Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 agricoltura e foreste |
Data: | 02/09/1974 |
Numero: | 55 |
Sommario |
Art. 1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48, è autorizzata, per l'anno 1974, l'ulteriore spesa di lire 344.000.000 |
Art. 2. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 139 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, è autorizzata la spesa annua di lire 65.000.000 |
Art. 3. Per la partecipazione della Regione a fiere, mostre e mercati di rilevanza regionale ed interregionale è autorizzata per l'anno 1974 la spesa di lire 20.000.000 |
Art. 4. Per le agevolazioni previste dalle leggi vigenti in materia di bonifica, in attesa della sistemazione organica del settore, è autorizzata per l'anno 1974 la spesa di lire 350.000.000 per la [...] |
Art. 5. Per contributi a favore delle associazioni di allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per le attività connesse ai controlli funzionali ed alla selezione della specie bovina, ovina, [...] |
Art. 6. Le somme previste dai precedenti artt. 2, 3, 4 e 5 sono erogate con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale |
Art. 7. All'onere complessivo di lire 864 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte, quanto a lire 313 milioni, con la quota del fondo di cui alla legge 7 agosto 1973, [...] |
Art. 8. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione |
§ 3.2.10 - L.R. 2 settembre 1974, n. 55. [1]
Integrazione finanziaria della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48, e contributi finanziari per interventi nel settore agricolo forestale [2].
(B.U. n. 31 del 5 settembre 1974).
Per gli interventi previsti dalla
Per la concessione dei contributi di cui all'art. 139 del
Per la partecipazione della Regione a fiere, mostre e mercati di rilevanza regionale ed interregionale è autorizzata per l'anno 1974 la spesa di lire 20.000.000.
Per le agevolazioni previste dalle leggi vigenti in materia di bonifica, in attesa della sistemazione organica del settore, è autorizzata per l'anno 1974 la spesa di lire 350.000.000 per la realizzazione delle opere con particolare riguardo a quelle di manutenzione.
Per contributi a favore delle associazioni di allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per le attività connesse ai controlli funzionali ed alla selezione della specie bovina, ovina, equina e suina, nonché per il miglioramento delle produzioni zootecniche e dell'apicoltura, è autorizzata la spesa di lire 85.000.000.
Le somme previste dai precedenti artt. 2, 3, 4 e 5 sono erogate con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
All'onere complessivo di lire 864 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte, quanto a lire 313 milioni, con la quota del fondo di cui alla
Sono di conseguenza disposte le seguenti variazioni al bilancio regionale dell'esercizio 1974:
PARTE USCITA
in aumento
- cap. 349, di nuova istituzione, denominato «Stralcio al programma regionale di sviluppo. Interventi a favore dell'agricoltura», per le spese previste agli artt. 3, 4 e 5 della presente legge, L. 455.000.000
- cap. 371, denominato «Stralcio al programma regionale di sviluppo.
Programmi di rimboschimento, riassetto del territorio, opere di bonifica montana e difesa del suolo» per gli interventi previsti all'art. 1, L. 344.000.000
- cap. 372, di nuova istituzione, denominato «Contributi alle aziende speciali costituite ai sensi dell'art. 139 del
L. 864.000.000
in diminuzione
a) soppressione dei seguenti capitoli:
- cap. 70 «Manutenzione delle opere di bonifica», L. 100.000.000
- cap. 71 «Spese e contributi per la difesa fitosanitaria delle piante e dei prodotti agricoli e forestali, nonché per l'attuazione di studi ed esperienze per il perfezionamento dei metodi di lotta», L. 100.000.000
- cap. 350 «Opere pubbliche di bonifica integrale», L. 100.000.000
- cap. 352 «Spese e contributi per promuovere ed incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento delle coltivazioni arboree ed erbacee, nonché dell'enologia e della elaiotecnia», L. 13.000.000
b) prelievo dallo stanziamento del capitolo 468 «Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso», con riferimento al n. 1) dell'elenco n. 5 allegato al bilancio regionale dell'esercizio 1974, L. 377.000.000
Totale L. 690.000.000
La residua spesa di lire 174 milioni sarà finanziata, a norma dell'art. 1 della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Vedi L.R. 18-5-1977, n. 21.