Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 23/05/1988 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. 1. Con effetto dal 1° gennaio 1987 il numero d'ordine 16 della vigente tariffa delle tasse sulle concessioni regionali annessa alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, e successive modificazioni [...] |
Art. 2. 1. Per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di tassa ettariale è, inoltre, dovuta la sopratassa di lire 100, ai sensi dell'articolo 91 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, sostituito dall'art. 38 della [...] |
Art. 3. 1. Limitatamente agli anni 1987 e 1988 la tassa relativa al rilascio e rinnovamento della concessione per l'esercizio di azienda faunistico-venatoria dovrà essere corrisposta entro due mesi [...] |
Art. 4. 1. Alla tariffa prevista dalla presente legge è applicato, con effetto dal 1° gennaio 1988, l'aumento di cui alla legge regionale 21 dicembre 1987, n. 56. |
§ 2.3.150 - L.R. 23 maggio 1988, n. 16. [1]
Revisione della tariffa relativa alla tassa regionale per il rilascio e rinnovamento della concessione per l'esercizio di Aziende faunistico-venatorie.
(B.U. n. 36 del 1 giugno 1988).
Art. 1. 1. Con effetto dal 1° gennaio 1987 il numero d'ordine 16 della vigente tariffa delle tasse sulle concessioni regionali annessa alla
(Omissis).
Art. 2. 1. Per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di tassa ettariale è, inoltre, dovuta la sopratassa di lire 100, ai sensi dell'articolo 91 del
Art. 3. 1. Limitatamente agli anni 1987 e 1988 la tassa relativa al rilascio e rinnovamento della concessione per l'esercizio di azienda faunistico-venatoria dovrà essere corrisposta entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4. 1. Alla tariffa prevista dalla presente legge è applicato, con effetto dal 1° gennaio 1988, l'aumento di cui alla
[1] Abrogata dall'art. 2 della