§ 3.2.148 - L.R. 8 febbraio 2005, n. 5.
Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:08/02/2005
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Sanzioni amministrative pecuniarie per la regolarizzazione dei vigneti).
Art. 3.  (Sanzioni amministrative pecuniarie per la presentazione in ritardo della dichiarazione delle superfici vitate).
Art. 4.  (Rinvio).
Art. 5.  (Norma finanziaria).


§ 3.2.148 - L.R. 8 febbraio 2005, n. 5. [1]

Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo.

(B.U. 23 febbraio 2005, n. 8).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge, in attuazione del Reg. (CE) 17 maggio 1999, n. 1493, stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie da applicare alle violazioni in materia di potenziale viticolo.

 

     Art. 2. (Sanzioni amministrative pecuniarie per la regolarizzazione dei vigneti). [2]

     [1. Ai produttori che hanno impiantato abusivamente i vigneti nel periodo antecedente al 1° settembre 1998, ai fini della regolarizzazione degli stessi prevista dall’articolo 2, paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 1493/99, sono applicate le sanzioni di cui alla presente legge.

     2. Per i vigneti abusivamente impiantati nel periodo antecedente al 1° settembre 1998, nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione delle superfici vitate di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2005, la regolarizzazione prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del Reg. (CE) 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 258,00 euro per ogni ettaro della superficie vitata.

     3. Per i vigneti abusivamente impiantati nel periodo antecedente al 1° settembre 1998, nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione delle superfici vitate di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2005, la regolarizzazione prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera c) del Reg. (CE) 1493/99, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) 4.500,00 euro ad ettaro per i vigneti ubicati al di fuori delle zone delimitate per la produzione di vini DOC/DOCG;

     b) 7.500,00 euro ad ettaro per i vigneti ubicati all’interno delle zone delimitate per la produzione dei seguenti vini DOC: Assisi, Colli Altotiberini, Colli Amerini, Colli Martani, Colli Perugini, Colli del Trasimeno, Lago di Corbara, Orvietano Rosso;

     c) 10.500,00 euro ad ettaro per i vigneti ubicati all’interno delle zone delimitate per la produzione dei vini DOC Orvieto;

     d) 12.000,00 euro ad ettaro per i vigneti ubicati all’interno delle zone delimitate per la produzione dei seguenti vini DOC/DOCG: Montefalco, Torgiano;

     e) nel caso di vigneti ubicati in zone delimitate per la produzione di più vini DOC/DOCG, si applica la sanzione più alta stabilita per le rispettive DOC/DOCG.

     4. L’accoglimento della domanda di regolarizzazione e la conseguente regolarizzazione, comporta automaticamente l’iscrizione delle superfici vitate regolarizzate nell’archivio delle superfici vitate tenuto presso la Regione ai fini dell’inventario del potenziale produttivo di cui all’articolo 16 del Reg. (CE) 1493/99.]

 

     Art. 3. (Sanzioni amministrative pecuniarie per la presentazione in ritardo della dichiarazione delle superfici vitate).

     l. Il produttore che presenta la dichiarazione delle superfici vitate, ai fini della predisposizione dell’inventario del potenziale produttivo e del relativo aggiornamento da parte della Regione, oltre i termini stabiliti dal decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 619,75 euro per ettaro della superficie vitata. La sanzione è ridotta ad un terzo se il ritardo non supera i trenta giorni.

     2. Il produttore che, nella presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, ha commesso errori non essenziali ai fini dell’estensione e della identificazione della superficie vitata entro un margine di tolleranza del cinque per cento, sia in eccesso che in difetto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, ridotta ad un terzo.

 

     Art. 4. (Rinvio).

     1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni sanzionatorie, in applicazione del Reg. (CE) 1493/99 relativo all’organizzazione del mercato vitivinicolo, stabilite con il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste nella presente legge sono introitati nella unità previsionale di base 1.01.002 del bilancio regionale di previsione, parte entrata, denominata «Proventi per trasgressioni» (cap. 500).


[1] Abrogata dall'art. 225 della L.R. 9 aprile 2015, n. 12.

[2] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 21 luglio 2009, n. 14.