Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e ordinamento della regione |
Capitolo: | 1.4 enti locali e deleghe |
Data: | 09/03/2000 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e funzioni). |
Art. 2. (Zone omogenee). |
Art. 3. (Costituzione delle Comunità montane). |
Art. 4. (Approvazione dello Statuto). |
Art. 5. (Piano pluriennale di sviluppo e programmi annuali operativi). |
Art. 6. (Manodopera forestale). |
Art. 7. (Affidamento di lavori alle Comunità montane). |
Art. 8. (Finanziamento delle funzioni). |
Art. 9. (Criteri di ripartizione ed erogazione finanziamenti). |
Art. 10. (Azioni di iniziativa regionale). |
Art. 11. (Trasferimento patrimonio agro-forestale regionale). |
Art. 12. (Modificazione articolo 39 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3). |
Art. 13. (Zone omogenee e statuti). |
Art. 14. (Personale). |
Art. 15. (Ripartizione finanziamenti). |
Art. 16. (Adozione del programma annuale per l'anno 2000). |
Art. 17. (Abrogazione di norme) |
§ 1.4.63 - L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Disciplina dei territori montani e delle Comunità montane e modificazione della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3. [1]
(B.U. n. 15 del 16 marzo 2000).
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Oggetto e funzioni).
1. La presente legge disciplina le Comunità montane in attuazione dell'articolo 28, comma 4 della
2. Le Comunità montane sono costituite per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio delle funzioni proprie e per l'esercizio singolo o associato delle funzioni comunali.
3. Spettano alle Comunità montane le funzioni ad esse conferite dalla
Art. 2. (Zone omogenee).
1. Le zone omogenee sono individuate nel rispetto dei criteri di cui al comma 5 dell'articolo 28 della
2. Nella individuazione delle zone di cui al comma 1, il Consiglio regionale, ai fini dell'esercizio ottimale delle funzioni e dei servizi in forma associata e per favorire il raggiungimento della soglia di 50.000 abitanti di popolazione residente, può includere i Comuni di cui al comma 2 dell'articolo 111 della
Art. 3. (Costituzione delle Comunità montane).
1. Il Presidente della Giunta regionale costituisce, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 28, comma 3 della
Art. 4. (Approvazione dello Statuto).
1. Lo statuto è approvato dall'organo rappresentativo della Comunità montana ed entra in vigore secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 4, commi 3 e 4 della
Art. 5. (Piano pluriennale di sviluppo e programmi annuali operativi).
1. Le Comunità montane per il raggiungimento delle proprie finalità adottano, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 1, della
2. Il piano quinquennale comprende tutti gli interventi che la Comunità montana intende realizzare nell'esercizio delle proprie funzioni e costituisce l'unitario strumento di programmazione dell'attività nell'ambito del territorio di competenza.
3. Le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo concorrono alla formazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di cui alla
4. Il programma annuale è specificazione del piano pluriennale e comprende la proposta alla Regione per il finanziamento delle azioni e progetti da svolgere nel corso dell'anno da parte della Comunità montana, riferita a tutte le possibili fonti finanziarie, ad esclusione, ove motivata da particolari procedure, dei finanziamenti comunitari. Al finanziamento del piano concorrono le risorse previste nei capitoli di spesa indicati all'articolo 8.
TITOLO II
MANODOPERA FORESTALE E AFFIDAMENTO LAVORI
Art. 6. (Manodopera forestale).
1. Le Comunità montane, per la realizzazione degli interventi previsti nei piani e programmi e per ogni altro intervento riconducibile alle mansioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dal contratto integrativo regionale per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, impiegano manodopera forestale, nel rispetto della relativa disciplina contrattuale.
Art. 7. (Affidamento di lavori alle Comunità montane).
1. Gli enti locali territoriali, prima di esperire gare per l'appalto di opere pubbliche, di importo sino a 200.000 euro, da realizzarsi con i contributi della Regione, verificano la disponibilità e l'idoneità della Comunità montana competente per territorio, o di una Comunità montana limitrofa, alla realizzazione degli interventi in economia diretta. Gli stessi interventi devono essere compatibili con le mansioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dal contratto integrativo regionale per le maestranze delle Comunità montane.
TITOLO III
FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI
E PATRIMONIO AGRO-FORESTALE
Art. 8. (Finanziamento delle funzioni).
1. Per il finanziamento delle funzioni svolte dalle Comunità montane sono istituiti i seguenti fondi.
a) capitolo 4172 - "Fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle Comunità montane";
b) capitolo 8330 - "Fondo per gli investimenti delle Comunità montane".
2. Sono soppressi i capitoli del bilancio regionale di seguito indicati:
a) cap. 4006;
b) cap. 4141;
c) cap. 4144;
d) cap. 4170;
e) cap. 4105;
f) cap. 4020, cap. 8350, cap. 8400 e cap. 8505;
g) cap. 4160;
h) cap. 8360 e cap. 8471;
i) cap. 8390.
3. Gli importi disponibili nei capitoli di cui al comma 2, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, confluiscono nei fondi di cui al comma 1, come segue:
a) al capitolo 4172, quelli delle lettere a), b), c), d) ed e);
b) al capitolo 8330, quelli delle lettere f), g), h), i).
4. La Giunta regionale è autorizzata, a norma dell'articolo 28 della
5. Per gli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, l'entità della spesa è determinata con legge di bilancio.
Art. 9. (Criteri di ripartizione ed erogazione finanziamenti).
1. Il fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle Comunità montane è ripartito sulla base dei seguenti criteri:
a) venti per cento in parti uguali;
b) cinquanta per cento in base alla superficie montana, individuata ai sensi della
c) trenta per cento in base alla popolazione residente nella Comunità montana, risultante dai dati dell'ultimo censimento.
2. Il fondo per gli investimenti delle Comunità montane è ripartito sulla base dei seguenti criteri:
a) venti per cento in base alla popolazione montana risultante dai dati dell'ultimo censimento;
b) trentacinque per cento in base alla superficie montana;
c) trentacinque per cento in base alla superficie forestale;
d) dieci per cento in base ad eventuali altri parametri definiti nell'ambito del programma annuale attuativo del piano forestale regionale decennale.
3. Alla ripartizione e all'erogazione dei finanziamenti del fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle Comunità montane l'Amministrazione regionale provvede in un'unica soluzione.
4. Alla erogazione dei finanziamenti del fondo per gli investimenti delle Comunità montane l'Amministrazione regionale provvede:
a) quanto all'ottantacinque per cento, quale anticipazione, all'atto del riparto;
b) quanto alla rimanente quota, all'approvazione degli atti attestanti l'avvenuta corretta esecuzione dei lavori.
5. Contestualmente alla presentazione dei certificati o dei verbali di collaudo, le Comunità montane presentano all'Amministrazione regionale una documentata relazione illustrativa degli interventi eseguiti.
Art. 10. (Azioni di iniziativa regionale). [2]
Art. 11. (Trasferimento patrimonio agro-forestale regionale).
1. [3].
2. [4].
3. [5].
4. I Comuni per la gestione dei beni di cui al comma 1 dell’articolo 13-bis della legge regionale n. 14/97, si avvalgono della Comunità montana di cui fanno parte o di una Comunità montana limitrofa. Le Comunità montane esercitano le suddette funzioni in modo unitario e complessivo sulla base di specifici accordi stipulati con i Comuni destinatari nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale [6].
5. Al fine di una maggiore razionalità ed efficacia della gestione forestale del patrimonio agro-forestale pubblico, i Comuni possono altresì, affidare la gestione complessiva o parziale dei propri beni agro-forestali alle Comunità montane che le esercitano secondo le modalità indicate al comma 4.
TITOLO IV
MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 2 MARZO 1999, N. 3
Art. 12. (Modificazione articolo 39 della
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 13. (Zone omogenee e statuti).
1. Le zone omogenee, fino alla loro ridefinizione ai sensi dell'articolo 2, sono quelle individuate dall'articolo 1 della
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 7 della legge 265/99, gli statuti delle Comunità montane vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, fino all'approvazione dei nuovi statuti, ai sensi dell'articolo 4, entro il termine di cui all'articolo 2, comma 1.
Art. 14. (Personale).
1. Nei primi quattro anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di ruolo, con lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali, in servizio nelle Comunità montane alla data del 31 dicembre 1998, può essere incrementato soltanto con personale dei ruoli organici dello Stato, della Regione e degli enti locali, per effetto del conferimento di funzioni disposte con la
2. Il personale impiegatizio amministrativo e tecnico, non compreso tra quello di cui al comma 1, assunto a tempo indeterminato, con contratto di lavoro di natura privatistica, ed in servizio presso ciascuna Comunità montana alla data del 31 dicembre 1998, è inquadrato, mediante procedura concorsuale, in un ruolo speciale transitorio con contratto di pubblico impiego a tempo indeterminato. Detto personale transita nei posti di organico del ruolo di ciascuna Comunità montana mano a mano che si verificano vacanze del predetto ruolo a seguito di trasferimenti, dimissioni e pensionamenti e per l'esercizio di funzioni e compiti conferiti alle Comunità montane da leggi regionali.
3. Le dotazioni organiche del ruolo delle Comunità montane sono rideterminate in base al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1998, a cui va aggiunto un numero di posti pari a quello risultante dalle procedure concorsuali già avviate alla data del 31 luglio 1999.
Art. 15. (Ripartizione finanziamenti).
1. I criteri di cui all'articolo 9 della presente legge, si applicano a partire dall'anno 2001.
1 bis. Il riparto derivante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 9, comma 1 è adeguato in tre anni rispettivamente del venticinque per cento, del trentacinque per cento e del quaranta per cento, cumulativi, in più o in meno rispetto all'erogazione riconosciuta per l'anno 2000 dalla Regione per il personale del ruolo organico [8].
2. Fino al termine di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 4 della
Art. 16. (Adozione del programma annuale per l'anno 2000).
1. Il programma annuale per l'anno 2000 è approvato dalle Comunità montane anche in assenza del piano quinquennale di cui all'articolo 5, al fine del relativo finanziamento da parte della Regione.
Art. 17. (Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate:
a) tutte le norme della
b) la
c) l'articolo 1 della
d) la
2. Sono abrogate le seguenti leggi regionali di approvazione degli statuti delle Comunità montane:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
z)
aa)
[1] Legge abrogata dall’art. 40 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 51 della
[3] Comma abrogato dall’art. 16 della
[4] Comma abrogato dall’art. 16 della
[5] Comma abrogato dall’art. 16 della
[6] Comma così modificato dall’art. 10 della
[7] Aggiunge i commi 5 bis e 5 ter all'art. 39 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 1 della