Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e ordinamento della regione |
Capitolo: | 1.4 enti locali e deleghe |
Data: | 16/02/1981 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Per istituire il ruolo unico del personale le Comunità montane procedono, entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni [...] |
Art. 3. Le Comunità montane prevedono inoltre norme transitorie per l'inquadramento in ruolo del personale comunque in servizio negli uffici alla data del 30 aprile 1980, mediante concorsi interni riservati [...] |
Art. 4. La spesa per l'attuazione della presente legge a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, è finanziata con lo stanziamento del cap. 4170 istituito nel bilancio regionale con l'art 14 della legge [...] |
§ 1.4.29 - L.R. 16 febbraio 1981, n. 8. [1]
Modifica dell'art. 15 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23. Istituzione del ruolo del personale tecnico e amministrativo nelle Comunità montane dell'Umbria.
(B.U. n. 9 del 18 febbraio 1981).
Art. 2. Per istituire il ruolo unico del personale le Comunità montane procedono, entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni ai rispettivi statuti e ad adottare i regolamenti organici del personale, sulla base degli indirizzi emanati dal Consiglio regionale.
Le Comunità montane sono tenute, ai sensi dell'art. 6 della
Art. 3. Le Comunità montane prevedono inoltre norme transitorie per l'inquadramento in ruolo del personale comunque in servizio negli uffici alla data del 30 aprile 1980, mediante concorsi interni riservati sulla base della allegata tabella «A».
Il personale comandato alle Comunità montane in servizio alla stessa data ha diritto, a domanda, all'inquadramento in ruolo in un posto di qualifica corrispondente a quella ricoperta nell'ente di provenienza.
Art. 4. La spesa per l'attuazione della presente legge a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, è finanziata con lo stanziamento del cap. 4170 istituito nel bilancio regionale con l'art 14 della
Lo stanziamento predetto sarà ripartito all'inizio dell'anno solare dalla Giunta regionale tra le Comunità montane in misura direttamente proporzionale alla spesa annua occorrente alle stesse per la retribuzione del personale assunto in organico.
Tabella «A» |
__________________________________________________________________ |
Ruolo com. Parametro Ruolo Profili professionali |
montana regionale |
livello livello |
__________________________________________________________________ |
I 100 I Addetto pulizie. |
II 116 II Addetto ai servizi ausiliari: |
(custodia apertura e chiusura |
locali, rapporti con il |
pubblico). |
III 130 III Operatore tecnico addetto a |
centralini semplici, autista, |
riproduttore. |
IV 142 IV Operatore tecnico specializ., |
operatore amministrativo- |
contabile, disegnatore, |
stenodattilografo, archivista. |
V 155 V Collaboratore amministrativo- |
contabile, geometra/ |
disegnatore, |
perito agrario/forestale, |
collaboratore statistico. |
VI 178 VI Istruttore tecnico ed |
agrario, agronomo, |
disegnatore progettista, |
istruttore amministrativo, |
istruttore contabile, |
istruttore in materia di |
programmazione. |
VII 220 VII Esperto: in materie |
agronomiche, geologo, |
amministrativo, |
in statistica ed informatica, |
in zootecnica, in materie |
ecologiche, in urbanistica |
e ingegneria, geografo- |
topografo, agronomo/forestale |
VIII 263,33 VIII Direttore tecnico |
(programmazione e |
progettazione forestale |
ed agricola, conduzione |
dei piani zonali, direzione |
dell'ufficio del piano). |
VIII 263,33 VIII Segretario (affari amm.vi |
generali e del personale), |
organizzazione degli uffici, |
segreteria organi collegiali. |
__________________________________________________________________ |
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 17 della