§ 3.3.43 - L.R. 19 luglio 1991, n. 17.
Proroga dei termini di scadenza delle concessioni di azienda faunistico- venatoria.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:19/07/1991
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. I termini di scadenza delle concessioni di aziende faunistico- venatorie in atto, limitatamente agli anni 1991 e 1992, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1992, in deroga a quanto [...]


§ 3.3.43 - L.R. 19 luglio 1991, n. 17. [1]

Proroga dei termini di scadenza delle concessioni di azienda faunistico- venatoria.

(B.U. n. 37 del 31 luglio 1991).

 

Art. 1.

     1. I termini di scadenza delle concessioni di aziende faunistico- venatorie in atto, limitatamente agli anni 1991 e 1992, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1992, in deroga a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 25, della l.r. 3 giugno 1986, n. 21 e dal regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 2, in ordine alla durata e ai requisiti delle aziende faunistico-venatorie.

     2. I titolari delle concessioni, che intendono fruire della proroga, devono presentare domanda all'Amministrazione provinciale competente per territorio almeno trenta giorni prima della scadenza.

     3. Le Amministrazioni provinciali limitatamente all'anno 1991 e 1992 possono derogare, per la emissione del provvedimento di rinnovo o di diniego, dal termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda di rinnovo previsto dal terzo comma dell'art. 19 del regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 2.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.