Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 11/11/2009 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Saldo finanziario) |
Art. 2. (Copertura finanziaria) |
Art. 3. (Fondi da reiscrivere) |
Art. 4. (Fondi perenti) |
Art. 5. (Istituzione UPB) |
Art. 6. (Variazioni di bilancio) |
Art. 7. (Modifica norme finanziarie) |
Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2009, n. 17) |
Art. 9. (Modifica alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14) |
Art. 10. (Modifica alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30) |
Art. 11. (Modifiche alla legge regionale 5 marzo 2009, n. 3) |
Art. 12. (Integrazione alla legge regionale 13 maggio 2009, n. 11) |
Art. 13. (Modifiche alle tabelle e agli elenchi allegati alle leggi regionali 5 marzo 2009, n. 3 e n. 5) |
Art. 14. (Acquisizione partecipazioni azionarie della Società Quadrilatero S.p.A. - Articolo 2, comma 3, legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1) |
Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23) |
Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2002, n. 11) |
Art. 17. (Modifica alla legge regionale 23 marzo 1981, n. 14) |
Art. 18. (Disposizioni relative alla disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per l’anno accademico 2009-2010) |
§ 2.3.291 - L.R. 11 novembre 2009, n. 22.
Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009, ai sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali.
(B.U. 12 novembre 2009, n. 51)
TITOLO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Art. 1. (Saldo finanziario)
1. Ai sensi dell’articolo 37, comma 2 della
Art. 2. (Copertura finanziaria)
1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all’articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati ai sensi dell’articolo 10, comma 4 della
2. All’onere conseguente del comma 1 si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2009 e successivi, del bilancio pluriennale 2009-2011.
3. Per gli effetti di cui all’articolo 10, primo comma della
Art. 3. (Fondi da reiscrivere)
1. L’ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l’anno 2009, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell’esercizio 2008, a norma dell’articolo 82, comma 6 della 1.r. 13/2000, è accertato in euro 958.936.852,34, come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.
Art. 4. (Fondi perenti)
1. Per gli effetti di cui all’articolo 42, comma 3 della 1.r. 13/2000, è approvata la tabella D), allegata alla presente legge, contenente l’elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2008 e precedenti, escluse quelle assegnate alla competenza 4 dell’esercizio 2009 e di cui all’articolo 3.
Art. 5. (Istituzione UPB)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è istituita, ai sensi dell’articolo 41 della 1.r. 13/2000, la unità previsionale di base 12.1.008 denominata “Contributi ed indennità per attività sanitarie ed iniziative collegate”.
Art. 6. (Variazioni di bilancio)
1. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009 e al bilancio pluriennale 2009/2011 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi dell’articolo 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.
TITOLO II
PROVVEDIMENTI COLLEGATI IN MATERIA DI ENTRATA E SPESA E MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI
Art. 7. (Modifica norme finanziarie)
1. [Al comma 2 dell’articolo 12 della
2. Al comma 1 dell’articolo 10 della
3. All’articolo 11 della
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Al finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 2, comma 3, dall’articolo 4 e dall’articolo 6, comma 2, si provvede con le risorse allocate nella unità previsionale di base 08.2.009 che assume la nuova denominazione “Contributi della Regione per la Società regionale di sviluppo economico dell’Umbria - Sviluppumbria S.p.A.” (capp. 9500/3100 e 9500/3110).”;
b) al comma 4 le parole: “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3”.
Art. 8. (Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 5 dell’articolo 3 le parole: “alla zootecnia,” sono soppresse;
b) dopo il comma 5 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente comma:
“5 bis. Ciascuna provincia indennizza con i fondi assegnati con la presente legge, relativamente al territorio di propria competenza, i danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvatichita alla zootecnica, di cui all’articolo 6.”;
c) alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 6 le parole: “dagli ATC” e la parola: “attuati” sono soppresse;
d) alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 11 le parole: “e alla zootecnia” sono soppresse.
Art. 9. (Modifica alla
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 40 della
Art. 10. (Modifica alla
1. Al comma 7 dell’articolo 27 della
Art. 11. (Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 1 dell’articolo 6 le parole: “la somma di euro 1.000.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “la somma di euro 1.400.000,00”;
b) al comma 1 dell’articolo 8 le parole: “la spesa di euro 92.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “la spesa di euro 163.084,00”;
c) al comma 1 dell’articolo 9 le parole: “la spesa di euro 7.500.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “la spesa di euro 8.605.906,07”;
d) al comma 1 dell’articolo 11 i numeri: “14.1.002” sono sostituiti con i seguenti: “14.1.005”.
Art. 12. (Integrazione alla
1. Dopo l’articolo 48 della
“Art. 48 bis
(Norme di prima applicazione)
1. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 42, comma 1, le agevolazioni tariffarie di cui allo stesso articolo 42 e le agevolazioni sociali previste all’articolo 43 sono concesse sulla base dell’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) nei limiti fissati dalle disposizioni comunali.”.
Art. 13. (Modifiche alle tabelle e agli elenchi allegati alle leggi regionali 5 marzo 2009, n. 3 e n. 5)
1. Alla tabella C) della 1.r. 3/2009, relativa a stanziamenti in relazione a disposizioni di legge di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono apportate le modifiche di cui alla tabella G) allegata alla presente legge.
2. Alla tabella D) della 1.r. 3/2009, relativa a importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spese a carattere pluriennale, sono apportate le modifiche di cui alla tabella H) allegata alla presente legge.
3. La tabella C) della 1.r. 5/2009, relativa alla verifica della prescrizione di cui all’articolo 36, comma 2 della 1.r. 13/2000, è sostituita dalla tabella N) allegata alla presente legge.
4. La tabella D) della 1.r. 5/2009, relativa all’equilibrio del bilancio di cassa, è sostituita dalla tabella O) allegata alla presente legge.
5. La tabella E) della 1.r. 5/2009, relativa alla destinazione del mutuo di euro 53.700.500,00, è sostituita dalla tabella E) allegata alla presente legge.
6. La tabella H) della 1.r. 5/2009, relativa alla destinazione del mutuo per il ripiano dei bilanci dal 2006 al 2008, è sostituita dalla tabella F) allegata alla presente legge.
7. La tabella L) della 1.r. 5/2009, relativa a entrate e spese tra loro correlate, è sostituita dalla tabella I) allegata alla presente legge.
8. La tabella M) della 1.r. 5/2009, relativa alle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2009, è sostituita dalla tabella L) allegata alla presente legge.
9. La tabella O) della 1.r. 5/2009, relativa alle spese da effettuarsi da parte degli Enti locali per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione per l’anno 2009, è sostituita dalla tabella M) allegata alla presente legge.
10. La tabella V) della 1.r. 5/2009, relativa alla suddivisione delle unità previsionali di base per capitoli per l’anno 2009, è sostituita dalla tabella P) allegata alla presente legge.
11. L’elenco n. 3) della 1.r. 5/2009, relativo alle unità previsionali di base collegate ai fini delle variazioni compensative, è sostituito dall’elenco n. 1) allegato alla presente legge.
Art. 14. (Acquisizione partecipazioni azionarie della Società Quadrilatero S.p.A. - Articolo 2, comma 3,
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della
Art. 15. (Modifiche alla
1. Al comma 2 dell’articolo 8 della
a) alla lettera b) il segno di punteggiatura: “.” è sostituito dal segno: “;”;
b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b bis) venti per cento per interventi di autocostruzione.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 10 della 1.r. 23/2003 la parola: “edilizie” è sostituita dalle seguenti: “di abitazione e di autocostruzione”.
3. Al comma 3 dell’articolo 25 della 1.r. 23/2003 dopo le parole: “le cooperative di abitazione o loro consorzi,” sono aggiunte le seguenti: “le cooperative di autocostruzione,”.
Art. 16. (Modifiche alla
[1. All’articolo 4 della
a) dopo la lettera f) del comma 1 è inserita la seguente:
“f bis) alla realizzazione, acquisto e recupero, con risorse proprie, di unità immobiliari ad uso residenziale destinate prevalentemente alla locazione a canone calmierato, allo scopo di soddisfare le esigenze abitative manifestate da particolari categorie sociali, nonchè di unità immobiliari ad uso non residenziale, destinate alla locazione per finalità pubbliche;”;
b) la lettera i) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“i) alla realizzazione degli interventi, all’espletamento dei compiti e delle funzioni loro affidati dalla Regione e dagli enti locali territoriali, ivi comprese le attività finalizzate a promuovere ed incentivare la locazione, nonché le eventuali specifiche attività inerenti il patrimonio immobiliare di proprietà pubblica.”]
Art. 17. (Modifica alla
1. Il terzo comma dell’articolo 10 della
“3. Al predetto personale, qualora acceda al ruolo regionale per pubblico concorso dopo il 31 dicembre 1982, è riconosciuto dalla data di nomina in ruolo con le modalità e i criteri di cui agli articoli 34, 44 e 45 della
Art. 18. (Disposizioni relative alla disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per l’anno accademico 2009-2010)
1. Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui alla
2. L’Agenzia per il diritto allo studio universitario rimborsa, previa richiesta, la tassa regionale, agli studenti esonerati ai sensi del comma 1 che abbiano già corrisposto il relativo importo per l’anno accademico 2009-2010.
3. Alla copertura della riduzione di entrata relativa all’applicazione del comma 1 si provvede per l’anno 2010 con riduzione di pari importo degli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 16.1.002 parte spesa del bilancio di previsione denominata “Fondi di riserva”.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Comma abrogato dall'art. 16 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 19 della