§ 2.2.38 - L.R. 28 dicembre 1979, n. 69.
Costituzione dell'Azienda di cura, soggiorno e turismo dell'Amerino ed ampliamento del territorio delle Aziende di Gubbio, di Spoleto e del Ternano.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:28/12/1979
Numero:69


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 


§ 2.2.38 - L.R. 28 dicembre 1979, n. 69. [1]

Costituzione dell'Azienda di cura, soggiorno e turismo dell'Amerino ed ampliamento del territorio delle Aziende di Gubbio, di Spoleto e del Ternano.

(B.U. 2 gennaio 1980, n. 1).

 

Art. 1.

     E' istituita l'Azienda autonoma comprensoriale di cura, soggiorno e turismo dell'Amerino con sede in Amelia comprendente i territori dei comuni di Amelia, Guardea, Montecastrilli, Alviano, Lugnano in Teverina, Attigliano, Giove, Penna in Teverina e Avigliano, in conformità alle disposizioni di cui alle leggi regionali 17 gennaio 1974, n. 5 e 3 novembre 1978, n. 64.

 

     Art. 2.

     I soggetti cui compete la designazione dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, ai sensi degli artt. 4 e 9 della legge regionale del 17 gennaio 1974, n. 5, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ne comunicano i nominativi al Presidente della Giunta regionale.

     Il Consiglio di amministrazione si riunisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su convocazione del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 3.

     L'Azienda autonoma comprensoriale di cura, soggiorno e turismo del Ternano, con sede in Terni, comprende oltre al territorio di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5 ed al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 13, anche il territorio dei comuni di Otricoli e Calvi dell'Umbria.

 

     Art. 4.

     L'Azienda autonoma comprensoriale di cura, soggiorno e turismo di Gubbio, con sede in Gubbio, comprende, oltre al territorio dei comuni di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 13, anche il territorio del comune di Costacciaro.

 

     Art. 5.

     L'Azienda autonoma comprensoriale di cura, soggiorno e turismo di Spoleto, con sede in Spoleto, comprende, oltre al territorio dei comuni di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 13 anche il territorio del comune di Castel Ritaldi.

 

     Art. 6.

     I Consigli di amministrazione delle Aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo del ternano, di Gubbio e di Spoleto, sono integrati, rispettivamente, con i rappresentanti dei Comuni di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 del numero fissato alle lett. a), b), dell'art. 4 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5.

     I Comuni provvedono alla designazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


[1] Legge abrogata dall'art. 109 della L. 27 dicembre 2006, n. 18.