Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 agricoltura e foreste |
Data: | 04/10/2005 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione dell’art. 11). |
Art. 2. (Integrazione dell’art. 13). |
Art. 3. (Modificazione dell’art. 26). |
Art. 4. (Norma transitoria). |
§ 3.2.154 – R.R. 4 ottobre 2005, n. 6.
Ulteriori modificazioni e integrazioni del regolamento regionale 19 giugno 2001, n. 1 - Regolamento di attuazione della disciplina delle Strade del vino in Umbria.
(B.U. 12 ottobre 2005, n. 43).
Art. 1. (Modificazione dell’art. 11).
1. Al comma 1 dell’articolo 11 del
Art. 2. (Integrazione dell’art. 13).
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 del
«2 bis. Qualora più domande riportino pari punteggio e le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a finanziarle tutte, si procede ad ordinarle secondo il seguente ulteriore criterio:
— data di presentazione delle domande dando priorità alla numerazione assegnata dal protocollo regionale;
al fine di formulare la graduatoria generale tra tutte le istanze pervenute. La graduatoria così predisposta dal competente Servizio regionale è approvata dalla Giunta regionale, comunicata agli interessati e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.».
Art. 3. (Modificazione dell’art. 26).
1. L’articolo 26 del
«Art. 26. (Anticipazione, liquidazione dei contributi e rendicontazione degli interventi).
1. L’anticipazione dei contributi può essere erogata con una delle seguenti modalità:
a) anticipo del cinquanta per cento a richiesta del beneficiario e dietro presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla
b) anticipo, in sede di realizzazione degli interventi, fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, allegando i seguenti documenti:
1) riepilogo delle spese sostenute, redatto, nel caso di opere edili, da un tecnico iscritto all’ordine o albo professionale, con riferimento al prezzario regionale;
2) fatture debitamente quietanzate, o altra documentazione equipollente, attestanti le spese effettivamente sostenute per gli interventi realizzati;
3) relazione tecnica illustrativa;
4) eventuale altra documentazione su specifica richiesta del competente Servizio regionale.
2. Il beneficiario, a conclusione dei lavori, richiede l’accertamento finale e l’erogazione a saldo del contributo, allegando i seguenti documenti:
a) computo metrico consuntivo delle opere eseguite, redatto da un tecnico iscritto all’ordine o albo professionale, con riferimento al prezzario regionale;
b) certificato di agibilità di cui all’art. 29 della
c) certificato di regolare esecuzione delle opere redatto dal tecnico incaricato, attestante l’inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità;
d) disegni delle opere o relazioni inerenti opere e/o acquisti di cui, in sede di accertamento finale, si chiede l’approvazione in quanto varianti non sostanziali;
e) fatture debitamente quietanzate, o altra documentazione equipollente, attestanti le spese effettivamente sostenute per gli interventi realizzati;
f) relazione tecnico illustrativa;
g) eventuale altra documentazione di integrazione su specifica richiesta del competente Servizio regionale.».
Art. 4. (Norma transitoria).
1. Per l’anno 2005 le domande sono presentate entro il 31 ottobre e la durata dei termini procedurali riferiti all’approvazione del progetto, alla declaratoria di inammissibilità e irricevibilità delle domande e alla formulazione della graduatoria, è anticipata alla data del 31 dicembre.