§ 3.3.22 - R.R. 25 gennaio 1984, n. 2. [*]
Istituzione di centri pubblici e privati di produzione di selvaggina.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:25/01/1984
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Finalità. I centri pubblici di produzione di selvaggina sono istituiti per l'allevamento e l'incremento di capi delle specie previste dal Piano faunistico regionale, per il ripopolamento del [...]
Art. 2.  Autorizzazione. Le funzioni amministrative concernenti l'istituzione, la revoca e la gestione dei centri di produzione di selvaggina sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 24 della legge [...]
Art. 3.  Revoca. La revoca dell'autorizzazione è disposta con provvedimento della Amministrazione provinciale qualora:
Art. 4.  Assistenza veterinaria. I centri di produzione di selvaggina sono soggetti a vigilanza ed assistenza veterinaria permanente, ai sensi della legge regionale 7 aprile 1982, n. 19.
Art. 5.  Riproduttori. Il quantitativo minimo di riproduttori da destinare all'allevamento, trascorsi due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, è il seguente:
Art. 6.  Tabellazione. I confini perimetrali dei centri di produzione di selvaggina devono essere segnalati da tabelle recanti la scritta: «Centro (pubblico o privato) di produzione di selvaggina - L.R. n. [...]
Art. 7.  Registro. I centri di produzione di selvaggina devono essere dotati di un registro vidimato dall'Amministrazione provinciale, nel quale devono essere annotati tutti i dati relativi alla consistenza [...]
Art. 8.  Commercializzazione. Gli Enti pubblici e i titolari dei centri sono tenuti a comunicare all'Amministrazione provinciale, entro il 30 settembre di ogni anno, il numero dei riproduttori disponibili.
Art. 9.  Controlli. Il controllo sui centri di produzione di selvaggina è demandato all'Amministrazione provinciale.
Art. 10.  Sanzioni. A chi viola le norme del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Art. 11.  Divieto di caccia. Negli ambiti territoriali di cui al presente regolamento è vietata la caccia.
Art. 12.  Norma transitoria. I centri pubblici e privati già esistenti devono adeguarsi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, alla normativa prevista, presentando una domanda [...]


§ 3.3.22 - R.R. 25 gennaio 1984, n. 2. [*]

Istituzione di centri pubblici e privati di produzione di selvaggina.

(B.U. n. 8 del 27 gennaio 1984).

 

Art. 1. Finalità. I centri pubblici di produzione di selvaggina sono istituiti per l'allevamento e l'incremento di capi delle specie previste dal Piano faunistico regionale, per il ripopolamento del territorio.

     I centri privati di produzione di selvaggina sono istituiti per la produzione di capi delle specie previste dall'art. 10 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

 

     Art. 2. Autorizzazione. Le funzioni amministrative concernenti l'istituzione, la revoca e la gestione dei centri di produzione di selvaggina sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 37.

     L'autorizzazione all'istituzione dei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina è rilasciata dalla Amministrazione provinciale competente per territorio, in conformità alle indicazioni del Piano faunistico regionale, dietro presentazione di una domanda corredata dai seguenti elementi:

     - planimetria del territorio interessato, in scala 1:25.000;

     - progetto esecutivo;

     - relazione dell'autorità sanitaria competente;

     - relazione illustrativa della attività da svolgere;

     - atto comprovante il titolo di proprietà o di possesso del fondo da parte dell'Ente pubblico territoriale o del privato;

     - elenco del personale operante nel centro;

     - specie di selvaggina da allevare;

     - numero dei riproduttori acquisiti o da acquisire e loro provenienza.

     I centri di produzione di selvaggina sono strutturati in forma intensiva - piccoli spazi, voliere o piccoli recinti - o estensiva - allevamenti allo stato naturale o grandi recinti.

 

     Art. 3. Revoca. La revoca dell'autorizzazione è disposta con provvedimento della Amministrazione provinciale qualora:

     - l'Ente pubblico o il titolare non osservi le disposizioni di legge o regolamentari e le condizioni previste nel provvedimento di autorizzazione;

     - il centro non svolga alcuna attività per due anni consecutivi;

     - l'Ente pubblico o il titolare non provveda a richiedere, in caso di inadempienza da parte degli organi competenti, i controlli igienico- sanitari previsti dalla normativa statale e regionale.

     In caso di revoca dell'autorizzazione o di rinunzia volontaria, l'Ente pubblico o il titolare sono tenuti alla rimozione delle strutture connesse all'impianto e gestione dell'allevamento.

     La dichiarazione di rinunzia ha effetto dal momento in cui è comunicata all'Amministrazione provinciale.

 

     Art. 4. Assistenza veterinaria. I centri di produzione di selvaggina sono soggetti a vigilanza ed assistenza veterinaria permanente, ai sensi della legge regionale 7 aprile 1982, n. 19.

 

     Art. 5. Riproduttori. Il quantitativo minimo di riproduttori da destinare all'allevamento, trascorsi due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, è il seguente:

     - n. 100 coppie per starne, pernici rosse e coturnici;

     - n. 133 fagiani, di cui 100 femmine e 33 maschi;

     - n.  50 coppie di lepri comuni;

     - n.  20 ungulati, di cui 16 femmine e 4 maschi.

     I riproduttori da destinare ai centri di produzione di selvaggina devono provenire dal territorio regionale; l'importazione di riproduttori da altre regioni deve essere autorizzata dall'Amministrazione provinciale. In entrambi i casi i capi destinati ai centri devono essere muniti di certificato relativo allo stato sanitario, al loro valore genetico e alla loro provenienza.

 

     Art. 6. Tabellazione. I confini perimetrali dei centri di produzione di selvaggina devono essere segnalati da tabelle recanti la scritta: «Centro (pubblico o privato) di produzione di selvaggina - L.R. n. 1/1980, art. 9 o 10 - Divieto di caccia».

 

     Art. 7. Registro. I centri di produzione di selvaggina devono essere dotati di un registro vidimato dall'Amministrazione provinciale, nel quale devono essere annotati tutti i dati relativi alla consistenza numerica iniziale, nascite, decessi, acquisti, vendite, cessioni o trasferimenti, certificazione della provenienza dello stato sanitario e del valore genetico dei capi acquistati e ceduti.

     Nel registro sono altresì annotati, da parte del veterinario del centro o del veterinario dell'U.L.S.S. competente, gli interventi di ordine sanitario e immunizzante praticati.

 

     Art. 8. Commercializzazione. Gli Enti pubblici e i titolari dei centri sono tenuti a comunicare all'Amministrazione provinciale, entro il 30 settembre di ogni anno, il numero dei riproduttori disponibili.

     I centri di produzione di selvaggina possono cedere solo capi vivi di selvaggina purchè muniti di certificato del veterinario del centro o dell'U.L.S.S. competente per territorio che ne attesti la provenienza, lo stato fisico e il valore genetico.

     I centri di produzione di selvaggina possono, di volta in volta, essere autorizzati dall'Amministrazione provinciale, previo accertamento dello stato sanitario dei capi di selvaggina, a cedere i propri prodotti anche a scopo alimentare.

     La selvaggina prodotta bei centri privati è acquistata con diritto di prelazione dalle Amministrazioni pubbliche ed è utilizzata ai fini del ripopolamento.

     Gli Enti pubblici gestori e i titolari dei centri di produzione devono uniformarsi alla normativa vigente in materia di allevamenti zootecnici dal punto di vista sanitario e della commercializzazione del prodotto.

 

     Art. 9. Controlli. Il controllo sui centri di produzione di selvaggina è demandato all'Amministrazione provinciale.

     Dei controlli ed ispezioni, effettuabili in ogni momento, deve essere redatto verbale circostanziato.

 

     Art. 10. Sanzioni. A chi viola le norme del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

 

     Art. 11. Divieto di caccia. Negli ambiti territoriali di cui al presente regolamento è vietata la caccia.

 

     Art. 12. Norma transitoria. I centri pubblici e privati già esistenti devono adeguarsi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, alla normativa prevista, presentando una domanda di autorizzazione corredata dalla documentazione attestante l'avvenuto adeguamento.

 

 


[*] Il presente regolamento è abrogato dall'art. 41 della L.R. 17 maggio 1994, n. 14; l'art. 42 della L.R. 14/94 dispone che esso, tuttavia, rimanga in vigore, per le norme non in contrasto, fino alla emanazione dei regolamenti attuativi previsti dalla stessa L.R. 14/94.