Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 programmazione economica |
Data: | 30/04/2008 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 35/2000 |
Art. 2. Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 35/2000 |
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 35/2000 |
Art. 4. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r.35/2000 |
Art. 5. Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 35/2000 |
Art. 6. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 35/2000 |
Art. 7. Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 35/2000 |
Art. 8. Inserimento dell’articolo 5 ter nella l.r.35/2000 |
Art. 9. Inserimento dell’articolo 5 quater nella l.r. 35/2000 |
Art. 10. Inserimento dell’articolo 5 quinquies nella l.r.35/2000 |
Art. 11. Inserimento del titolo II bis nella l.r. 35/2000 |
Art. 12. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 35/2000 |
Art. 13. Inserimento dell’articolo 7 bis nella l.r. 35/2000 |
Art. 14. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 35/2000 |
Art. 15. Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 35/2000 |
Art. 16. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 35/2000 |
§ 6.2.58 - L.R. 30 aprile 2008, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive).
(B.U. 7 maggio 2008, n. 13)
Art. 1. Sostituzione dell’articolo 1 della
1. L’articolo 1 della
“Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge disciplina l’intervento della Regione nell’economia toscana con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione, con particolare attenzione a quella femminile, in una prospettiva di sviluppo sostenibile.
2. Tali finalità sono perseguite mediante la promozione e la valorizzazione:
a) delle risorse endogene regionali;
b) del sistema delle imprese;
c) delle realtà istituzionali, funzionali, economiche ed associative locali;
d) dei fattori di competitività regionale con particolare riferimento all’innovazione tecnologica, formale, organizzativa e finanziaria e all’internazionalizzazione del sistema regionale.
3. La presente legge individua i principi che regolano gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive regionali, e ne promuove i contenuti nei confronti delle amministrazioni pubbliche, delle autonomie funzionali e di loro soggetti terzi.”.
Art. 2. Sostituzione dell’articolo 2 della
1. L’articolo 2 della
“Art. 2
Piano regionale dello sviluppo economico
1. Il piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) realizza le politiche economiche definite dal programma regionale di sviluppo (PRS) in materia di industria, artigianato, commercio, turismo, cooperazione e servizi, assumendone le priorità, perseguendone gli obiettivi e applicandone i criteri di intervento, per il periodo di riferimento.
2. Il PRSE è approvato, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale ai sensi della
3. Per la definizione della proposta del PRSE, la Giunta regionale attiva il confronto, secondo quanto previsto dalla
4. Il PRSE in particolare:
a) definisce gli obiettivi e le strategie di intervento;
b) definisce gli indirizzi per l’attuazione degli interventi;
c) indica le categorie di soggetti beneficiari degli interventi; d) individua gli strumenti di intervento nell’economia regionale operanti ai sensi delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia;
e) determina, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio pluriennale vigente, l’ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui all’articolo 3, che possono essere articolati per ambiti di intervento settoriale, intersettoriale e territoriale;
f) determina, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio pluriennale vigente, l’ammontare del finanziamento di interventi urgenti e imprevisti.
5. Il PRSE costituisce il documento programmatorio di riferimento per i piani e i programmi degli enti locali e delle autonomie funzionali in materia di attività produttive, anche ai fini dell’accesso ai finanziamenti regionali.
6. La Giunta regionale provvede all’attuazione del PRSE con propri atti, in coerenza con il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) e con il bilancio di previsione annuale e pluriennale.
7. Gli atti della Giunta di attuazione del PRSE, in particolare:
a) determinano le modalità di attuazione degli interventi con riferimento agli obiettivi e alle strategie di intervento adottando criteri di riduzione, semplificazione e snellimento delle procedure;
b) individuano gli interventi urgenti ed imprevisti, di cui al comma 4, lettera f).”.
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
“Art. 3
Ambito di intervento
1. Gli interventi possono riguardare:
a) il sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione, ivi compresi i servizi qualificati ed avanzati ed i processi di trasferimento tecnologico;
b) lo sviluppo produttivo;
c) il sostegno alle imprese per le attività produttive finalizzate alla promozione ed all’internazionalizzazione;
d) l’accesso al credito e lo sviluppo di strumenti finanziari;
e) la razionalizzazione aziendale e di settore, la crescita dimensionale delle imprese, il sostegno ad interventi in forma aggregata e ai processi di diversificazione aziendale;
f) il sostegno alle aggregazioni temporanee di imprese e a forme integrate di impresa finalizzate a sviluppare forme di interazione rivolte alla condivisione di risorse e di conoscenza, all’innovazione, all’internazionalizzazione, all’organizzazione ed alla logistica sulla base di legami di correlazione liberamente verificati dalle imprese interessate;
g) la realizzazione di infrastrutture di servizio alla produzione, al trasferimento tecnologico in favore delle imprese e dei sistemi produttivi;
h) il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla riduzione delle pressioni ambientali.”.
Art. 4. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r.35/2000 [4]
1. L’articolo 4 della
“Art. 4
Tipologie degli interventi
1. Gli interventi sono attuati mediante le seguenti tipologie di aiuti:
a) contributo in conto capitale;
b) contributo in conto interessi;
c) contributo in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria;
d) concessione di garanzie e controgaranzie;
e) finanziamento agevolato;
f) bonus e riduzione fiscale;
g) partecipazione al capitale di rischio delle imprese e altri strumenti di ingegneria finanziaria;
h) partecipazione e finanziamento di piani e programmi di sviluppo e di progetti.
2. I procedimenti e moduli organizzativi di cui all’articolo 5 sono applicabili per analogia anche per il sostegno finanziario a interventi di carattere infrastrutturale, materiale ed immateriale, per quanto compatibili.
3. Nel caso di investimenti di carattere infrastrutturale, materiale ed immateriale, se l’intervento comporta il finanziamento di investimenti generatori di entrate, la sovvenzione è determinata tenendo conto dell’entità del margine lordo di autofinanziamento normalmente atteso.”.
Art. 5. Inserimento dell’articolo 4 bis nella
1. Dopo l’articolo 4 della
“Art. 4 bis
Criteri generali per l’attuazione degli interventi a favore delle imprese
1. Gli interventi sono disposti in conformità alla normativa dell’Unione europea e in particolare agli articoli 87 e 88 del trattato dell’Unione europea.
2. Le intensità di aiuto, espresse in termini di equivalente sovvenzione lorda o netta, non possono eccedere quelle previste o approvate dalla Commissione dell’Unione europea per le varie tipologie di investimento, di soggetto beneficiario e di area interessata dall’intervento.
3. Gli interventi soggetti a notifica non possono essere attuati prima della loro autorizzazione da parte della Commissione europea.
4. Non sono soggetti a notifica:
a) gli aiuti alle piccole e medie imprese disposti nel rispetto della normativa comunitaria in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato dell’Unione europea agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;
b) gli aiuti di minima entità “de minimis” disposti nel rispetto della normativa comunitaria in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore “de minimis”.
5. Se l’intervento comporta l’erogazione di anticipazioni il soggetto privato interessato è tenuto a prestare apposita fideiussione, con esclusione degli enti pubblici.
6. Il responsabile dell’intervento comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili; qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il responsabile dell’intervento, salvo il caso di interventi attuati secondo la procedura valutativa a graduatoria di cui all’articolo 5 ter, comma 3, comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nel BURT, almeno trenta giorni prima del termine iniziale.
7. Ai fini della razionalizzazione degli interventi è assicurata la necessaria semplificazione, evitando eventuali sovrapposizioni anche mediante l’accorpamento di regimi preordinati al perseguimento delle medesime finalità.
8. Per poter accedere agli interventi le imprese devono:
a) essere in regola con gli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
b) applicare i rispettivi contratti collettivi di lavoro;
c) essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale ed assicurativa.
9. Ai fini della presente legge e del PRSE si considerano piccole, medie o grandi imprese quelle corrispondenti agli specifici parametri previsti dalle disposizioni dell’Unione europea.”.
Art. 6. Sostituzione dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
“Art. 5
Procedimenti e moduli organizzativi
1. I procedimenti attuativi assicurano la semplificazione e lo snellimento amministrativo ed il minore impatto sui costi delle imprese.
2. Per l’attuazione degli interventi alle imprese si applica la procedura automatica, valutativa o negoziale, secondo quanto previsto dagli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater.”.
Art. 7. Inserimento dell’articolo 5 bis nella
1. Dopo l’articolo 5 della
“Art. 5 bis
Procedura automatica
1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l’attuazione degli interventi, un’attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L’intervento è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda, salva diversa disposizione derivante dalla disciplina comunitaria o dall’autorizzazione della Commissione europea in caso di regime notificato.
2. Per tutti i beneficiari degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, sono preventivamente determinati:
a) l’ammontare massimo dell’aiuto concedibile;
b) gli investimenti ammissibili;
c) le modalità di erogazione.
3. Per l’accesso all’intervento il soggetto interessato presenta una domanda secondo lo schema approvato dal bando, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l’accesso all’agevolazione, nonché la documentazione e le informazioni necessarie per l’avvio del procedimento.
4. Con la fase istruttoria è accertata esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta. Accertata la regolarità della domanda, si procede all’erogazione dell’agevolazione secondo quanto previsto dal relativo bando.
5. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione degli aiuti è disposta tramite riparto pro quota.”.
Art. 8. Inserimento dell’articolo 5 ter nella l.r.35/2000 [8]
1. Dopo l’articolo 5 bis della
“Art. 5 ter
Procedura valutativa
1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda, salva diversa disposizione derivante dalla disciplina comunitaria o dall’autorizzazione della Commissione europea in caso di regime notificato.
2. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria o a sportello.
3. Nel procedimento a graduatoria sono indicati nel bando i requisiti, le risorse disponibili, le modalità per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati. La concessione degli aiuti è disposta, in ordine di graduatoria, sino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie.
4. Nel procedimento a sportello è prevista l’istruttoria delle domande secondo l’ordine cronologico di presentazione, nonché, ai fini dell’ammissibilità, la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell’intervento e alla tipologia delle iniziative. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione degli aiuti è disposta secondo il predetto ordine cronologico.
5. La domanda di accesso agli interventi è presentata ai sensi dell’articolo 5 bis, comma 3.”.
Art. 9. Inserimento dell’articolo 5 quater nella
1. Dopo l’articolo 5 ter della
“Art. 5 quater
Procedura negoziale
1. La procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, nell’ambito di forme della programmazione concertata; nel caso in cui l’intervento sia rivolto a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi.
2. Nella procedura negoziale sono indicati preventivamente nel bando i criteri di selezione dei contraenti. Successivamente alla pubblicazione del bando, devono essere acquisite le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell’ambito degli interventi definiti dal bando stesso su base territoriale o settoriale. Il bando oltre ad indicare le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, determina la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse e la documentazione necessaria per l’attività istruttoria.
3. I criteri di selezione dei contraenti sono definiti con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all’impatto occupazionale ed ai costi dei programmi.
4. I richiedenti presentano apposita domanda di manifestazione di interesse secondo le modalità previste nel bando. L’attività istruttoria, a seguito dell’espletamento della fase di selezione di cui al comma 3, è condotta secondo le modalità ed i principi applicati al procedimento valutativo, tenendo conto delle specificità previste nell’apposito bando.
5. L’atto di concessione dell’intervento può essere sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nel bando.
6. Le modalità di erogazione sono contenute nel bando.”.
Art. 10. Inserimento dell’articolo 5 quinquies nella l.r.35/2000 [10]
1. Dopo l’articolo 5 quater della
“Art. 5 quinquies
Contenuti dei provvedimenti di attuazione
1. I provvedimenti emanati per l’attuazione degli interventi individuano l’oggetto e gli obiettivi dell’intervento e determinano:
a) la conformità del regime di aiuto agli orientamenti comunitari;
b) la tipologia del procedimento;
c) i soggetti beneficiari;
d) le aree di applicazione;
e) le spese ammissibili e il periodo di eligibilità;
f) la intensità degli aiuti;
g) le modalità di erogazione;
h) gli obblighi dei beneficiari;
i) le modalità di controllo;
j) le revoche;
k) le modalità di monitoraggio e valutazione;
l) gli eventuali altri elementi ritenuti utili per una completa definizione dell’intervento, anche con riguardo alle specificità dello stesso.”.
Art. 11. Inserimento del titolo II bis nella
1. Dopo l’articolo 5 quinquies della
“TITOLO II BIS
Semplificazione dei procedimenti
Art. 5 sexies
Semplificazione dei procedimenti corrispondenti a regimi di aiuto
1. Entro il 31 dicembre 2008, con deliberazione della Giunta regionale, è costituito il Sistema regionale di “e-government” degli interventi a favore delle imprese.
2. Il Sistema di cui al comma 1 è costituito da:
a) una banca dati unificata di tutte le agevolazioni a favore delle imprese, suddivisa per ambiti di intervento, modalità e tipologia di impresa;
b) una procedura telematica per il trattamento delle domande di finanziamento che consenta una gestione informatizzata dei procedimenti, dalla presentazione alla conclusione del’iter;
c) un sistema per il monitoraggio degli incentivi alle imprese, comprensivo delle informazioni riguardanti la gestione degli aiuti “de minimis”.
3. I procedimenti istruttori di interventi a favore delle imprese corrispondenti a regimi di aiuto si concludono con la pubblicazione delle graduatorie entro centoventi giorni dalla data di chiusura del relativo bando. Tale termine può essere motivatamente modificato nel caso in cui la complessità degli interventi o l’entità delle risorse messe a disposizione lo richiedano.
4. Nei procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno alle imprese, non possono essere introdotti nuovi adempimenti o obblighi informativi che determinino un incremento dei costi o un allungamento dei tempi delle procedure, se non derivanti dal rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dai vincoli previsti dall’ordinamento comunitario in materia di aiuti di stato.”.
Art. 12. Sostituzione dell’articolo 7 della
1. L’articolo 7 della
“Art. 7
Controllo
1. La Giunta regionale esercita il controllo sull’attuazione degli interventi sulla base dei principi e delle modalità stabilite dalle norme comunitarie riguardanti i controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi comunitari.
2. Sono disposti controlli ed ispezioni in loco, anche a campione, sugli interventi finanziati, nonché sui sistemi di gestione e di controllo attivati dai soggetti attuatori, allo scopo, in particolare, di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l’attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest’ultimo. Prima di effettuare un controllo od ispezione in loco i soggetti interessati ne sono informati con congruo anticipo.
3. Nel corso dei cinque anni successivi all’ultimo pagamento di un intervento, i soggetti attuatori tengono a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli inerenti l’intervento gestito.”.
Art. 13. Inserimento dell’articolo 7 bis nella
1. Dopo l’articolo 7 della
“Art. 7 bis
Relazione semestrale della Giunta
1. La Giunta regionale presenta semestralmente alla commissione consiliare competente, che ne riferisce al Consiglio regionale, una relazione contenente:
a) l’analisi congiunturale e del posizionamento competitivo del sistema produttivo toscano, riferito all’ambito europeo, anche sulla base delle attività di monitoraggio della congiuntura e dell’evoluzione strutturale svolte congiuntamente al sistema camerale toscano e all’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET);
b) la valutazione dell’impatto delle azioni regionali condotte, specificando:
1. le dotazioni finanziarie assegnate ed impiegate;
2. gli strumenti d’intervento e le procedure adottate;
3. il numero e la tipologia dei beneficiari ed il volume e la tipologia degli investimenti attivati;
4. la valutazione di efficacia delle azioni e l’opportunità di correttivi.”.
Art. 14. Modifiche all’articolo 8 della
1. Al comma 2 dell’articolo 8 della
Art. 15. Sostituzione dell’articolo 9 della
1. L’articolo 9 della
“Art. 9
Riduzione, revoca del finanziamento
1. Nel caso di inerzia del soggetto attuatore o del beneficiario finale, nonché nei casi di realizzazione parziale o difforme da quella autorizzata è disposta la revoca, totale o parziale, del finanziamento concesso.
2. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.
3. L’accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, della prescrizione di cui all’articolo 4 bis, comma 9, comporta la revoca totale del finanziamento concesso.”.
Art. 16. Sostituzione dell’articolo 10 della
1. L’articolo 10 della
“Art. 10
Norme finanziarie
1. Il PRSE indica la proiezione finanziaria delle risorse che si prevede di impegnare, per un numero di esercizi pari a quelli previsti dal piano stesso e comunque per una durata corrispondente a quella del piano regionale di sviluppo (PRS), mentre ne è formulata previsione nel bilancio pluriennale limitatamente al numero di anni finanziari determinato dalla legge di bilancio. Il PRSE resta in vigore per un periodo di sei mesi dalla data di approvazione del PRS della legislatura successiva alla sua approvazione.”.
[1] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 30 della