§ 1.4.68 - L.R. 4 dicembre 2001, n. 35.
Nuova delimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane - Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 e ulteriori [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.4 enti locali e deleghe
Data:04/12/2001
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Zone omogenee).
Art. 2.  (Abrogazioni).


§ 1.4.68 - L.R. 4 dicembre 2001, n. 35.

Nuova delimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane - Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 e ulteriori modificazioni della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3. [1]

(B.U. n. 61 del 12 dicembre 2001).

 

Art. 1. (Zone omogenee).

     1. Sono individuate le seguenti zone omogenee in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19 e nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

     1) Zona A

     COMUNITA' MONTANA ALTO TEVERE UMBRO

     Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Umbertide;

     2) Zona B

     COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO CHIASCIO

     Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Valfabbrica;

     3) Zona C

     COMUNITA' MONTANA MONTE SUBASIO

     Assisi, Bastia Umbra, Nocera Umbra, Spello, Torgiano, Valtopina;

     4) Zona D

     COMUNITA' MONTANA VALNERINA

     Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera;

     5) Zona E

     COMUNITA' MONTANA MONTI MARTANI E DEL SERANO

     Acquasparta, Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Spoleto, Trevi;

     6) Zona F

     COMUNITA' MONTANA VALLE DEL NERA E MONTE SAN PANCRAZIO

     Arrone, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Montefranco, Narni, Otricoli, Polino, San Gemini, Stroncone;

     7) Zona G

     COMUNITA' MONTANA AMERINO E CROCE DI SERRA

     Alviano, Attigliano, Avigliano Umbro, Amelia, Baschi, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Penna in Teverina;

     8) Zona H

     COMUNITA' MONTANA MONTE PEGLIA E SELVA DI MEANA

     Allerona, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Collazzone, Fabro, Ficulle, Fratta Todina, Montecastello di Vibio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Parrano, Porano, San Venanzo, Todi;

     9) Zona I

     COMUNITA' MONTANA MONTI DEL TRASIMENO

     Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Corciano, Deruta, Magione, Marsciano, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno.

 

     Art. 2. (Abrogazioni).

     1. L'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, è abrogato.

     2. Il comma 2, dell'articolo 111 e il comma 2 dell'articolo 115 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, sono abrogati dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione delle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 19/2000.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 40 della L.R. 24 settembre 2003, n. 18.