§ 1.4.54 - L.R. 30 aprile 1990, n. 34.
Norme in materia di polizia municipale e locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.4 enti locali e deleghe
Data:30/04/1990
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Esercizio delle funzioni di polizia municipale.
Art. 3.  Addetti al servizio di polizia municipale.
Art. 4.  Sezioni territoriali di polizia locale.
Art. 5.  Compiti dei corpi e dei servizi di polizia municipale e locale.
Art. 6.  Dipendenza dei servizi di polizia locale e municipale.
Art. 7.  Accesso all'impiego.
Art. 8.  Formazione e aggiornamento professionale.
Art. 9.  Comitato tecnico consultivo regionale.
Art. 10.  Compiti e funzioni del Comitato.
Art. 11.  Uniformi.
Art. 12.  Distintivo di riconoscimento.
Art. 13.  Placca di riconoscimento.
Art. 14.  Distintivi di grado.
Art. 15.  Distintivi di specialità.
Art. 16.  Mezzi di servizio.
Art. 17.  Caratteristiche dei mezzi.
Art. 18.  Centrali operative ed apparecchiature ricetrasmittenti.
Art. 19.  Strumenti operativi.
Art. 20.  Mezzi per i comuni montani.
Art. 21.  Norma finanziaria.
Art. 22.  Disposizione transitoria.


§ 1.4.54 - L.R. 30 aprile 1990, n. 34. [1]

Norme in materia di polizia municipale e locale.

(B.U. n. 20 del 9 maggio 1990).

 

Titolo I

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

 

Art. 1. Finalità.

     1. In attuazione dell'art. 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la presente legge regola l'istituzione, l'organizzazione generale, i compiti ed il funzionamento del servizio di polizia municipale e locale espletato dai comuni singoli o associati nell'ambito delle rispettive competenze, e dagli altri enti locali diversi dai Comuni.

     2. Salva l'autonomia regolamentare riconosciuta ai Comuni singoli o associati dagli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65 ed agli altri enti locali diversi dai Comuni, dalle altre leggi dello Stato, i Comuni, le Province e gli altri enti locali esercitano le funzioni di Polizia locale loro attribuite nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 2. Esercizio delle funzioni di polizia municipale.

     1. Per l'espletamento delle funzioni di polizia locale e municipale loro attribuite dalla legge, gli enti di cui all'art. 1, si avvalgono di propri operatori, eventualmente costituiti in corpi, nel caso dei Comuni singoli o associati, sempreché il numero complessivo degli addetti non sia inferiore a 7, e in appositi servizi in tutti gli altri casi.

     2. Per la gestione dei corpi e dei servizi di polizia municipale e locale è in facoltà degli enti di cui all'art. 1, di associarsi nelle forme di legge, secondo gli ambiti territoriali ritenuti ottimali per la migliore organizzazione e gestione delle funzioni di polizia.

     3. Nel rispetto dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il personale operativo eventualmente destinato a prestare servizio nel territorio di altro comune associato, diverso da quello di appartenenza, ovvero di altro ente locale, è rispettivamente posto alle dipendenze funzionali del legale rappresentante dell'organismo associativo, ovvero dell'autorità politico-amministrativa dell'ente locale nel cui interesse è svolto il servizio, mantenendo tuttavia la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali. I Comuni e gli altri enti interessati provvedono, anche a mezzo di regolamento, ovvero con specifici accordi, alle reciproche compensazioni ed altri eventuali rimborsi.

 

     Art. 3. Addetti al servizio di polizia municipale.

     1. I Comuni o loro forme associate, in base alla classificazione ad essi attribuita dalle leggi dello Stato, individuano il contingente numerico degli addetti al corpo o al servizio di polizia municipale, secondo i seguenti criteri numerici:

     a) comuni principali - classe I A e I B -: un operatore (vigile) da 700 fino a mille abitanti;

     b) comuni intermedi - classe II -: un operatore (vigile) da 800 fino a mille abitanti;

     c) comuni minori - classe III e IV -: un operatore (vigile) ogni mille abitanti o frazione di essi.

     2. Nei comuni minori, qualora il servizio venga svolto in forma associata, gli adempimenti di polizia municipale possono essere assicurati da due addetti.

 

     Art. 4. Sezioni territoriali di polizia locale.

     1. Nei comuni ove siano costituiti i corpi, il servizio di polizia può essere articolato in sezioni coincidenti con il territorio delle circoscrizioni interne, con assegnazione di personale e mezzi proporzionata alle dimensioni territoriali, alla popolazione, alla densità del traffico, all'importanza turistica, commerciale e industriale di ciascuna sezione.

 

     Art. 5. Compiti dei corpi e dei servizi di polizia municipale e locale.

     1. I corpi e i servizi di polizia municipale e locale, entro i limiti territoriali di competenza degli enti di appartenenza ovvero dei comuni singoli o associati, provvedono, in via generale e nel rispetto delle leggi e dei vigenti regolamenti, a:

     a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dal Comune e dagli altri enti locali, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, il commercio, i pubblici servizi, la vigilanza igienica e sanitaria e la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico ed acustico, del suolo e delle acque;

     b) svolgere i compiti concernenti la vigilanza ittico-venatoria, la tutela del patrimonio ambientale o forestale e dei parchi e della flora protetta;

     c) svolgere i compiti inerenti alla qualifica di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nei limiti della legge;

     d) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, d'intesa con le competenti autorità, nonché in caso di privati infortuni;

     e) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e rilevazione dati e agli altri compiti eventualmente previsti da leggi o regolamenti, a richiesta delle autorità competenti e degli uffici autorizzati per legge a richiederli;

     f) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali propri degli enti di appartenenza;

     g) assolvere a tutte le funzioni di polizia locale ed amministrativa attribuite ai vari enti dalle leggi regionali e dello Stato, con particolare riferimento, per i comuni, alle funzioni di cui all'articolo 19 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

     h) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge, con le forze di polizia dello Stato e gli organi della protezione civile nel caso di calamità naturali interessanti il territorio regionale;

     i) svolgere gli ulteriori compiti demandati dai regolamenti comunali e provinciali in vigore, ed in particolare, curare l'esatto adempimento delle ordinanze emanate dalle autorità locali;

     l) assolvere con tempestività e diligenza ad ogni altro compito di polizia locale preventiva o repressiva demandato dalla legge o affidato dalle competenti autorità, ivi compresa l'attività di accertamento degli illeciti fiscali concernenti i tributi locali di competenza regionale o comunale.

     2. Gli addetti ai servizi o corpi di polizia municipale non possono essere adibiti a compiti diversi da quelli attinenti alle loro funzioni, fermo restando che il loro stato giuridico, l'ambito ordinario delle attività, eventuali comandi o distacchi ed ogni altro istituto concernente lo stato giuridico, sono disciplinati a norma degli accordi sindacali di settore, nel rispetto della legge 29 marzo 1983, n. 93.

 

Titolo II

ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

 

     Art. 6. Dipendenza dei servizi di polizia locale e municipale.

     1. La polizia municipale è posta alle dipendenze amministrative e funzionali del sindaco o dell'assessore delegato, che vi sopraintendono impartendo direttive, vigilando sullo svolgimento dei servizi e l'assolvimento dei compiti istituzionali, adottando i formali provvedimenti del caso e determinando le forme ed i limiti di intervento relativamente ai compiti di cui all'art. 5, comma 1 lettere c) e d), nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 5, comma 4, della legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché delle specifiche disposizioni regolamentari adottate dal Comune.

     2. I vigili sanitari inquadrati nei ruoli nominativi regionali del personale sanitario delle U.L.S.S., ai sensi dell'art. 47, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dipendono dalle unità locali per i servizi sanitari e socio assistenziali sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo, senza appartenere al corpo o al servizio di polizia municipale dei comuni singoli o associati. Agli stessi si applicano, in quanto compatibili con il loro stato giuridico, le disposizioni della legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale, nonché per la parte eventualmente comune, le disposizioni regolamentari stabilite dai comuni singoli o associati nel cui ambito territoriale sono svolte le funzioni di polizia sanitaria e di vigilanza esercitate a norma della vigente legislazione in materia.

     3. Nel caso di gestione singola dei servizi di polizia municipale, le direttive per l'addestramento, l'impiego tecnico-operativo del personale nonché per il miglior utilizzo delle risorse e dei mezzi operativi sono impartite dal Comandante del corpo ovvero dal responsabile del servizio, che ne risponde in via gerarchica alla preposta autorità, nell'ambito delle disposizioni ricevute e nell'esercizio della discrezionalità tecnica di propria spettanza, nonché in relazione al puntuale espletamento delle funzioni istituzionali demandate dalla legge e dai regolamenti al corpo o al servizio stesso.

     4. Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia municipale, la dipendenza funzionale degli addetti al corpo o al servizio è comunque disciplinata in sede regolamentare dai Comuni interessati, nel rispetto dei principi della legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale.

     5. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche al personale degli enti locali diversi dai Comuni, intendendosi sostituito dal sindaco o assessore da lui delegato, il legale rappresentante dell'ente o altro organo corrispondente.

 

Titolo III

RECLUTAMENTO, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

 

     Art. 7. Accesso all'impiego.

     1. L'assunzione del personale addetto ai corpi o servizi della polizia locale avviene per pubblico concorso.

     2. Nel rispetto dell'autonomia regolamentare riconosciuta ai Comuni e agli altri enti locali nonché della disciplina dettata in sede di contrattazione collettiva nazionale, l'accesso ai vari gradi di responsabilità o alle superiori qualifiche nell'ambito dello sviluppo della carriera può essere comunque subordinato al superamento di appositi corsi di formazione professionale promossi ed organizzati dalla Regione o dagli enti a ciò autorizzati.

     3. L'assunzione del personale della polizia municipale nel livello iniziale di vigile urbano può procedere anche a seguito di apposito corso- concorso, previa selezione degli aspiranti ed obbligatoria frequenza degli idonei ad un corso di formazione professionale.

     4. Il personale di polizia locale degli enti diversi dai Comuni singoli o associati ancorché non inquadrato in appositi servizi, può essere assunto anche a tempo determinato, qualora trattasi di compiti di carattere eccezionale, temporaneo e non ricorrente ovvero per esigenze stagionali, sempreché detto personale sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dell'eventuale titolo di studio richiesto per la qualifica. Il personale assunto per esigenze stagionali e per un periodo non superiore a tre mesi deve essere prescelto in base alle graduatorie in atto, di eventuali corsi-concorsi per vigili già banditi ed espletati dalle amministrazioni interessate.

     5. Il comandante del corpo o del servizio di polizia municipale dei Comuni singoli o associati, è scelto per concorso tra gli aspiranti in possesso dei prescritti requisiti. Solo interinalmente, ovvero in mancanza di concorrenti idonei, detto incarico può essere affidato a personale in servizio di più elevato grado.

     6. Nel caso degli enti locali diversi dai Comuni che svolgano funzioni proprie o delegate di polizia locale, il responsabile del servizio ovvero delle attività di polizia locale riferite all'ente può essere nominato dai competenti organi dell'ente stesso anche tra i funzionari amministrativi precedentemente addetti ad altri servizi o uffici, purché di qualifica non inferiore a quella direttiva o a questa corrispondente e sempreché trattasi di personale di ruolo a rapporto di pubblico impiego.

 

     Art. 8. Formazione e aggiornamento professionale.

     1. Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, modificata con LL.RR. 11 agosto 1983, n. 30; 12 marzo 1984, n. 16 e 26 aprile 1985, n. 33, la Regione promuove e organizza corsi di formazione e aggiornamento del personale della polizia municipale e locale, miranti allo scopo di perfezionare e migliorare le attività stesse, con particolare riferimento a funzioni di specifica attualità e interesse. Per la prevenzione delle devianze giovanili e sociali nell'ambito della polizia locale e municipale, possono essere ricercate idonee forme di collaborazione tra le strutture formative e di ricerca operanti in tale campo e gli enti di cui all'art. 5 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69.

     2. Nei regolamenti dei singoli enti di appartenenza e nel rispetto delle norme collettive di comparto, per il personale addetto a compiti e funzioni di polizia locale e municipale, può essere prevista l'obbligatorietà della frequenza a corsi periodici d'aggiornamento professionale anche aldilà di quanto stabilito dal comma 1. In tal caso, ove non esista una struttura formativa nell'ambito territoriale in cui l'ente è localizzato e non possa comunque venire utilizzata la struttura formativa nell'ambito territoriale limitrofo, detti corsi di aggiornamento si svolgeranno nel capoluogo della regione.

     3. L'organizzazione, il funzionamento, la sede, le varie materie d'insegnamento e quant'altro attiene agli aspetti della formazione professionale degli addetti alla polizia locale e municipale, sono stabiliti dalla Giunta regionale sentito il parere del Comitato tecnico consultivo regionale per la polizia locale di cui alla lett. d), comma 2 dell'art. 10, nonché ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, dal Comitato di controllo sociale.

 

Titolo IV

FUNZIONI DI STUDIO IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

 

     Art. 9. Comitato tecnico consultivo regionale.

     1. E' istituito il Comitato tecnico consultivo regionale, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale [2].

     2. Il Comitato tecnico consultivo regionale dura in carica 5 anni ed è così composto:

     a) tre rappresentanti designati, rispettivamente, dalle sezioni regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e dell'Unione nazionale dei Comuni ed Enti montani (UNCEM);

     b) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative a livello regionale;

     c) quattro esperti facenti parte dei corpi di polizia municipale aventi sede nella regione, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a due;

     d) un esperto designato direttamente dalla Giunta regionale [3].

     2 bis. Il Presidente del Comitato tecnico consultivo regionale è eletto dallo stesso, nel proprio seno, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 2 ter [4].

     2 ter. Il Comitato tecnico consultivo regionale disciplina il proprio funzionamento con regolamento approvato a maggioranza dei componenti [5].

     2 quater. Il Comitato tecnico consultivo regionale ha sede presso la Giunta regionale e si avvale della struttura preposta alla cura dei rapporti istituzionali con gli enti locali [6].

     3. Ai componenti del Comitato spettano per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali a livello dirigenziale.

 

     Art. 10. Compiti e funzioni del Comitato.

     1. Il Comitato di cui all'art. 9 svolge funzioni consultive nei confronti della Giunta regionale. Esso esprime altresì il proprio parere su tutte le iniziative legislative in materia di polizia amministrativa, nonché nel caso che si debba intervenire per pubbliche calamità che abbiano interessato il territorio della regione [7].

     2. Il Comitato tecnico consultivo, in particolare, esprime parere e formula proposte alla Giunta regionale in merito:

     a) alle caratteristiche dei servizi di polizia amministrativa con riferimento ai compiti svolti dalla stessa ai sensi dell'articolo 5;

     b) alle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi del personale addetto ai servizi di polizia locale e municipale;

     c) alle caratteristiche e alla dotazione dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e servizi di polizia locale e municipale;

     d) ai corsi di reclutamento, formazione ed aggiornamento professionale per gli addetti alla polizia locale e municipale, con particolare riguardo alle materie di insegnamento ed alla omogeneità dei corsi stessi [8].

     3. Il Comitato tecnico consultivo regionale esprime i pareri e formula le proposte di cui al comma 2, entro venti giorni dall'invio degli atti da parte del Presidente della Giunta regionale [9].

Titolo V

UNIFORMI E DISTINTIVI DI GRADO

 

     Art. 11. Uniformi.

     1. L'uniforme degli appartenenti ai servizi o corpi di polizia municipale è costituita da un insieme organico di oggetti di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione.

     2. Le uniformi sono ordinarie, di servizio e per servizi di onore e di rappresentanza, con le caratteristiche previste per ciascun capo dall'allegato «A», che è parte integrante della presente legge, così come tutti gli altri allegati.

     3. Le attività di cui al comma 1 dell'art. 6, comunque svolte dal personale addetto, sono normalmente esercitate nella prescritta uniforme nel rispetto degli appositi regolamenti comunali, ovvero secondo le disposizioni impartite dagli enti di appartenenza diversi dai comuni.

     4. Nell'osservanza delle norme regolamentari concernenti sia l'ordinamento che l'organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia municipale nonché l'espletamento del servizio ovvero lo stato giuridico del personale addetto, per comprovanti motivi di necessità o semplice opportunità, eventualmente richiamati dai suddetti regolamenti, le funzioni di polizia municipale possono anche essere svolte in abito civile, previa autorizzazione del sindaco, o dell'assessore delegato, del legale rappresentante dei comuni associati o consorziati sempreché per servizi svolti in territorio diverso da quello del comune di appartenenza dell'addetto, ovvero, per quanto concerne l'esercizio di particolari attività di polizia locale, nel rispetto delle disposizioni interne proprie dell'ente di appartenenza e, se del caso, previa autorizzazione del legale rappresentante dell'ente stesso.

     5. Per servizi speciali quali quelli invernali da neve, nautici, partecipazioni a competizioni sportive ed in occasione di particolari tradizionali manifestazioni, i capi e l'equipaggiamento sono disciplinati da regolamenti comunali.

 

     Art. 12. Distintivo di riconoscimento.

     1. Il distintivo di riconoscimento degli addetti alla polizia municipale della regione, ai fini dell'individuazione della Regione e dell'Ente di appartenenza, è costituito per la metà sinistra dallo stemma della Regione Umbria e per la metà destra dallo stemma dell'Ente di appartenenza. Le sue caratteristiche sono precisate nell'allegato «B».

 

     Art. 13. Placca di riconoscimento.

     1. Gli addetti alla polizia municipale ai fini del loro riconoscimento, sono dotati di apposita placca, le cui caratteristiche sono precisate nell'allegato «B».

 

     Art. 14. Distintivi di grado.

     1. I distintivi di grado sono determinati, come dall'allegato «C», in base ai rispettivi ruoli rivestiti dagli addetti alla polizia municipale e precisamente di:

     a) comandante del corpo;

     b) addetto al coordinamento (dirigenti e direttivi);

     c) responsabile del servizio;

     d) addetto al controllo (ispettori).

     2. Il distintivo di grado del comandante è determinato secondo la classe alla quale è assegnato il comune.

     3. Il distintivo di grado degli addetti al coordinamento e controllo è determinato dalla qualifica funzionale e dalle funzioni dirigenziali esercitate dagli aventi diritto.

 

     Art. 15. Distintivi di specialità.

     1. I distintivi di specialità, necessari ai fini dell'individuazione delle specifiche attività cui sono preposti gli addetti, sono individuati dall'allegato «D».

     2. Gli enti dal quale dipendono gli addetti alla polizia municipale ne stabiliscono, con proprio regolamento, i disegni per le singole specializzazioni nonché il materiale di realizzazione.

 

Titolo VI

MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI

 

     Art. 16. Mezzi di servizio.

     1. La polizia municipale per adempiere ai diversi compiti di istituto è dotata di opportuni tipi di veicoli.

     2. I Comuni nel prevedere la dotazione dei veicoli medesimi devono tener conto, al fine di assicurare la funzionalità e l'efficienza delle diverse strutture, dell'estensione e morfologia del territorio e del tipo di organizzazione del corpo o del servizio.

     3. I servizi di polizia municipale vengono disimpegnati con autovetture, motocicli, ciclomotori e velocipedi.

     4. Per determinati servizi o per specifici impieghi possono prevedersi autocarri, autobus, autoveicoli adibiti a servizi speciali o a trasporti specifici o automezzi speciali con attrezzature idonee al rilevamento dei sinistri stradali o ad altri servizi di polizia stradale.

     5. I servizi o i corpi di polizia municipale possono essere dotati di un proprio natante a motore per i servizi lacuali o comunque per le acque interne, quando svolgono attività di vigilanza o di polizia locale in zone portuali o lacustri.

     6. Nei comuni ove è istituito il servizio di polizia municipale questo deve essere dotato di almeno un'autovettura.

 

     Art. 17. Caratteristiche dei mezzi.

     1. Le caratteristiche dei veicoli in dotazione ai corpi o servizi di polizia municipale sono precisate nell'allegato «E».

 

     Art. 18. Centrali operative ed apparecchiature ricetrasmittenti.

     1. I corpi ed i servizi di polizia municipale sono dotati di una centrale operativa.

     2. I motocicli e gli autoveicoli in dotazione ai corpi e servizi di polizia municipale sono dotati di apparecchiature ricetrasmittenti in collegamento con la centrale operativa del comando.

     3. Gli eventuali mezzi nautici sono dotati di un sistema di allarme, collegamento radio ed attrezzatura necessaria atta ad assicurare il più efficace ed efficiente servizio.

     4. Il personale addetto al servizio di vigilanza appiedata e quello che espleta particolari compiti istituzionali con motocicli diversi da quelli previsti dal presente articolo e con ciclomotori e velocipedi, è dotato di apparecchio ricetrasmittente portatile.

     5. I Comuni provvedono a richiedere al Ministero delle poste e telecomunicazioni la concessione per l'esercizio del ponte radio.

     6. Per le trasmissioni di servizio attraverso il ponte radio, ogni comando utilizza una propria sigla di individuazione alla quale fa poi seguito un numero di chiamata per singolo equipaggio o posto di servizio.

     7. La Giunta regionale provvederà ad assicurare il collegamento dei corpi o servizi di polizia municipale con il sistema radio-trasmittente regionale ai fini istituzionali del soccorso alle popolazioni o per servizi di protezione civile e ambientale.

 

     Art. 19. Strumenti operativi.

     1. I corpi e servizi di polizia municipale, per i rilievi e le indagini di polizia stradale e polizia giudiziaria, sono dotati dei seguenti strumenti operativi: misuratore di velocità a rulli per ciclomotori, misuratore di velocità per veicoli, opacimetro, fonometro, apparecchio fotografico, computer, ed altri.

 

     Art. 20. Mezzi per i comuni montani.

     1. Per i servizi in zone di montagna, il personale della polizia municipale, deve essere dotato di apposita attrezzatura per i compiti di vigilanza.

     2. Se i servizi di istituto e di vigilanza riguardano zone a turismo invernale, il personale di polizia municipale deve essere dotato dell'attrezzatura per il servizio sulla neve, di apparecchio ricetrasmittente e portatile e di attrezzature per il soccorso delle persone.

     3. Gli autoveicoli sono in tal caso di tipo idoneo alla circolazione sulle strade di montagna o innevate.

 

Titolo VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 21. Norma finanziaria.

     1. Gli interventi previsti all'art. 8 saranno realizzati nell'ambito del piano delle attività di formazione professionale di cui all'art. 7 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 come integrato con l'art. 2 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 30.

     2. All'onere per il rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato tecnico consultivo regionale istituito con l'art. 9 della presente legge si farà fronte con lo stanziamento annuale del cap. 560 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

 

     Art. 22. Disposizione transitoria.

     1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni singoli o associati provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti alle disposizioni in essa contenute nonché ad adottare le norme regolamentari in esse previste.

     2. Nello stesso termine di cui al comma 1 sono adottati i prescritti modelli di gradi e distintivi per le uniformi.

     3. I Comuni adeguano altresì la foggia delle uniformi e le caratteristiche dei mezzi ai modelli stabiliti dalla presente legge, entro tre anni dalla sua entrata in vigore.

 

 

Allegato «A» [10]

UNIFORME DELLA POLIZIA MUNICIPALE

DIVISA ORDINARIA INVERNALE.

 

Copricapo:

     - berretto rigido con calotta bianca e visiera di cuoio nero rifinito con fascia mille righe per sottufficiali e vigili e greca per ufficiali con foderina intercambiabile, fregie e distintivo di grado;

     - basco copricapo di colore bianco per il personale femminile, rifinito come dovuto;

     - casco bianco viabilità mod. Milano.

 

Giubba:

     - giacca di stoffa in diagonale nero aperta ad un petto, collo rovesciato, risvolto sulla manica con filetto di colore rosso bordeaux, con quattro bottoni di metallo argentato, tasche superiore e inferiore a soffietto con pattina a bottoncino di metallo argentato, alamari al bavero, spalline della stessa stoffa con filettatura rosso bordeaux e bottoncini di metallo argentato, distintivi di grado (descrizione a parte).

 

Pantalone:

     - lungo da coprire il collo delle scarpe senza risvolti, di stoffa in diagonale nero, per il personale maschile e femminile;

     - gonna-pantalone di stoffa in diagonale nero, lunghezza appena sotto il ginocchio per il personale femminile.

 

Camicia:

     - camicia di colore bianco con colletto rovesciato e maniche lunghe.

 

Falsetto:

     - in maglia di lana colore nero con scollatura a «V».

 

Cravatta:

     - di colore nero.

 

Maglione:

     - di lana a collo alto di colore nero.

 

Calze:

     - di lana nere, lunghe al ginocchio;

     - invernali per il personale femminile.

 

Calzature:

     - scarpe basse di pelle colore nero;

     - scarpe termiche alte di colore nero con tomaia di cuoio liscio e suola di gomma;

     - stivali in pelle nera con tomaia liscia e suola di gomma, tacco alto max cm. 5 per il personale femminile;

     - stivali neri di gomma impermeabili.

 

Guanti:

     - guanti in pelle colore nero;

     - guanti di lana di colore bianco;

     - guanti di cotone di colore bianco.

 

Soprabiti:

     - cappotto pesante di castoro nero, con collo aperto a doppia bottoniera di 3 bottoni di metallo argentato, risvolto sulla manica con filetto colore rosso bordeaux, due tasche laterali tagliate con pattina, schiena con martingala a faldoni (due bottoni alla martingala e 5 bottoncini lungo lo spacco sempre di metallo argentato), spalline cucite entro l'attaccatura della manica da un lato e fermata con un bottoncino di metallo argentato dall'altro, con filettatura di colore rosso bordeaux, alamari sul bavero; distintivi di grado (descrizione a parte) mostra interna di colore rosso bordeaux;

     - impermeabili di colore nero in tessuto «goretex», con imbottitura staccabile, due tasche esterne a doppio uso con cappuccio e mantellina, doppiopetto e spalline cucite come il cappotto;

     - giubbone di pelle nera foderato;

     - combinazione impermeabile costituita da giacca e pantaloni di colore nero.

 

Cinturone:

     - in cuoio bianco, altezza cm. 5, senza spallaccio, con fibbia cromata recante lo stemma della polizia municipale, completo di fondina porta pistola.

 

Borsello:

     - portacarte in cuoio bianco, rettangolare, con cinghia per la tracolla fermata da un passante per lato e da due sotto.

 

Distintivi settore:

     - distintivi di individuazione del settore di appartenenza da applicare sul braccio sinistro.

* * *

DIVISA ORDINARIA ESTIVA.

 

Copricapo:

     - berretto rigido di cotone bianco della stessa foggia di quello della divisa invernale, con due foderine intercambiabili di gabardine di fresco lana bianco;

     - casco bianco viabilità mod. Milano;

     - basco copricapo in fresco di lana bianco per il personale femminile.

 

Giubba:

     - giubba in gabardine di fresco di lana color bleu della stessa foggia di quello della divisa ordinaria invernale.

 

Pantalone:

     - pantalone in gabardine di fresco di lana color bleu, senza risvolto, lunghezza tale da coprire il collo delle scarpe.

 

Gonna:

     - gonna-pantalone in gabardine di fresco di lana colore bleu, lunghezza appena sotto il ginocchio, per il personale femminile.

 

Camicia:

     - di cotone, colore celeste, con colletto rovesciato a maniche lunghe.

 

Cravatta:

     - di colore bleu.

 

Calze:

     - di cotone di colore bleu;

     - collant di colore bleu per il personale femminile.

 

Calzature:

     - scarpe basse di colore nero con tomaia di cuoio liscia, doppio fondo cuoio;

     - scarpe chiuse di colore nero foderate, con tomaia liscia doppio fondo, per il personale femminile;

     - sandali tipo chanel, colore nero, fondo cuoio, per il personale femminile.

 

Cinturone:

     - in cuoio bianco, altezza cm. 5, senza spallaccio, con fibbia cromata, recante lo stemma della polizia municipale, completo di fondina porta pistola.

 

Borsello:

     - portacarte in cuoio bianco, rettangolare, con cinghia per la tracolla fermata da un passante per lato e da due sotto.

 

Distintivi settore:

     - distintivi per individuazione del settore di appartenenza da applicare sul braccio sinistro.

 

     La divisa ordinaria estiva, nei mesi con particolare andamento climatico è costituita dal pantalone o gonna pantalone, con camicia di colore celeste di cotone, maniche corte, collo aperto con pettorina, due taschini anteriori con spallone trasversale posto anche in corrispondenza delle spalle, posteriormente spalline rigide con distintivi di grado per gli ufficiali e sottufficiali, placca di riconoscimento posta sul taschino sinistro.

     La divisa estiva con camicia a maniche corte, è integrata dal cinturone bianco con fondina ed accessori.

* * *

DIVISA PER IL SERVIZIO MOTOMONTATO.

 

     La stessa di quella ordinaria estiva ed invernale con le seguenti varianti:

     a) casco di protezione per motociclisti di colore bianco, all'uopo omologato;

     b) pantalone di stoffa in diagonale colore bleu, alla moschettiera con 1 + 1 piega, apertura anteriore con cerniera, occhiello e bottone sul rapporto, gambale in due pezzi cucito aperto sotto il ginocchio con le impunture e pinces al fondo. Due tasche anteriori alla carrettiera e due tasche posteriori a filetto con occhiello e bottone;

     c) stivali in pelle nera, tipo centauro, suola in gomma;

     d) guanti in pelle alla moschettiera con avambraccio di pelle bianca rifrangente;

     c) cinturone in cuoio bianco, altezza cm. 5, con spallaccio, con fibbia cromata recante lo stemma della polizia municipale, completo di fondina per pistola.

 

 

Allegato «B» [11]

DISTINTIVO E PLACCA DI RICONOSCIMENTO

1) DISTINTIVO DI RICONOSCIMENTO.

     Il distintivo di riconoscimento è portato sul copricapo di ogni tipo e impresso sui bottoni. Sulle mostrine, nella metà superiore, è impresso lo stemma della Regione e, nella metà inferiore, quello dell'Ente di appartenenza.

 

2) PLACCA DI RICONOSCIMENTO.

     La placca di riconoscimento è costituita da uno scudetto in metallo inseribile in un rettangolo a sfondo dorato delle dimensioni di mm. 40 di base e mm. 55 di altezza rappresentante lo stemma del Comune con la scritta polizia municipale (segue il nome del Comune stesso) e reca, altresì il numero di matricola del personale. Essa viene applicata al petto, all'altezza del taschino sinistro dell'uniforme.

 

 

 

Allegato «C» [12]

               DISTINTIVI DI GRADO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

 

ENTE DI TIPO 1/A

__________________________________________________________________

QUALIFICA FUNZIONALE                  DISTINTIVI DI GRADO

__________________________________________________________________

Comandante II dir.           Corona dorata o argentata del Comune

                             con tre stelle dorate o argentate a

                             sei punte bordate di rosso; soggolo

                             in treccia dorato o argentato con tre

                             trine al berretto. (Colonnello).

Funzionario Iª dir.          Corona dorata o argentata del Comune

dirigente                    con due stelle dorate o argentate a

                             sei punte; soggolo in treccia dorato

                             o argentato con due trine al

                             berretto. (Tenente colonnello).

Funzionario 8ª               Tre stelle dorate o argentate a sei

                             punte; soggolo dorato o argentato con

                             tre trine al berretto. (Capitano).

Coordinatore 7ª              Due stelle dorate o argentate a sei

(istruttore direttivo)       punte; soggolo dorato o argentato con

                             due trine al berretto. (Tenente).

Ispettore di P.M. 6ª         Una barretta dorata o argentata

(istruttore di concetto)     zigrinata posta trasversalmente al

                             bordo della spallina dell'uniforme

                             ed una trina al soggolo del berretto

                              - I biennio. (Maresciallo

                             ordinario).

                             - Due barrette e due trine - II

                             biennio. (Maresciallo capo);

                             - Tre barrette e tre trine - III

                             biennio. (Maresciallo maggiore).

                                  _________________________________________

                            DISTINTIVI DI ANZIANITA' PER AGENTI

                                  _________________________________________

                             - Galloni rossi a «V» ad un filetto

                             grande, posti sulle maniche - 10

                             anni. (Agente scelto).

                             - Galloni rossi a «V» ad un filetto

                             grande e due piccoli sulle maniche -

                             15 anni. (Appuntato).

 

ENTE DI TIPO 1/B

__________________________________________________________________

QUALIFICA FUNZIONALE                  DISTINTIVI DI GRADO

__________________________________________________________________

Comandante Iª dir.           Corona dorata o argentata del Comune

                             con due stelle dorate o argentate a

                             sei punte; soggolo in treccia dorato

                             o argentato con due trine al

                             berretto. (Tenente colonnello).

Funzionario 8ª               Tre stelle dorate o argentate a sei

                             punte; soggolo dorato o argentato con

                             tre trine al berretto. (Capitano).

Coordinatore 7ª              Due stelle dorate o argentate a sei

(istruttore direttivo)       punte; soggolo dorato o argentato con

                             due trine al berretto. (Tenente).

Ispettore di P.M. 6ª         Una barretta dorata o argentata

(istruttore di concetto)     zigrinata posta trasversalmente al

                             bordo della spallina dell'uniforme

                             ed una trina al soggolo del berretto

                             - I biennio. (Maresciallo ordinario).

                             - Due barrette e due trine - II

                             biennio. (Maresciallo capo).

                             - Tre barrette e tre trine - III

                             biennio. (Maresciallo maggiore).

                                   ________________________________________

                             DISTINTIVI DI ANZIANITA' PER AGENTI

                                   ________________________________________

                             - Galloni rossi a «V» ad un filetto

                             grande, posti sulle maniche - 10

                             anni. (Agente scelto).

                             - Galloni rossi a «V» ad un filetto

                             grande e due piccoli sulle maniche -

                             15 anni. (Appuntato).

 

ENTE DI TIPO 2

__________________________________________________________________

QUALIFICA FUNZIONALE                  DISTINTIVI DI GRADO

__________________________________________________________________

Comandante 8ª                Tre stelle dorate o argentate a sei

                             punte; soggolo dorato o argentato con

                             tre trine al berretto. (Capitano).

Coordinatore 7ª              Due stelle dorate o argentate a sei

(istruttore direttivo)       punte; soggolo dorato o argentato con

                             due trine al berretto. (Tenente).

                             - Due barrette e due trine - II

                             biennio. (Maresciallo capo).

                             - Tre barrette e tre trine - III

                             biennio. (Maresciallo maggiore).

                                  _________________________________________

                            DISTINTIVI DI ANZIANITA' PER AGENTI

                                  _________________________________________

                             - Galloni rossi a «V» ad un filetto

                             grande, posti sulle maniche - 10

                             anni. (Agente scelto).

                             - Galloni rossi a «V» ad un filetto

                             grande e due piccoli sulle maniche -

                             15 anni. (Appuntato).

 

ENTE DI TIPO 3

__________________________________________________________________

QUALIFICA FUNZIONALE                  DISTINTIVI DI GRADO

__________________________________________________________________

Comandante 7ª                Due stelle dorate o argentate a sei

                             punte; soggolo dorato o argentato con

                             due trine al berretto. (Tenente).

Ispettore di P.M. 6ª         Una barretta dorata o argentata

(istruttore di concetto)     zigrinata posta trasversalmente al

                             bordo della spallina dell'uniforme

                             ed una trina al soggolo del berretto

                             - I biennio. (Maresciallo ordinario).

                                  _________________________________________

                             DISTINTIVI DI ANZIANITA' PER AGENTI

                                  _________________________________________

                             - Galloni rossi a «V» ad un filetto

                             grande, posti sulle maniche - 10

                             anni. (Agente scelto).

                             - Galloni rossi a «V» ad un filetto

                             grande e due piccoli sulle maniche -

                             15 anni. (Appuntato).

 

ENTE DI TIPO 4

__________________________________________________________________

QUALIFICA FUNZIONALE                  DISTINTIVI DI GRADO

__________________________________________________________________

Responsabile 6ª del          Una barretta dorata o argentata

servizio                     zigrinata posta trasversalmente al

                             bordo della spallina dell'uniforme

                             ed una trina al soggolo del berretto

                             - I biennio. (Maresciallo ordinario).

                             - Due barrette e due trine - II

                             biennio. (Maresciallo capo).

                             - Tre barrette e tre trine - III

                             biennio. (Maresciallo maggiore).

Ispettore di P.M. 6ª         Una barretta dorata o argentata

(istruttore di concetto)     zigrinata posta trasversalmente al

                             bordo della spallina dell'uniforme

                             ed una trina al soggolo del berretto

                             - I biennio. (Maresciallo ordinario).

                             - Due barrette e due trine - II

                             biennio. (Maresciallo capo).

                             - Tre barrette e tre trine - III

                             biennio. (Maresciallo maggiore).

                                 __________________________________________

                            DISTINTIVI DI ANZIANITA' PER AGENTI

                                 __________________________________________

                             - Galloni rossi a «V» ad un filetto

                             grande, posti sulle maniche - 10

                             anni. (Agente scelto).

                             - Galloni rossi a «V» ad un filetto

                             grande e due piccoli sulle maniche -

                             15 anni. (Appuntato).

 

 

 

Allegato «D» [13]

DISTINTIVI DI SPECIALITA'

     I distintivi di specialità sono costituiti da uno scudetto avente l'asse orizzontale di mm. 50 e l'asse verticale di mm. 55 con bordatura azzurra.

     Essi vengono usati sulle divise ordinarie e di servizio, sui soprabiti e sulla giubba della combinazione impermeabile.

     Il distintivo è posto sulla manica sinistra con il bordo inferiore situato a cm. 15 dall'attaccatura della spallina.

 

 

Allegato «E» [14]

CARATTERISTICHE DEI MEZZI

     I veicoli in dotazione ai Corpi o servizi di polizia municipale sono di colore bleu scuro, con modanature di colore azzurro e con scritte di colore bianco secondo le caratteristiche di seguito determinate:

     1) Autoveicoli - Sul tettuccio è dipinto un triangolo isoscele di colore azzurro, con il vertice orientato nella parte centrale anteriore e la base sulla parte posteriore a cm. 25 dai bordi laterali; sul tettuccio sono pure collocati due dispositivi supplementari di segnalazione visiva di cui all'art. 205 del D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, un faro centrale, e l'antenna radio, collocata in linea e a metà della distanza fra il faro e i dispositivi supplementari di segnalazione. Sulle fiancate laterali è dipinta una banda azzurra di cm. 20 di altezza, nella parte centrale di detta banda è riportata la scritta «Polizia municipale», con lettere di altezza non superiori a cm. 15. Nella parte anteriore della fiancata in linea con la scritta «Polizia municipale» e a cm. 10 dalle portiere anteriori, è impresso lo stemma del Comune delle dimensioni di cm. 18 di altezza. Sul cofano posteriore, lato sinistro, all'altezza del bordo esterno e a cm. 2 dal bordo laterale, è realizzato un rettangolo azzurro di cm. 11 per 15 con striscia rossa diagonale di cm. 1, iscritta nel rettangolo e orientata da sinistra verso destra. Sui due triangoli, così realizzati, viene riportato su quello di destra, in alto lo stemma del Comune di cm. 5 di altezza e su quello di sinistra in basso il numero di individuazione del veicolo, di cm. 5 di altezza.

     2) Motoveicoli e ciclomotori - I parafanghi sono dipinti di colore bianco, così pure sulle parti laterali del serbatoio carburanti sono dipinte, di colore bianco, due figure geometriche a forma di ala, con una modanatura di colore bianco sulla parte inferiore del serbatoio stesso e sulle calotte copribatteria. Sulla carenatura del parabrezza è riportata la scritta «Polizia municipale» di colore bleu con lettere di cm. 8 di altezza, su fondo di colore bianco. Lateralmente alla scritta sono riportati due stemmi del Comune pure di cm. 8 di altezza. Le borse laterali, porta oggetti, sono dipinte di colore bianco, e sono riportate 3 bande, una superiore, una centrale, una inferiore tutte di cm. 5 e di colore bleu, sulla banda inferiore, di colore bianco, è riportata la scritta Polizia municipale con lettere di cm. 3 di altezza e su quella superiore lo stemma del Comune.

     I velocipedi da usarsi nei servizi di Polizia municipale, per il personale in divisa, devono essere di colore bleu scuro con modanature di colore azzurro.

     Essi sono individuati con targhetta a telaio, posta all'angolo anteriore, sotto al manubrio, con la scritta «Polizia municipale» a lettere bianche su fondo azzurro con eventuale numero di identificazione.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 15 della L.R. 25 gennaio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 16 comma 2 della stessa L.R. 1/2005.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 maggio 2001, n. 15.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 maggio 2001, n. 15.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 23 maggio 2001, n. 15.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 23 maggio 2001, n. 15.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 23 maggio 2001, n. 15.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 23 maggio 2001, n. 15.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 23 maggio 2001, n. 15.

[9] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 23 maggio 2001, n. 15.

[10] Le disposizioni di cui all’allegato A della presente legge rimangono in vigore fino all’emanazione del regolamento di cui all’art. 12 della L.R. 1/2005.

[11] Le disposizioni di cui all’allegato B della presente legge rimangono in vigore fino all’emanazione del regolamento di cui all’art. 12 della L.R. 1/2005.

[12] Le disposizioni di cui all’allegato C della presente legge rimangono in vigore fino all’emanazione del regolamento di cui all’art. 12 della L.R. 1/2005.

[13] Le disposizioni di cui all’allegato D della presente legge rimangono in vigore fino all’emanazione del regolamento di cui all’art. 12 della L.R. 1/2005.

[14] Le disposizioni di cui all’allegato E della presente legge rimangono in vigore fino all’emanazione del regolamento di cui all’art. 12 della L.R. 1/2005.