Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali e a partecipazione regionale |
Data: | 09/06/1999 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14 come già modificato dall'art. 1 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 2). |
Art. 2. 1. |
Art. 3. (Norma finanziaria). |
§ 2.2.81 - L.R. 9 giugno 1999, n. 12. [1]
Politiche pubbliche a favore delle piccole e medie imprese in materia di promozione industriale, servizi finanziari, promozione e diffusione dell'innovazione tecnologica e del trasferimento tecnologico - Definizione indirizzi - Modificazione ed integrazione della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14, come modificata dalla legge regionale 27 gennaio 1995, n. 2.
(B.U. n. 35 del 16 giugno 1999).
Art. 1. (Sostituzione dell'art. 2 della
1. [2].
1. [3].
Art. 3. (Norma finanziaria).
1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 4, della presente legge è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di L. 400.000.000 da iscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 9503 di nuova istituzione denominato "Interventi per la diffusione dell'innovazione tecnologica".
2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con pari disponibilità che sarà prelevata, in termini di competenza e di cassa, dal fondo globale del cap. 9710 del bilancio 1999.
3. La Giunta regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della
4. Per gli anni 2000 e seguenti l'entità della spesa sarà annualmente stabilita, a norma dell'art. 5
[1] Abrogata dall'art. 12 della
[2] Sostituisce l'art. 2 della
[3] Aggiunge gli artt. 2 bis, 2 ter, 2 quater alla