§ 3.2.10 - L.R. 2 settembre 1974, n. 55.
Integrazione finanziaria della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48, e contributi finanziari per interventi nel settore agricolo forestale [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:02/09/1974
Numero:55


Sommario
Art. 1.      Per gli interventi previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48, è autorizzata, per l'anno 1974, l'ulteriore spesa di lire 344.000.000
Art. 2.      Per la concessione dei contributi di cui all'art. 139 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, è autorizzata la spesa annua di lire 65.000.000
Art. 3.      Per la partecipazione della Regione a fiere, mostre e mercati di rilevanza regionale ed interregionale è autorizzata per l'anno 1974 la spesa di lire 20.000.000
Art. 4.      Per le agevolazioni previste dalle leggi vigenti in materia di bonifica, in attesa della sistemazione organica del settore, è autorizzata per l'anno 1974 la spesa di lire 350.000.000 per la [...]
Art. 5.      Per contributi a favore delle associazioni di allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per le attività connesse ai controlli funzionali ed alla selezione della specie bovina, ovina, [...]
Art. 6.      Le somme previste dai precedenti artt. 2, 3, 4 e 5 sono erogate con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale
Art. 7.      All'onere complessivo di lire 864 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte, quanto a lire 313 milioni, con la quota del fondo di cui alla legge 7 agosto 1973, [...]
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione


§ 3.2.10 - L.R. 2 settembre 1974, n. 55. [1]

Integrazione finanziaria della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48, e contributi finanziari per interventi nel settore agricolo forestale [2].

(B.U. n. 31 del 5 settembre 1974).

 

Art. 1.

     Per gli interventi previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48, è autorizzata, per l'anno 1974, l'ulteriore spesa di lire 344.000.000.

 

     Art. 2.

     Per la concessione dei contributi di cui all'art. 139 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, è autorizzata la spesa annua di lire 65.000.000.

 

     Art. 3.

     Per la partecipazione della Regione a fiere, mostre e mercati di rilevanza regionale ed interregionale è autorizzata per l'anno 1974 la spesa di lire 20.000.000.

 

     Art. 4.

     Per le agevolazioni previste dalle leggi vigenti in materia di bonifica, in attesa della sistemazione organica del settore, è autorizzata per l'anno 1974 la spesa di lire 350.000.000 per la realizzazione delle opere con particolare riguardo a quelle di manutenzione.

 

     Art. 5.

     Per contributi a favore delle associazioni di allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per le attività connesse ai controlli funzionali ed alla selezione della specie bovina, ovina, equina e suina, nonché per il miglioramento delle produzioni zootecniche e dell'apicoltura, è autorizzata la spesa di lire 85.000.000.

 

     Art. 6.

     Le somme previste dai precedenti artt. 2, 3, 4 e 5 sono erogate con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 7.

     All'onere complessivo di lire 864 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte, quanto a lire 313 milioni, con la quota del fondo di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 512, relativa all'anno 1974; e, quanto a lire 174 milioni e a lire 377 milioni, con le quote del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, assegnate, rispettivamente, per l'anno 1973 e per l'anno 1974.

     Sono di conseguenza disposte le seguenti variazioni al bilancio regionale dell'esercizio 1974:

     PARTE USCITA

     in aumento

     - cap. 349, di nuova istituzione, denominato «Stralcio al programma regionale di sviluppo. Interventi a favore dell'agricoltura», per le spese previste agli artt. 3, 4 e 5 della presente legge, L. 455.000.000

     - cap. 371, denominato «Stralcio al programma regionale di sviluppo.

     Programmi di rimboschimento, riassetto del territorio, opere di bonifica montana e difesa del suolo» per gli interventi previsti all'art. 1, L. 344.000.000

     - cap. 372, di nuova istituzione, denominato «Contributi alle aziende speciali costituite ai sensi dell'art. 139 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri enti», per gli interventi previsti all'art. 2, L. 65.000.000

     L. 864.000.000

     in diminuzione

     a) soppressione dei seguenti capitoli:

     - cap. 70 «Manutenzione delle opere di bonifica», L. 100.000.000

     - cap. 71 «Spese e contributi per la difesa fitosanitaria delle piante e dei prodotti agricoli e forestali, nonché per l'attuazione di studi ed esperienze per il perfezionamento dei metodi di lotta», L. 100.000.000

     - cap. 350 «Opere pubbliche di bonifica integrale», L. 100.000.000

     - cap. 352 «Spese e contributi per promuovere ed incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento delle coltivazioni arboree ed erbacee, nonché dell'enologia e della elaiotecnia», L. 13.000.000

     b) prelievo dallo stanziamento del capitolo 468 «Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso», con riferimento al n. 1) dell'elenco n. 5 allegato al bilancio regionale dell'esercizio 1974, L. 377.000.000

     Totale L. 690.000.000

     La residua spesa di lire 174 milioni sarà finanziata, a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con la disponibilità di cui al cap. 460 «Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» del bilancio dell'esercizio 1973.

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.

[2] Vedi L.R. 18-5-1977, n. 21.