§ 2.2.81 - L.R. 9 giugno 1999, n. 12.
Politiche pubbliche a favore delle piccole e medie imprese in materia di promozione industriale, servizi finanziari, promozione e diffusione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:09/06/1999
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14 come già modificato dall'art. 1 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 2).
Art. 2.      1.
Art. 3.  (Norma finanziaria).


§ 2.2.81 - L.R. 9 giugno 1999, n. 12. [1]

Politiche pubbliche a favore delle piccole e medie imprese in materia di promozione industriale, servizi finanziari, promozione e diffusione dell'innovazione tecnologica e del trasferimento tecnologico - Definizione indirizzi - Modificazione ed integrazione della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14, come modificata dalla legge regionale 27 gennaio 1995, n. 2.

(B.U. n. 35 del 16 giugno 1999).

 

Art. 1. (Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14 come già modificato dall'art. 1 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 2).

     1. [2].

 

     Art. 2.

     1. [3].

 

     Art. 3. (Norma finanziaria).

     1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 4, della presente legge è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di L. 400.000.000 da iscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 9503 di nuova istituzione denominato "Interventi per la diffusione dell'innovazione tecnologica".

     2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con pari disponibilità che sarà prelevata, in termini di competenza e di cassa, dal fondo globale del cap. 9710 del bilancio 1999.

     3. La Giunta regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare al bilancio medesimo le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

     4. Per gli anni 2000 e seguenti l'entità della spesa sarà annualmente stabilita, a norma dell'art. 5 legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, con legge di bilancio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 27 gennaio 2009, n. 1.

[2] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 26 febbraio 1996, n. 14.

[3] Aggiunge gli artt. 2 bis, 2 ter, 2 quater alla L.R. 27 gennaio 1995, n. 2.