§ 2.2.25 - L.R. 31 maggio 1977, n. 25.
Approvazione dello statuto del Centro studi giuridici e politici. Legge regionale 26 maggio 1975, n. 38.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:31/05/1977
Numero:25


Sommario
Art. 1.      E' approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 maggio 1975, n. 38, lo statuto del Centro studi giuridici e politici sul testo allegato alla presente legge, costituito da 34 articoli
Art. 2.  Norma transitoria.


§ 2.2.25 - L.R. 31 maggio 1977, n. 25. [1]

Approvazione dello statuto del Centro studi giuridici e politici. Legge regionale 26 maggio 1975, n. 38.

(B.U. n. 23 del 1 giugno 1977).

 

Art. 1.

     E' approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 maggio 1975, n. 38, lo statuto del Centro studi giuridici e politici sul testo allegato alla presente legge, costituito da 34 articoli.

 

     Art. 2. Norma transitoria.

     Il Comitato promotore di cui all'art. 12 della legge regionale 26 maggio 1975, n. 38, assume tutti gli opportuni provvedimenti per la raccolta delle adesioni e per assicurare entro sei mesi il regolare funzionamento del Centro secondo le norme statutarie.

     Il Comitato promotore rassegna il suo mandato al Consiglio regionale in occasione della prima assemblea dei soci del Centro.

 

 

STATUTO DEL CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

 

     Articolo 1.

     E' costituito il Centro di studi giuridici e politici.

     Il Centro ha personalità giuridica e non ha durata limitata nel tempo.

     Il Centro ha sede in Perugia, presso il Consiglio regionale.

 

     Articolo 2.

     Il Centro opera nel campo dello studio, della ricerca e della sperimentazione allo scopo di incrementare elaborazioni scientifiche tese allo sviluppo della democrazia e di favorire conseguenti prassi politiche.

     A tal fine agisce come organismo culturale nel campo delle scienze giuridiche e politiche e come strumento di ricerca e sperimentazione nel campo della riforma regionale.

     Come organismo culturale promuove lo studio delle scienze giuridiche e politiche e la loro reciproca integrazione per contribuire alla analisi dei problemi inerenti allo sviluppo della democrazia.

     Come organismo di ricerca e sperimentazione elabora studi e dati relativi al completamento ed alla piena attuazione della riforma regionale, oltre a strumenti tecnici per l'attuazione della partecipazione popolare.

 

     Articolo 3.

     Il Centro pone a fondamento delle analisi, delle sperimentazioni e delle indicazioni tecniche, i risultati di varie esperienze nel campo scientifico, sociale e politico.

     A tal fine promuove un costante rapporto tra tutti gli operatori del diritto e gli operatori politici e sindacali, creatori e applicatori del diritto.

 

     Articolo 4.

     Per raggiungere i fini di cui agli articoli precedenti il Centro:

     a) promuove ed organizza, convegni, seminari, corsi ed altre manifestazioni di carattere scientifico-culturale e di formazione professionale;

     b) favorisce la partecipazione di operatori del diritto e di operatori politici e sindacali a convegni, seminari e corsi, organizzati anche da altri centri o istituti;

     c) cura la raccolta e la diffusione di materiale bibliografico e documentario;

     d) pubblica volumi e periodici;

     e) finanzia ricerche su temi specifici;

     f) promuove ed organizza ogni altra utile iniziativa culturale.

 

     Articolo 5.

     Possono essere soci del Centro associazioni, enti locali, altri enti, ed istituzioni pubbliche e private, che ne condividano le finalità istituzionali.

     Possono altresì essere soci del Centro singoli privati che, condividendone parimenti le finalità, studino, ricerchino, ed operino nel campo del diritto e della politica.

     Le ammissioni vengono deliberate a maggioranza semplice dell'assemblea, su relazione del comitato direttivo.

 

     Articolo 6.

     La decadenza dalla qualità di socio è deliberata dall'assemblea a maggioranza di due terzi, in caso di grave violazione delle norme del presente statuto e su relazione motivata del comitato direttivo.

 

     Articolo 7.

     I soci sono tenuti a contribuire alle finanze del Centro mediante il versamento della quota di associazione stabilita dall'assemblea.

 

     Articolo 8.

     Sono organi del Centro:

- l'assemblea dei soci;

- il comitato direttivo;

- il presidente;

- il collegio dei revisori dei conti.

     Tutti gli organi elettivi durano in carica tre anni e i rispettivi componenti non possono essere riconfermati per più di due volte.

 

     Articolo 9.

     L'assemblea è composta da tutti i soci individuali e dai rappresentanti degli enti associati, designati dai rispettivi organi.

 

     Articolo 10.

     La convocazione dei soci per l'assemblea deve essere fatta dal presidente per iscritto, con comunicazione che risulti spedita almeno 15 giorni prima della data di convocazione e che contenga la specificazione degli oggetti all'ordine del giorno.

 

     Articolo 11.

     L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno: la prima entro il mese di marzo; la seconda entro il mese di ottobre.

     Le sedute dell'assemblea sono pubbliche.

     L'assemblea delibera sull'ammissione e sulla decadenza dei soci, sulle quote di associazione, sui regolamenti di funzionamento del Centro, ed elegge tra i soci, con voto limitato a tre nominativi, i membri di sua spettanza del comitato direttivo; elegge altresì il collegio dei revisori dei conti con voto limitato a due nominativi.

     L'assemblea delibera inoltre sull'indirizzo generale del Centro e sui programmi di attività, assicurando anche la partecipazione di operatori del diritto, politici e sindacali non associati e di rappresentanti di altre associazioni, centri ed istituti impegnati in settori sia affini che afferenti a discipline scientifiche diverse, per sollecitare contributi anche a carattere interdisciplinare.

     Nella prima delle sedute ordinarie, e precisamente in quella da tenersi entro marzo, l'assemblea delibera sulla relazione della attività svolta dal Centro nell'anno precedente, sui bilanci consuntivo e preventivo, nonché sulla relazione del collegio dei revisori dei conti.

     Le deliberazioni sulla ammissione e decadenza dei soci vengono poste al primo punto dell'ordine del giorno.

 

     Articolo 12.

     Su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci o di almeno tre membri del Comitato direttivo il presidente convoca assemblee straordinarie, da tenersi entro venti giorni dalla richiesta.

 

     Articolo 13.

     Sia per le assemblee ordinarie che per le straordinarie debbono essere inclusi nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti da almeno un quinto dei soci, o da due membri del comitato direttivo.

     Le assemblee sono valide in prima convocazione quando siano presenti ameno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti o rappresentanti.

     Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

     Le deliberazioni relative a modifiche dello statuto e quelle relative alla decadenza dalla qualità di socio, sono approvate con il voto favorevole di due terzi dei soci.

     Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per delega scritta, da un altro socio.

     Nessun socio può ricevere più di una delega.

 

     Articolo 14.

     Il comitato direttivo si compone di dodici membri di cui quattro eletti dall'assemblea ordinaria fra i soci del Centro e otto eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a cinque.

     Il comitato direttivo è presieduto, nella sua prima riunione, dal membro più anziano di età.

 

     Articolo 15.

     Il comitato direttivo elegge a maggioranza nel suo seno, nel corso della prima seduta, il presidente.

     Elegge inoltre, sempre tra i suoi membri, il vice presidente e il tesoriere.

 

     Articolo 16.

     Il comitato direttivo si riunisce di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

     Le riunioni del comitato sono valide con la presenza di almeno sei membri oltre al presidente o, in sua vece, al vice presidente.

     Nelle deliberazioni del comitato, in caso di parità di voti, prevale quella del presidente.

     L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive determina la decadenza dalla carica di componente il comitato direttivo.

 

     Articolo 17.

     Sono compiti del comitato direttivo:

     - predisporre i regolamenti relativi alla organizzazione interna dei servizi del Centro e deliberare in ordine alle richieste di personale da rivolgere al Consiglio regionale ai sensi dell'Articolo 9 della legge regionale 26 maggio 1975, n. 38;

     - deliberare annualmente sul programma del Centro da proporre all'assemblea e predisporre le relazioni da presentare all'assemblea medesima sull'attività svolta;

     - deliberare sulla costituzione e il finanziamento di gruppi di studio e di ricerca cui affidare lo svolgimento di singole parti del programma;

     - deliberare sull'organizzazione di convegni e iniziative analoghe, nonché sulla partecipazione a consimili iniziative da altri organizzate;

     - deliberare sui compensi per gli eventuali collaboratori esterni;

     - predisporre annualmente i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea;

     - presentare all'approvazione dell'assemblea le domande di ammissione di nuovi soci pervenute non più tardi dell'ultima riunione del comitato direttivo precedente l'assemblea;

     - deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;

     - elaborare e proporre modifiche dello statuto, da sottoporre all'assemblea;

     - attuare le direttive e i programmi deliberati dall'assemblea;

     - deliberare su ogni altra materia di interesse del Centro non specificatamente riservata ad altri organi.

 

     Articolo 18.

     Il presidente ha la legale rappresentanza del Centro, presiede e convoca l'assemblea del comitato direttivo ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività del Centro per l'attuazione degli indirizzi e dei programmi.

 

     Articolo 19.

     Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di suo impedimento o assenza, ovvero ogni qualvolta ne venga da questi delegato.

 

     Articolo 20.

     Il consigliere tesoriere riscontra tutti gli atti che impegnano il patrimonio sociale e controfirma gli impegni finanziari, le quietanze e i mandati di pagamento, prepara in collaborazione con il personale amministrativo del Centro, il progetto di rendiconto consuntivo ed il progetto di bilancio preventivo.

 

     Articolo 21.

     Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri eletti dall'assemblea tra i soci che non abbiano alcun altro incarico in seno al Centro e, preferibilmente, tra quelli che abbiano competenza in materia contabile.

     I componenti del collegio nominano tra loro un presidente.

 

     Articolo 22.

     Spetta al collegio dei revisori dei conti il controllo periodico della contabilità, da effettuarsi almeno due volte l'anno, in modo da poterne riferire nelle assemblee ordinarie; spetta inoltre ad esso l'esame del bilancio consuntivo e la redazione di una relazione finale da presentare all'assemblea sull'andamento della gestione finanziaria del Centro.

     I revisori dei conti hanno diritto di assistere con facoltà di parola alle riunioni del comitato direttivo.

 

     Articolo 23.

     Le cariche sociali sono gratuite.

     Agli amministratori spetta esclusivamente il rimborso delle eventuali spese.

 

     Articolo 24.

     Per la realizzazione delle finalità del centro possono costituirsi, per iniziativa del comitato direttivo, gruppi di studio e di ricerca anche con persone estranee al Centro.

     Tali gruppi debbono comprendere almeno un membro del comitato direttivo che riferisce periodicamente al comitato stesso.

 

     Articolo 25.

     Le commissioni giudicatrici di concorsi per le borse di studio di cui al successivo Articolo 34 e le commissioni coordinatrici di congressi e di mostre saranno in ogni caso nominate dal comitato direttivo, e, pur potendo essere costituite anche da persone estranee al Centro - ma non alle sue finalità - dovranno essere presiedute sempre da un membro del comitato direttivo, che ne riferirà a quest'ultimo.

 

     Articolo 26.

     Sono entrate del Centro:

     - i contributi della Regione, degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici e privati;

     - le quote sociali;

     - i proventi derivanti da iniziative editoriali;

     - i redditi derivanti da eventuali lasciti e donazioni.

 

     Articolo 27.

     L'entità delle quote di associazione è stabilita dall'assemblea dei soci con decorrenza dall'anno successivo.

 

     Articolo 28.

     I bilanci annuali preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede del Centro almeno quindici giorni prima della convocazione dell'assemblea.

 

     Articolo 29.

     I bilanci annuali preventivi e consuntivi, approvati dall'assemblea dei soci, debbono essere inviati alla Regione per gli effetti di cui all'Articolo 75 dello statuto regionale, e nel rispetto dei termini ivi previsti.

 

     Articolo 30.

     L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

 

     Articolo 31.

     Ciascun socio può recedere dalla sua partecipazione dandone comunicazione con lettera raccomandata almeno quattro mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.

     La cessazione dell'appartenenza al Centro per recesso non conferisce diritto sul patrimonio del Centro.

 

     Articolo 32.

     Nel caso di cessazione dell'attività per lo scioglimento del Centro, le attrezzature, i mobili, i materiali archivistici, bibliografici, di ricerca, i documenti amministrativi, le attività come le eventuali passività e quant'altro appartiene al Centro vengono devoluti alla Regione.

 

     Articolo 33.

     L'accesso alla biblioteca e all'archivio del Centro è pubblico.

 

     Articolo 34.

     Per meglio assolvere alle proprie finalità, il Centro può assegnare annualmente, in relazione alle disponibilità di bilancio, borse di studio e borse di ricerca.

     Per l'assegnazione delle borse di studio e di ricerca, il presidente del Centro procede, sentito il comitato direttivo, alla formazione di commissioni giudicatrici secondo quanto disposto dall'Articolo 25.

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4, ripristinata dall'art. 22 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9 e nuovamente abrogata dall'art. 2 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 22.