§ 3.3.45 - L.R. 27 gennaio 1993, n. 3.
Ulteriore proroga dei termini di scadenza delle concessioni di azienda faunistico-venatoria.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:27/01/1993
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. Il termine di scadenza del 31 dicembre 1992 delle concessioni in atto delle aziende faunistico-venatorie stabilito dalla legge regionale 19 luglio 1991, n. 17, è prorogato al 31 gennaio 1993.


§ 3.3.45 - L.R. 27 gennaio 1993, n. 3. [1]

Ulteriore proroga dei termini di scadenza delle concessioni di azienda faunistico-venatoria.

(B.U. n. 5 del 3 febbraio 1993).

 

Art. 1.

     1. Il termine di scadenza del 31 dicembre 1992 delle concessioni in atto delle aziende faunistico-venatorie stabilito dalla legge regionale 19 luglio 1991, n. 17, è prorogato al 31 gennaio 1993.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.