Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 agricoltura e foreste |
Data: | 18/05/1977 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. La spesa annuale di lire 65.000.000 autorizzata dall'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 55, è elevata a lire 90.000.000. |
Art. 2. Al maggior onere di lire 25.000.000 determinato dall'incremento di spesa di cui all'art. 1, sarà fatto fronte con la quota del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. |
Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 3.2.21 - L.R. 18 maggio 1977, n. 21. [1]
Integrazione finanziaria della legge regionale 2 settembre 1974, n. 55.
(B.U. n. 22 del 25 maggio 1977).
Art. 1. La spesa annuale di lire 65.000.000 autorizzata dall'art. 2 della
Art. 2. Al maggior onere di lire 25.000.000 determinato dall'incremento di spesa di cui all'art. 1, sarà fatto fronte con la quota del fondo di cui all'art. 9 della
Sono in conseguenza disposte le seguenti variazioni al bilancio regionale dell'esercizio 1977:
PARTE USCITA
- in aumento
Cap. 3720 denominato: «Contributi alle Aziende speciali costituite ai sensi dell'art. 139 del
- in diminuzione
Cap. 4680 denominato: «Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso con riferimento al n. 7 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio regionale dell'esercizio 1977», L. 25.000.000
Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della