§ 2.2.24 - L.R. 22 febbraio 1977, n. 13.
Ristrutturazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo di Assisi, Gubbio, Perugia, Spoleto in Aziende autonome comprensoriali di cura, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:22/02/1977
Numero:13


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 2.2.24 - L.R. 22 febbraio 1977, n. 13. [1]

Ristrutturazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo di Assisi, Gubbio, Perugia, Spoleto in Aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo e ampliamento del territorio delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano e dell'Orvietano.

(B.U. 23 febbraio 1977, n. 8).

 

Art. 1.

    Le disposizioni contenute nella legge regionale 17 agosto 1974, n. 51, si applicano, in quanto compatibili, anche alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo di Assisi, Gubbio, Perugia e Spoleto.

     L'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Assisi, con sede in Assisi, comprende i territori dei comuni di Assisi, Bastia, Bettona e Cannara.

     L'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Gubbio, con sede in Gubbio, comprende i territori dei comuni di Gubbio, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo, Valfabbrica e Scheggia.

     L'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Perugia, con sede in Perugia, comprende i territori dei comuni di Perugia, Deruta, Corciano e Torgiano.

     L'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Spoleto, con sede in Spoleto, comprende i territori dei comuni di Spoleto, Campello sul Clitunno e Giano dell'Umbria.

 

     Art. 2.

    L'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo del Ternano comprende, oltre al territorio dei comuni di cui alla lett. a) dell'art. 1 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5, anche quello del comune di Stroncone.

     L'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'Orvietano comprende, oltre al territorio dei comuni di cui all'art. 2 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 51, anche quello del comune di Montecchio.

     I Consigli di amministrazione delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano e dell'Orvietano sono integrati rispettivamente con il rappresentante del Comune di Stroncone e del Comune di Montecchio che provvedono alla designazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


[1] Legge abrogata dall'art. 109 della L. 27 dicembre 2006, n. 18.