§ 5.1.48 - L.R. 7 aprile 1982, n. 19.
Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:07/04/1982
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Finalità. La presente legge, in attuazione del disposto degli artt. 1, 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento nell'ambito del servizio [...]
Art. 2.  Competenze della Giunta regionale. Nella materia di cui al precedente articolo la Regione esercita le funzioni ad essa attribuite dalla vigente normativa, ed in particolare:
Art. 3.  Competenze del Presidente della Giunta regionale. Compete al Presidente della Giunta regionale l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di veterinaria interessanti il [...]
Art. 4.  Competenze del sindaco e del comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale. In materia di igiene e sanità veterinaria e polizia veterinaria compete al sindaco l'emanazione delle ordinanze di [...]
Art. 5.  Competenze delle Unità sanitarie locali. Le funzioni concernenti l'igiene, la sanità veterinaria e la polizia veterinaria, non espressamente riservate allo Stato o alla Regione, comprese quelle già [...]
Art. 6.  Regolamento del servizio veterinario. L'Unità sanitaria locale, previo parere del consiglio tecnico regionale per la sanità, emana il regolamento per il servizio veterinario.
Art. 7.  Organizzazione del servizio veterinario nelle Unità sanitarie locali. Ciascuna ULSS assicura l'esercizio delle funzioni in materia veterinaria mediante l'istituzione di appositi servizi veterinari [...]
Art. 8.  Responsabile del settore veterinario. Il responsabile del settore veterinario di ciascuna Unità sanitaria locale coordina le attività in materia veterinaria, svolge le funzioni ad esso attribuite [...]
Art. 9.  Responsabile del servizio veterinario. Il responsabile del servizio veterinario nell'ambito della specifica area funzionale cui è preposto provvede alla organizzazione e al funzionamento della [...]
Art. 10.  Attività veterinaria di base. Nell'ambito dei distretti, le Unità sanitarie locali assicurano lo svolgimento e l'erogazione dei servizi di prima istanza e di pronto intervento, che comprendono in [...]
Art. 11.  Integrazione del personale veterinario dipendente con liberi professionisti. Nei casi in cui l'Unità sanitaria locale non possa provvedere per mezzo dei propri dipendenti alle funzioni concernenti [...]
Art. 12.  Prestazioni nell'interesse dei privati. Le tariffe per le certificazioni relative agli accertamenti e alle indagini effettuate nell'interesse dei privati nell'ambito delle competenze veterinarie [...]
Art. 13.  Attività di vigilanza e controllo. Le attività di vigilanza e controllo in materia veterinaria vengono espletate da personale che sia in possesso di qualifica di agente od ufficiale di polizia [...]
Art. 14.  Assistenza zooiatrica. Nelle zone in cui l'assistenza zooiatrica non risulta assicurata dalla libera attività professionale, le Unità sanitarie locali, qualora non possono assicurare in modo [...]
Art. 15.  Presìdi e servizi multizonali. In attuazione della normativa prevista agli artt. 16 e 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al fine di assicurare livelli omogenei ed equivalenti di prestazioni [...]
Art. 16.  Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche. Le Unità sanitarie locali si avvalgono della collaborazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche per [...]
Art. 17.  Trasferimento dei beni. I rapporti attivi e passivi e i diritti inerenti gli immobili sedi degli uffici dei veterinari provinciali, nonché i relativi mobili e le attrezzature sono trasferiti ai [...]
Art. 18.  Trasferimento del personale. Il personale in servizio alla data del 31 gennaio 1981 presso i servizi operativi veterinari dell'Ufficio per i servizi sanitari e socio-assistenziali della Giunta [...]
Art. 19.  Rapporto a tempo pieno. In attesa dell'entrata in vigore della normativa regionale prevista dal combinato disposto dall'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 36 del D.P.R. 20 [...]


§ 5.1.48 - L.R. 7 aprile 1982, n. 19. [1]

Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria.

(B.U. n. 21 del 14 aprile 1982).

 

Art. 1. Finalità. La presente legge, in attuazione del disposto degli artt. 1, 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento nell'ambito del servizio sanitario regionale, del settore veterinario, e stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria.

 

     Art. 2. Competenze della Giunta regionale. Nella materia di cui al precedente articolo la Regione esercita le funzioni ad essa attribuite dalla vigente normativa, ed in particolare:

     a) l'attività di indirizzo e di coordinamento al fine di assicurare, nell'ambito della programmazione regionale, l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio;

     b) l'attività di collegamento funzionale con le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e con le altre Regioni in materia veterinaria;

     c) l'attività di coordinamento dei servizi informativi, della raccolta, elaborazione e valutazione dei dati epizoologici secondo modalità previste dalla vigente normativa;

     d) la predisposizione dei programmi regionali per l'esecuzione dei piani di profilassi e di risanamento del bestiame previsti dalla normativa statale e regionale, nonché il coordinamento e la verifica della loro corretta applicazione;

     e) l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 7, secondo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     f) la promozione, d'intesa con gli Istituti universitari, gli enti di ricerca, l'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche, della ricerca scientifica di base e flnalizzata, nonché di corsi di aggiornamento sulla base anche delle indicazioni fornite dai settori veterinari delle Unità sanitarie locali, sentiti gli Ordini professionali e le Associazioni di categoria;

     g) l'esercizio delle funzioni previste dalla legge regionale 12 dicembre 1978, n. 69, relativa alla regionalizzazione e ristrutturazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche;

     h) la partecipazione a commissioni, collegi e comitati a livello regionale ed interregionale;

     i) l'emanazione di direttive e pareri al fine di conseguire una uniforme applicazione della normativa del settore sul territorio regionale.

     Quale componente di commissioni e collegi operanti nell'ambito della pubblica amministrazione, ma non attribuiti al servizio sanitario regionale, aventi competenza sul territorio di più unità sanitarie locali, il veterinario provinciale è sostituito da un funzionario veterinario di livello apicale, con rapporto di lavoro a tempo pieno, inquadrato nei ruoli regionali o nel ruolo nominativo regionale del servizio sanitario nazionale, designato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 3. Competenze del Presidente della Giunta regionale. Compete al Presidente della Giunta regionale l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di veterinaria interessanti il territorio di più comuni. La loro esecuzione è demandata ai sindaci competenti per territorio, i quali si avvalgono dei servizi delle Unità sanitarie locali.

     Nei casi in cui non venga data esecuzione, nei tempi previsti, ai suddetti provvedimenti, il Presidente della Giunta regionale provvede direttamente attraverso la nomina di un commissario «ad acta».

 

     Art. 4. Competenze del sindaco e del comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale. In materia di igiene e sanità veterinaria e polizia veterinaria compete al sindaco l'emanazione delle ordinanze di carattere contangibile e urgente e dei provvedimenti che, comportando l'uso di poteri autorizzativi, prescrittivi e di concessione, non siano conseguenti a mera ricognizione di presupposti fissati per legge o regolamento ed in particolare:

     a) l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria di cui al testo unico delle leggi comunali e provinciali, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e successive modificazioni e integrazioni;

     b) rilascio di autorizzazioni per impianti di raccolta e lavorazione avanzi animali;

     c) rilascio di autorizzazioni per spostamento degli animali da zone infette e da zone di protezione, nonché per ragioni di pascolo, alpeggio, transumanza, pascolo vagante;

     d) determinazione dell'orario di macellazione, previa intesa con il comitato di gestione;

     e) emissione di provvedimenti per l'organizzazione della vigilanza annonaria nei mercati all'ingrosso delle carni e dei prodotti ittici di cui all'art. 11 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

     La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dal settore veterinario dell'Unità sanitaria locale che ne dà tempestiva comunicazione al comitato di gestione.

     Tutti i provvedimenti non specificamente di competenza del sindaco sono adottati dal comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale.

     Il comitato di gestione provvede che siano assicurati, al di fuori dell'orario di lavoro, turni di reperibilità del personale assegnato al settore.

 

     Art. 5. Competenze delle Unità sanitarie locali. Le funzioni concernenti l'igiene, la sanità veterinaria e la polizia veterinaria, non espressamente riservate allo Stato o alla Regione, comprese quelle già esercitate dal veterinario provinciale e dai veterinari comunali e consortili sono attribuite ai Comuni che le esercitano mediante le Unità sanitarie locali, a norma della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65.

     Tali funzioni comprendono in particolare:

     a) profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusione degli animali, soggette a misure di polizia e vigilanza veterinaria;

     b) programmi di bonifica sanitaria di sradicazione delle malattie di interesse antropozoonosico e zoosanitario, con i relativi servizi diagnostici, accertamenti e certificazioni;

     c) vigilanza, coordinamento e controllo sull'attuazione dei piani di profilassi delle malattie degli animali gestiti dallo Stato, dalla Regione, da associazioni o enti privati;

     d) vigilanza e controllo sull'importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti e avanzi animali, ove previsti dalla normativa vigente;

     e) vigilanza preventiva permanente sugli impianti e sui concentramenti animali, sugli impianti di raccolta, trasformazione, distribuzione e risanamento dei sottoprodotti, avanzi e rifiuti di origine animale;

     f) vigilanza sui ricoveri animali, sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali e sui pubblici abbeveratoi;

     g) vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali, nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;

     h) vigilanza e controllo sulla riproduzione animale, sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale, sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sulle attività esecutive di dette strutture;

     i) vigilanza ed ispezione sugli animali e relativi prodotti destinati all'alimentazione umana a livello di allevamento, nonchè sugli animali domestici, sinantropi e selvatici per accertare eventuali modificazioni dell'equilibrio ambientale nel rapporto uomo-animale;

     l) vigilanza sulla produzione, la commercializzazione, la distribuzione e l'impiego dei mangimi e degli integratori;

     m) vigilanza sugli ambulatori per la cura degli animali;

     n) vigilanza, ispezione e controllo sulla somministrazione di farmaci per uso veterinario;

     o) vigilanza sul rispetto delle norme che disciplinano l'utilizzazione degli animali da esperimento;

     p) attuazione di programmi di propaganda ed educazione sanitaria relativi all'igiene e alla sanità pubblica veterinaria;

     q) organizzazione e vigilanza sull'assistenza zooiatrica;

     r) vigilanza sui prelievi di organi destinati alla produzione opoterapica;

     s) assistenza tecnica permanente e di informazione sanitaria veterinaria agli allevatori;

     t) vigilanza e controllo sugli impianti di macellazione, su quelli di trasformazione, conservazione, deposito, distribuzione e vendita delle carni e degli altri alimenti di origine animale;

     u) ispezione e vigilanza veterinaria delle carni, delle uova, dei prodotti ittici, del miele e rispettivi derivati, nonché degli additivi, coloranti, succedanei nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione e, in collaborazione con i servizi di igiene pubblica, nella fase di somministrazione, nell'ambito della competenza del settore veterinario, a norma delle disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

     Sono altresì comprese le funzioni di cui alla lett. b) dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, delegate dallo Stato alla Regione e subdelegate ai Comuni, nonché ogni altra funzione in materia veterinaria attribuita da leggi dello Stato o della Regione.

 

     Art. 6. Regolamento del servizio veterinario. L'Unità sanitaria locale, previo parere del consiglio tecnico regionale per la sanità, emana il regolamento per il servizio veterinario.

 

     Art. 7. Organizzazione del servizio veterinario nelle Unità sanitarie locali. Ciascuna ULSS assicura l'esercizio delle funzioni in materia veterinaria mediante l'istituzione di appositi servizi veterinari organizzati nell'area delle funzioni centrali, nel distretto, servizi integrativi di supporto tecnico e servizi o presìdi multizonali, ne stabilisce le modalità di integrazione e coordinamento con le altre funzioni e ne garantisce l'autonomia tecnico-funzionale.

     Per i fini di cui sopra, ogni ULSS provvede all'istituzione almeno dei seguenti servizi:

     1) sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, il quale ricomprende le funzioni di cui all'art. 5, indicate dalla lettera a) alla lettera s);

     2) igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, il quale ricomprende le funzioni di cui all'art. 5, lettere t) e u).

     A ciascun servizio è preposto un veterinario responsabile con qualifica apicale.

     Le funzioni inerenti all'area dei servizi centrali sono svolte mediante l'apposito settore costituito presso l'ufficio di direzione ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 65 del 1979. Tale settore, da prevedere anche nei casi di accorpamento previsti al citato art. 38, è affidato alla responsabilità di uno dei veterinari responsabili di servizio con le procedure concorsuali previste dalla normativa vigente.

     Il veterinario responsabile del settore dell'ufficio di direzione conserva la sua posizione nell'area funzionale di provenienza.

     Il veterinario responsabile di uno dei servizi non può svolgere compiti e funzioni di pertinenza di un altro servizio.

     Il regolamento della ULSS fissa le modalità per i casi di sostituzioni.

 

     Art. 8. Responsabile del settore veterinario. Il responsabile del settore veterinario di ciascuna Unità sanitaria locale coordina le attività in materia veterinaria, svolge le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti ed in particolare cura:

     - il coordinamento funzionale del settore veterinario anche ai fini di una corretta integrazione con gli altri settori dell'Unità sanitaria locale;

     - il collegamento con i competenti uffici regionali e con l'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche, nonché con uffici di enti pubblici e di associazioni operanti nel settore agricolo-zootecnico;

     - l'esercizio di funzioni di promozione e vigilanza per l'attuazione dei programmi;

     - l'esercizio delle altre funzioni previste dal regolamento sulla organizzazione e sul funzionamento dei settori e dei servizi dell'Unità sanitaria locale;

     - la richiesta al comitato di gestione dell'adozione dei provvedimenti necessari alla salvaguardia della salute degli animali, alla tutela della salute dell'uomo e della salubrità dell'ambiente;

     - la richiesta ai sindaci o al comitato di gestione dell'adozione dei provvedimenti di carattere contingibile ed urgente di cui all'art. 4;

     - la richiesta al Presidente della Giunta regionale dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 3.

 

     Art. 9. Responsabile del servizio veterinario. Il responsabile del servizio veterinario nell'ambito della specifica area funzionale cui è preposto provvede alla organizzazione e al funzionamento della stessa, coordina gli operatori addetti al servizio e dirige i servizi integrativi propri dell'area funzionale.

 

     Art. 10. Attività veterinaria di base. Nell'ambito dei distretti, le Unità sanitarie locali assicurano lo svolgimento e l'erogazione dei servizi di prima istanza e di pronto intervento, che comprendono in particolare:

     a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali e l'applicazione dei provvedimenti di polizia veterinaria;

     b) l'esecuzione dei piani di profilassi delle malattie infettive, infestive e diffusive negli animali;

     c) l'ispezione, la vigilanza e il controllo igienico-sanitario delle carni e degli altri prodotti di origine animale;

     d) la vigilanza e il controllo sull'alimentazione degli animali, l'impiego dei mangimi e degli integratori, nonché sull'impiego dei farmaci per uso veterinario;

     e) la vigilanza sulla riproduzione animale e sulla assistenza zooiatrica;

     f) l'educazione sanitaria degli allevatori.

     Ciascuna Unità sanitaria locale può erogare le prestazioni di base di cui al comma precedente in aree comprendenti il territorio di più distretti o l'intero territorio dell'Unità sanitaria locale, tenendo conto della distribuzione e delle attitudini produttive del patrimonio zootecnico, della riproduzione animale, della dislocazione e del potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione e di conservazione delle carni e degli altri prodotti di origine animale, della produzione dei mangimi e degli integratori, delle esigenze della zooprofilassi, della lotta contro le zoonosi e della vigilanza sugli alimenti di origine animale.

 

     Art. 11. Integrazione del personale veterinario dipendente con liberi professionisti. Nei casi in cui l'Unità sanitaria locale non possa provvedere per mezzo dei propri dipendenti alle funzioni concernenti l'ispezione e la vigilanza veterinaria nei macelli privati, negli stabilimenti per la produzione di carni preparate, nonché i trattamenti immunizzanti, curativi o a fini diagnostici relativi a profilassi obbligatorie, provvede mediante la stipula di convenzioni con veterinari liberi professionisti.

     L'attività dei veterinari convenzionati è programmata dal responsabile del settore veterinario.

     Le convenzioni di cui al primo comma sono stipulate in conformità a quanto disposto dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 12. Prestazioni nell'interesse dei privati. Le tariffe per le certificazioni relative agli accertamenti e alle indagini effettuate nell'interesse dei privati nell'ambito delle competenze veterinarie delle Unità sanitarie locali sono stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

     Alle relative prestazioni professionali si applicano le normative vigenti per prestazioni professionali rese dal personale sanitario del servizio sanitario nazionale.

 

     Art. 13. Attività di vigilanza e controllo. Le attività di vigilanza e controllo in materia veterinaria vengono espletate da personale che sia in possesso di qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio presso le Unità sanitarie locali.

     Il personale di vigilanza esplica la sua attività congiuntamente per il settore veterinario e per quello di sanità pubblica in base ai programmi e direttive predisposti dai responsabili di settore, i quali, nei casi di urgente necessità, potranno chiedere alle autorità competenti di avvalersi di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni con la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.

     I veterinari dipendenti dalle Unità sanitarie locali nell'esercizio delle funzioni di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria sono ufficiali di polizia giudiziaria.

 

     Art. 14. Assistenza zooiatrica. Nelle zone in cui l'assistenza zooiatrica non risulta assicurata dalla libera attività professionale, le Unità sanitarie locali, qualora non possono assicurare in modo continuativo l'assistenza stessa con i veterinari dipendenti, provvedono mediante la stipula di convenzioni con veterinari liberi professionisti, i quali hanno l'obbligo di assicurare la reperibilità e l'erogazione del servizio nell'ambito della zona per la quale è prevista la convenzione.

 

     Art. 15. Presìdi e servizi multizonali. In attuazione della normativa prevista agli artt. 16 e 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al fine di assicurare livelli omogenei ed equivalenti di prestazioni tecniche e specialistiche idonee a soddisfare particolari esigenze in ambiti territoriali più vasti, il piano socio-sanitario regionale individua presìdi e servizi multizonali e le relative attività.

 

     Art. 16. Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche. Le Unità sanitarie locali si avvalgono della collaborazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche per quanto concerne le materie di sua competenza e in particolare per la prevenzione, la diagnosi e la profilassi delle malattie infettive e infestive degli animali, con particolare riferimento alle zoonosi, all'igiene degli alimenti di origine animale e dei mangimi destinati alla zootecnia, nonché per la realizzazione dei programmi formulati dalla Regione per l'agricoltura relativamente alla materia veterinaria.

 

     Art. 17. Trasferimento dei beni. I rapporti attivi e passivi e i diritti inerenti gli immobili sedi degli uffici dei veterinari provinciali, nonché i relativi mobili e le attrezzature sono trasferiti ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli uffici, con vincolo di destinazione alle rispettive Unità sanitarie locali, con le procedure di cui all'art. 46 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65.

     Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli stessi oneri e con le pertinenze e le dotazioni.

     Gli atti e i documenti esistenti presso gli stessi uffici sono consegnati dalla Regione alle Unità sanitarie locali competenti per territorio con elenchi descrittivi. La Regione può trattenere od ottenere in restituzione ogni atto che si rendesse necessario per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ovvero ottenerne copia conforme.

     La consegna dei beni mobili ed immobili è effettuata mediante la redazione di appositi verbali da parte di un rappresentante della Regione con l'intervento dei rappresentanti dei comuni interessati.

 

     Art. 18. Trasferimento del personale. Il personale in servizio alla data del 31 gennaio 1981 presso i servizi operativi veterinari dell'Ufficio per i servizi sanitari e socio-assistenziali della Giunta regionale è iscritto nel ruolo nominativo regionale del servizio sanitario nazionale, ai sensi del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, salvo quanto previsto nei commi seguenti.

     Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni attribuite alla Regione dalla presente legge, la Giunta regionale stabilisce, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della stessa, l'aliquota di personale di cui al primo comma necessario per ciascun profilo professionale.

     Il personale da confermarsi nel ruolo della Regione è individuato sulla base di domande di opzione da presentarsi entro 30 giorni dalla determinazione delle esigenze di cui al comma precedente.

     Nel caso in cui il numero delle domande di opzione sia superiore alle esigenze della Regione, la Giunta regionale accoglie le domande per ciascun profilo professionale, tenendo conto dell'anzianità maturata negli uffici sanitari dello Stato, nelle Regioni e negli Enti locali.

     Nel caso in cui sia presentato un minor numero di domande di opzione rispetto alle predette esigenze, la Giunta regionale individua d'ufficio il personale necessario, a partire da quello in possesso della minore anzianità maturata, fino alla concorrenza dei posti stessi.

     Il personale statale che si trovi in posizione di comando presso la Regione e presti servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso i servizi operativi veterinari è inquadrato, a domanda e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, nei ruoli regionali secondo la tabella di equiparazione allegata alla presente legge. Si applicano, nei confronti di tale personale, le norme contenute nei precedenti commi del presente articolo.

 

     Art. 19. Rapporto a tempo pieno. In attesa dell'entrata in vigore della normativa regionale prevista dal combinato disposto dall'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 36 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, i veterinari dipendenti dall'Unità sanitaria locale possono scegliere l'effettuazione del servizio a tempo pieno.

     Le specifiche funzioni, nell'ambito dei servizi e dei presìdi, cui devono essere addetti i veterinari a tempo pieno, sono individuate dal piano socio-sanitario regionale.

 

 


[1] Modificata con L.R. 21-3-1985, n. 11 e abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.