Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 agricoltura e foreste |
Data: | 21/07/2009 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Ambito di applicazione) |
Art. 3. (Vigneti illegali impiantati posteriormente al 31 agosto 1998) |
Art. 4. (Regolarizzazione obbligatoria dei vigneti illegali impiantati dal 1° aprile 1987 al 1° settembre 1998) |
Art. 5. (Destinazione delle uve prodotte dai vigneti impiantati illegalmente) |
Art. 6. (Sanzioni in casi di mancata osservanza del divieto di circolazione o distillazione) |
Art. 7. (Disposizioni di attuazione) |
Art. 8. (Abrogazioni) |
Art. 9. (Norma finanziaria) |
§ 3.2.183 - L.R. 21 luglio 2009, n. 14. [1]
Disposizioni sanzionatorie, in applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29.4.2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27.6.2008, relative alle superfici vitate impiantate illegalmente.
(B.U. 29 luglio 2009, n. 34)
Art. 1. (Finalità)
1. La presente legge definisce le sanzioni amministrative da applicare ai produttori per le superfici vitate impiantate illegalmente ai sensi del
Art. 2. (Ambito di applicazione)
1. Sono considerate superfici vitate impiantate illegalmente le superfici impiantate successivamente al 1° aprile 1987 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.
Art. 3. (Vigneti illegali impiantati posteriormente al 31 agosto 1998)
1. I produttori estirpano a loro spese le superfici vitate impiantate posteriormente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per gli impianti illegali già esistenti alla data di entrata in vigore del
3. Per gli impianti illegali realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del
4. Per gli impianti di cui al comma 2 ogni dodici mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2010, è nuovamente applicata la sanzione di cui al comma 2.
5. Per gli impianti di cui al comma 3 la sanzione di cui al comma 2 è nuovamente applicata ogni anno, decorsi dodici mesi dall’applicazione della prima sanzione.
Art. 4. (Regolarizzazione obbligatoria dei vigneti illegali impiantati dal 1° aprile 1987 al 1° settembre 1998)
1. I produttori che hanno impiantato superfici vitate dal 1° aprile 1987 al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, regolarizzano le superfici illegali entro il 31 dicembre 2009, mediante il versamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 6.000,00 (seimila) ad ettaro.
2. I produttori estirpano a loro spese le superfici vitate impiantate illegalmente di cui al comma 1 e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009.
3. In caso di mancata osservanza dell’obbligo di estirpazione di cui al comma 2, i produttori sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 12.000,00 (dodicimila) ad ettaro a decorrere dal 1° luglio 2010 e, successivamente, ogni dodici mesi fino all’adempimento dell’obbligo di estirpazione.
4. Il disposto del comma 1 non si applica alle superfici vitate impiantate illegalmente già regolarizzate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3 del
Art. 5. (Destinazione delle uve prodotte dai vigneti impiantati illegalmente)
1. In attesa dell’adempimento dell’obbligo di estirpazione di cui all’articolo 3, comma 1, e all’articolo 4, comma 2, ovvero della regolarizzazione di cui all’articolo 4, comma 1, le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici impiantate illegalmente possono essere destinati esclusivamente:
a) alla distillazione a spese del produttore, purché i prodotti ottenuti non vengano utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol;
b) alla vendemmia verde di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del
c) al consumo familiare, se il vigneto del produttore ha una superficie non superiore a 0,1 ettari.
2. Entro il 31 maggio di ogni anno, il produttore comunica al competente Servizio regionale l’opzione prescelta tra quelle di cui al comma 1.
3. Nel caso della distillazione di cui al comma 1, lettera a), il produttore presenta al competente Servizio regionale, entro il 31 luglio dell’anno successivo in cui i prodotti sono stati ottenuti, il relativo contratto di distillazione.
4. Nel caso di ricorso alla vendemmia verde di cui al comma 1, lettera b), il produttore é tenuto ad effettuarla entro il 30 giugno. I controlli sull’esecuzione della vendemmia verde sono eseguiti dalla competente comunità montana entro il 31 luglio dello stesso anno in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d) del
Art. 6. (Sanzioni in casi di mancata osservanza del divieto di circolazione o distillazione)
1. Il produttore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000,00 (tremila) ad ettaro della superficie vitata illegale qualora:
a) non comunica l’opzione prescelta entro il termine di cui all’articolo 5, comma 2;
b) non presenta il contratto di distillazione entro il termine di cui all’articolo 5, comma 3 o se i contratti presentati non coprono l’intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione prevista dal
c) non esegue in maniera soddisfacente la vendemmia verde di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b).
2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate dal 1° settembre dell’anno interessato.
3. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi di superfici vitate inferiori a 0,1 ettari.
Art. 7. (Disposizioni di attuazione)
1. La Giunta regionale definisce con proprio regolamento le modalità, i termini e le procedure necessarie per l’attuazione della presente legge.
Art. 8. (Abrogazioni)
1. L’articolo 2 della
Art. 9. (Norma finanziaria)
1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste nella presente legge sono introitati nella unità previsionale di base 1.01.002 del bilancio regionale di previsione, parte entrata, denominata “Proventi per trasgressioni”.
[1] Abrogata dall'art. 225 della