§ 2.2.11 - L.R. 17 agosto 1974, n. 51.
Ristrutturazione dell'Azienda autonoma turismo di Orvieto. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:17/08/1974
Numero:51


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.  L'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'Orvietano si avvale del personale dipendente dall'ex Azienda autonoma soggiorno e turismo di Orvieto; per eventuali esigenze conseguenti alla [...]


§ 2.2.11 - L.R. 17 agosto 1974, n. 51. [1]

Ristrutturazione dell'Azienda autonoma turismo di Orvieto. [2]

(B.U. 23 agosto 1974, n. 29).

 

Art. 1.

     L'Azienda autonoma di turismo di Orvieto è ristrutturata come Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'Orvietano in conformità alle disposizioni contenute nella legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5.

 

     Art. 2.

     Nell'ambito della competenza dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'Orvietano sono ricompresi i territori dei comuni di Allerona, Baschi, Castelgiorgio, Castelviscardo, Fabro, Ficulle, Montegabbione, Monteleone, Orvieto, Parrano Porano, San Venanzo e Montecchio [3].

 

     Art. 3.

     I soggetti, cui compete la designazione dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, ai sensi degli artt. 4 e 9 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ne comunicheranno i nominativi al Presidente della Giunta regionale.

     Il Consiglio di amministrazione si riunirà entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su convocazione del Presidente della Giunta regionale.

     Gli attuali organi dell'Azienda autonoma di turismo di Orvieto decadono con l'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 4. L'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'Orvietano si avvale del personale dipendente dall'ex Azienda autonoma soggiorno e turismo di Orvieto; per eventuali esigenze conseguenti alla ristrutturazione provvederà alle assunzioni mediante concorso pubblico, come previsto dalla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, Capo II.

     Nella fase di prima attuazione della presente legge può utilizzare personale dipendente dall'Ente provinciale turismo o da altre Aziende soggiorno e turismo e da enti autonomi territoriali, con il consenso degli enti interessati e del personale da utilizzare.

     La disposizione del comma precedente si applica anche alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano, del Trasimeno e del Tuderte, istituite con legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5.

     L'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo del Ternano potrà altresì avvalersi, qualora ne ricorra la necessità, dei locali e degli arredamenti in dotazione dell'Ente provinciale per il turismo di Terni.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 109 della L. 27 dicembre 2006, n. 18.

[2] Modificata con L.R. 22-2-1977, n. 13. Vedi L.R. 12-8-1986, n. 32.

[3] Così modificato con L.R. 22-2-1977, n. 13.