§ 2.2.71 - L.R. 27 gennaio 1995, n. 2.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle LL.RR. 26 febbraio 1973, n. 14 - Costituzione della S.p.A. denominata Società regionale per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:27/01/1995
Numero:2


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 2 bis. 
Art. 2 ter. 
Art. 2 quater. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 2.2.71 - L.R. 27 gennaio 1995, n. 2. [1]

Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle LL.RR. 26 febbraio 1973, n. 14 - Costituzione della S.p.A. denominata Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria - e 15 novembre 1973, n. 40 - Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria - Contributi della Regione per il finanziamento dei programmi di attività della Società.

(B.U. n. 6 del 1 febbraio 1995).

 

     Art. 1. [2]

 

     Art. 2. [3]

 

     Art. 2 bis. [4]

     1. L'atto del Consiglio regionale di cui al precedente articolo deve contenere, con la stessa valenza triennale, gli indirizzi che la Giunta regionale deve seguire nell'attribuzione di compiti e attività alle strutture da essa promosse in materia di servizi finanziari e di innovazione tecnologica; tali indirizzi vengono emanati su proposta della Giunta regionale.

     2. Sulla base di tali indirizzi la Giunta regionale definisce i programmi e le attività da realizzare attraverso tali strutture con specifiche convenzioni che debbono contenere un programma triennale di attuazione comprensivo delle risorse necessarie, delle modalità di erogazione del contributo relativo alla prima annualità nonché delle modalità di controllo.

     3. L'erogazione dei contributi relativi alle annualità successive alla prima e l'eventuale revisione dei programmi e degli indirizzi avvengono con le modalità di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo.

     4. La Regione assicura alla struttura regionale da essa promossa, nel rispetto della delibera del Consiglio regionale n. 358 del 2 giugno 1997, con l'incarico di diffondere l'innovazione tecnologica, un contributo annuale da erogare sulla base di un budget, relativo ad un programma di attività promozionale i cui costi non sono coperti da servizi resi sul mercato o da progetti specifici oggetto delle convenzioni di cui al comma 2.

 

     Art. 2 ter. [5]

     1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sui risultati della gestione dei programmi approvati e di quelli convezionati.

 

     Art. 2 quater. [6]

     1. Al comma 8 dell'art. 3, legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14, così come modificato dall'art. 2, legge regionale 27 gennaio 1995, n. 2, è abrogata l'ultima frase da "tale utilizzo" a "medesimi". Il bilancio di Sviluppumbria deve rispettare i principi di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 358 del 2 giugno 1997.

 

          Art. 3. [7]

 

     Art. 4. [8]

 

     Art. 5. [9]

 


[1] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 27 gennaio 2009, n. 1.

[2] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 26 febbraio 1973, n. 14.

[3] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 26 febbraio 1973, n. 14.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 9 giugno 1999, n. 12.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 9 giugno 1999, n. 12.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 9 giugno 1999, n. 12.

[7] Sostituisce la lettera b), art. 4 della L.R. 26 febbraio 1973, n. 14.

[8] Modifica l'art. 6 della L.R. 26 febbraio 1973, n. 14.

[9] Abroga l'art. 2 della L.R. 15 novembre 1973, n. 40.