:
(Omissis).
Art. 10. (Modificazione dell’art. 18).
1. Il comma 1, dell’art. 18 della
(Omissis).
Art. 11. (Modificazioni ed integrazioni dell’art. 19).
1. L’art. 19 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) al comma 2 sono soppresse le parole “a distanza non inferiore a metri 500 dagli ambiti di cui agli artt. 15, 16 e 17”;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
(Omissis).
Art. 12. (Modificazioni dell’art. 20).
1. L’art. 20 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
c) al comma 2 bis sono soppresse le parole “con il divieto assoluto di caccia”.
Art. 13. (Integrazione dell’art. 21).
1. Al comma 3, dell’art. 21 della
(Omissis).
Art. 14. (Modificazione dell’art. 24).
1. Al comma 6, dell’art. 24 della
(Omissis).
Art. 15. (Modificazioni dell’art. 25).
1. L’art. 25 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
(Omissis).
Art. 16. (Integrazione dell’art. 26).
1. All’art. 26 della
(Omissis).
Art. 17. (Modificazione dell’art. 27).
1. Al comma 1, dell’art. 27 della
(Omissis).
Art. 18. (Modificazione dell’art. 28).
1. Il comma 1, dell’art. 28 della
(Omissis).
Art. 19. (Modificazione dell’art. 29).
1. All’art. 29 della
(Omissis).
Art. 20. (Integrazione del Titolo V)
1. Al TITOLO V — DISCIPLINA DELLA ATTIVITA’ VENATORIA della
(Omissis).
Art. 21. (Modificazioni ed integrazioni dell’art. 32).
1. L’art. 32 della
a) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente comma:
(Omissis).
Art. 22. (Modificazione dell’art. 34).
1. L’art. 34 della
(Omissis).
Art. 23. (Modificazione dell’art. 35).
1. Al comma 1, dell’art. 35 della
(Omissis).
Art. 24. (Modificazione dell’art. 36).
1. La rubrica e il testo dell’art. 36 della
(Omissis).
Art. 25. (Modificazione dell’art. 39).
1. L’art. 39 della
(Omissis).
Art. 26. (Abrogazioni e modificazioni di norme).
1. Sono abrogati:
a) la
b) la
c) il
d) il comma 2 dell’art. 2 della
2. Al comma 1 dell’art. 2 della
(Omissis).
Art. 27. (Norme transitorie e finali).
1. L’art. 42 della
(Omissis).