Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali e a partecipazione regionale |
Data: | 27/01/1995 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 2 bis. |
Art. 2 ter. |
Art. 2 quater. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 2.2.71 - L.R. 27 gennaio 1995, n. 2. [1]
Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle LL.RR. 26 febbraio 1973, n. 14 - Costituzione della S.p.A. denominata Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria - e 15 novembre 1973, n. 40 - Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria - Contributi della Regione per il finanziamento dei programmi di attività della Società.
(B.U. n. 6 del 1 febbraio 1995).
1. L'atto del Consiglio regionale di cui al precedente articolo deve contenere, con la stessa valenza triennale, gli indirizzi che la Giunta regionale deve seguire nell'attribuzione di compiti e attività alle strutture da essa promosse in materia di servizi finanziari e di innovazione tecnologica; tali indirizzi vengono emanati su proposta della Giunta regionale.
2. Sulla base di tali indirizzi la Giunta regionale definisce i programmi e le attività da realizzare attraverso tali strutture con specifiche convenzioni che debbono contenere un programma triennale di attuazione comprensivo delle risorse necessarie, delle modalità di erogazione del contributo relativo alla prima annualità nonché delle modalità di controllo.
3. L'erogazione dei contributi relativi alle annualità successive alla prima e l'eventuale revisione dei programmi e degli indirizzi avvengono con le modalità di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo.
4. La Regione assicura alla struttura regionale da essa promossa, nel rispetto della
1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sui risultati della gestione dei programmi approvati e di quelli convezionati.
1. Al comma 8 dell'art. 3,
[1] Abrogata dall'art. 12 della
[2] Sostituisce l'art. 2 della
[3] Sostituisce l'art. 3 della
[4] Articolo aggiunto dall'art. 2 della
[5] Articolo aggiunto dall'art. 2 della
[6] Articolo aggiunto dall'art. 2 della
[7] Sostituisce la lettera b), art. 4 della
[8] Modifica l'art. 6 della
[9] Abroga l'art. 2 della