Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 formazione professionale |
Data: | 11/08/1983 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. I punti c) e d) del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, sono sostituiti dal seguente: |
Art. 2. Dopo il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, è aggiunto il seguente comma: |
Art. 3. L'art. 17 della legge regionale 21 ottobre 1981 n. 69, è sostituito dal seguente: |
Art. 4. L'art. 19 della legge regionale 21 ottobre 1981 n. 69, è sostituito dai seguenti: |
Art. 5. L'art. 20 della legge regionale 21 ottobre 1981 n. 69, è sostituito dal seguente: |
Art. 6. Il secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, sostituito dal seguente: |
Art. 7. Fino all'adozione dell'atto relativo alla mobilità del personale inserito nel ruolo speciale transitorio di cui all'art. 4 della presente legge, gli Enti delegati utilizzeranno gli operatori della [...] |
§ 3.8.9 - L.R. 11 agosto 1983, n. 30. [1]
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69.
(B.U. n. 54 del 18 agosto 1983).
Art. 1. I punti c) e d) del primo comma dell'art. 6 della
(Omissis).
Art. 2. Dopo il secondo comma dell'art. 7 della
(Omissis).
Art. 3. L'art. 17 della
(Omissis).
Art. 4. L'art. 19 della
(Omissis).
Art. 5. L'art. 20 della
(Omissis).
Art. 6. Il secondo comma dell'art. 26 della
(Omissis).
Art. 7. Fino all'adozione dell'atto relativo alla mobilità del personale inserito nel ruolo speciale transitorio di cui all'art. 4 della presente legge, gli Enti delegati utilizzeranno gli operatori della formazione professionale iscritti nelle graduatorie regionali secondo gli artt. 17 e 19, previo espletamento delle procedure di cui all'art. 20, della
[1] Abrogata dall'art. 50 della