§ 6.2.12 - L.R. 16 maggio 1994, n. 37.
Disposizioni sulla partecipazione della Regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione degli obblighi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 programmazione economica
Data:16/05/1994
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Competenze del Consiglio regionale).
Art. 3.  (Relazione annuale al Consiglio regionale).
Art. 4.  (Contenuto).
Art. 5.  (Attuazione legislativa di direttive ed altri atti comunitari non immediatamente applicabili).
Art. 6.  (Atti amministrativi regionali relativi ad interventi sostenuti da finanziamenti comunitari).
Art. 7.  (Altri atti amministrativi regionali attuativi di regolamenti ed altri atti comunitari aventi immediata applicabilità).
Art. 8.  (Attuazione di raccomandazioni o direttive comunitarie relative a materie non disciplinate o coperte da riserva di legge).
Art. 9.  (Iniziative regionali tese a promuovere l'informazione e la conoscenza delle materie comunitarie).
Art. 10.  (Rapporti Consiglio-Giunta regionale).
Art. 11.  (Sessione comunitaria della Giunta regionale).
Art. 12.  (Principi per l'attuazione dell'art. 93 del Trattato dell'Unione Europea).
Art. 13.  (Procedure di esame - adeguamento regolamento interno del Consiglio regionale).
Art. 14.  (Norma transitoria).


§ 6.2.12 - L.R. 16 maggio 1994, n. 37. [1]

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione degli obblighi comunitari.

(B.U. 25 maggio 1994, n. 36).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     La presente legge disciplina le modalità di partecipazione della Regione Toscana alla elaborazione della normativa dell'Unione Europea, nonché le procedure per l'adempimento degli obblighi conseguenti l'emanazione degli atti comunitari, anche al fine di rendere più attiva l'informazione e la partecipazione dei cittadini al processo di integrazione europea.

 

TITOLO II

PARTECIPAZIONE REGIONALE ALLA ELABORAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE

 

     Art. 2. (Competenze del Consiglio regionale).

     1. Gli atti di indirizzo, di programmazione, i piani, i programmi regionali e gli atti di valutazione, ivi compresi i pareri, i giudizi e gli orientamenti richiesti dallo Stato o dagli Organi comunitari ovvero a questi indirizzati, concernenti l'attuazione delle politiche comunitarie, rientrano nella competenza del Consiglio regionale a norma dell'art. 21 dello Statuto.

     2. In particolare, il Consiglio regionale può esprimere con propria deliberazione al Governo, anche su proposta della Giunta regionale, sentite ove necessario anche le categorie interessate, le osservazioni di cui all'art. 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sui progetti di regolamenti, di raccomandazioni e di direttive dell'Unione Europea.

     3. Il Consiglio regionale, nell'ambito della Conferenza regionale di programmazione di cui all'art. 16 della Legge regionale 9 giugno 1992, n. 26, esamina le problematiche inerenti le attività comunitarie ed i loro riflessi nell'ordinamento regionale, nelle iniziative e nei programmi regionali di carattere economico e sociale, anche al fine di definire possibili intese utili per l'inserimento negli archivi dei programmi, di cui all'art. 18 della Legge regionale del 9 giugno 1992, n. 26.

 

     Art. 3. (Relazione annuale al Consiglio regionale).

     1. La Giunta regionale, unitamente al Programma Regionale di Sviluppo, presenta al Consiglio regionale una relazione concernente la partecipazione della Regione al processo comunitario nella quale, in relazione al periodo considerato, sono esposti, tra l'altro:

     a) i contenuti della partecipazione della Regione Toscana alla Conferenza Stato-Regioni di cui all'art. 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86 ed al Comitato delle Regioni di cui agli artt. 198 A, 198 B e 198 C del Trattato sull'Unione Europea;

     b) le valutazioni della Giunta regionale sulle diverse politiche comunitarie o su atti normativi riguardanti le stesse materie;

     c) lo stato organico e dettagliato dell'attuazione dei programmi comunitari di interesse regionale;

     d) la verifica della conformità della legislazione regionale alle disposizioni comunitarie, nonché le eventuali proposte di misure normative e/o amministrative.

     2. Le conseguenti valutazioni del Consiglio regionale sono adottate con la risoluzione che approva il P.R.S..

 

TITOLO III

ATTUAZIONE REGIONALE DEGLI ATTI COMUNITARI

 

     Art. 4. (Contenuto).

     La presente legge disciplina procedure e modalità relative a:

     a) interventi normativi ed amministrativi regionali, attuativi di direttive e di altri atti comunitari non immediatamente applicabili;

     b) atti amministrativi regionali attuativi di regolamenti e di altri atti comunitari aventi immediata applicabilità;

     c) attività tese a promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini, degli enti pubblici, delle imprese e di altri soggetti privati nella conoscenza e nell'uso degli strumenti atti a favorire il processo comunitario.

 

     Art. 5. (Attuazione legislativa di direttive ed altri atti comunitari non immediatamente applicabili).

     1. L'attuazione delle direttive ed altri atti dell'Unione Europea non immediatamente applicabili, afferenti a materie di competenza concorrente della Regione, si realizza ai sensi dell'art. 9, secondo comma della legge 9 marzo 1989, n. 86.

 

     Art. 6. (Atti amministrativi regionali relativi ad interventi sostenuti da finanziamenti comunitari).

     1. Gli atti amministrativi regionali relativi ad interventi sostenuti da finanziamenti comunitari sono predisposti dalla Giunta regionale in termini utili rispetto alle scadenze contenute nell'atto comunitario di riferimento, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi seguenti.

     2. La Giunta regionale trasmette al Consiglio le proposte di piani, programmi ed altri interventi regionali necessari allo svolgimento delle attività di partenariato con lo Stato e l'Unione Europea.

     3. Gli atti di cui al comma precedente individuano, in particolare:

     a) le categorie dei destinatari;

     b) i criteri e le modalità di attuazione dei piani e programmi, nonché gli indicatori dei parametri di riparto delle risorse;

     c) la normativa di riferimento nazionale e regionale;

     d) la struttura ed il personale regionale responsabili dei procedimenti.

     4. Il Consiglio regionale approva, mediante apposita risoluzione, le proposte di cui al presente articolo. La Giunta regionale svolge l'attività di partenariato sulla base della predetta risoluzione.

     5. Gli atti di cui al 4° comma sono trasmessi dalla Giunta regionale alle competenti autorità per il successivo inoltro all'Unione Europea.

     6. Gli atti definitivi conseguenti all'attività di partenariato sono tempestivamente comunicati al Consiglio regionale ed attuati dalla Giunta, previa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

     Gli adeguamenti e le rimodulazioni, nei limiti previsti dalle disposizioni comunitarie, sono definiti ed attuati direttamente dagli organismi responsabili dell'attuazione. Eventuali successive modificazioni sostanziali degli atti definitivi sono approvate con la stessa procedura prevista per l'atto originario.

     7. Gli atti di cui al presente articolo non sono soggetti alla procedura di notificazione dei regimi di aiuto di cui agli artt. 12 e 13.

 

     Art. 7. (Altri atti amministrativi regionali attuativi di regolamenti ed altri atti comunitari aventi immediata applicabilità).

     1. Gli atti amministrativi regionali, diversi da quelli dell'art. 6, necessari per assicurare l'attuazione dei regolamenti comunitari e di altri atti aventi immediata applicabilità, sono tempestivamente predisposti dalla Giunta regionale e trasmessi al Consiglio per la successiva approvazione.

 

     Art. 8. (Attuazione di raccomandazioni o direttive comunitarie relative a materie non disciplinate o coperte da riserva di legge).

     1. Qualora la raccomandazione o la direttiva non riguardino materie già disciplinate con legge o coperte da riserva di legge, la relativa attuazione è effettuata, entro i termini ivi previsti, mediante regolamenti o altri atti amministrativi generali di competenza del Consiglio regionale.

 

TITOLO IV

COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' REGIONALE. RAPPORTI CONSIGLIO-GIUNTA REGIONALE

 

     Art. 9. (Iniziative regionali tese a promuovere l'informazione e la conoscenza delle materie comunitarie).

     1. Al fine di assicurare un'organica informazione e di migliorare la conoscenza delle materie oggetto delle politiche comunitarie, nonché delle attività ad esse collegate, è predisposto un apposito sistema di informazione regionale per i cittadini, gli Enti pubblici, le imprese ed i soggetti privati presso le strutture pubbliche esistenti.

     Tale sistema è collegato in rete con i servizi interessati della Regione.

     2. La Giunta regionale predispone il piano dei servizi di cui al 1° comma individuando strutture, sedi e modalità operative, e provvede alla sua attuazione anche attraverso la stipula di appositi atti convenzionali con soggetti pubblici e/o privati.

 

     Art. 10. (Rapporti Consiglio-Giunta regionale).

     1. Il Consiglio regionale indirizza in ogni tempo l'attività della Giunta regionale in materia comunitaria, attraverso atti di contenuto specifico o generale, anche su proposta della Giunta stessa.

     2. Il Programma regionale di Sviluppo contiene uno specifico quadro di riferimento in cui è esplicitato il rapporto di attività relativo agli interventi comunitari attuati negli anni precedenti, ai sensi dell'art. 4 comma n. 3 della Legge regionale del 9 giugno 1992, n. 26.

     Tale rapporto, in particolare, indica:

     a) lo stato di avanzamento della spesa;

     b) gli atti amministrativi deliberati;

     c) il soddisfacimento o meno degli impegni assunti dai soggetti interessati agli interventi;

     d) gli indicatori fisici.

 

     Art. 11. (Sessione comunitaria della Giunta regionale).

     1. Il Presidente della Giunta regionale convoca, almeno ogni sei mesi, la sessione comunitaria della Giunta regionale al fine di controllare e verificare lo stato di avanzamento degli interventi regionali di interesse comunitario ed i risultati conseguiti.

 

     Art. 12. (Principi per l'attuazione dell'art. 93 del Trattato dell'Unione Europea). [2]

     1. Le proposte di legge regionale e le proposte di atti amministrativi consiliari a carattere programmatorio di iniziativa della Giunta regionale, indipendentemente dall'esistenza di specifici contributi comunitari, quando sono dirette ad istituire o modificare regimi di aiuto e, a causa di ciò, rendono obbligatoria, ai sensi dell'art. 93 del Trattato di Roma e successive modificazioni, la notifica alla Commissione dell'Unione Europea, devono contenere la clausola attestante l'obbligatorietà della medesima notifica.

     2. Le proposte di cui al precedente primo comma, immediatamente dopo la loro formale presentazione al Consiglio sono notificate, a cura del Presidente del Consiglio, allo Stato per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione Europea.

 

     Art. 13. (Procedure di esame - adeguamento regolamento interno del Consiglio regionale).

     1. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le procedure speciali di esame in Commissione ed in aula degli atti di cui alla presente legge prevedendo, altresì, termini congrui per l'eventuale esame di osservazioni da parte delle Autorità comunitarie.

 

     Art. 14. (Norma transitoria).

     1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio i provvedimenti per l'adeguamento della legislazione regionale esistente.

     2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone un primo piano dei servizi di cui al 2° comma dell'art. 9.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 56 della L.R. 22 maggio 2009, n. 26.

[2] Articolo così sostituito dall'art. unico della L.R. 1 febbraio 1996, n. 9.