Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 27/03/2009 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento del capo II bis nel titolo III della l.r. 69/2008 |
Art. 2. Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 69/2008 |
Art. 3. Inserimento dell’articolo 6 ter nella l.r. 69/2008 |
Art. 4. Inserimento dell’articolo 6 quater nella l.r. 69/2008 |
Art. 5. Inserimento del capo III bis nel titolo III della l.r. 69/2008 |
Art. 6. Inserimento dell’articolo 7 bis nella l.r. 69/2008 |
Art. 7. Inserimento dell’articolo 7 ter nella l.r. 69/2008 |
Art. 8. Rimodulazione dell’allegato A della l.r. 69/2009 |
Art. 9. Integrazione dell’allegato A della l.r. 69/2009 |
Art. 10. Inserimento dell’allegato B nella l.r. 69/2008 |
Art. 11. Entrata in vigore |
§ 6.1.284 - L.R. 27 marzo 2009, n. 12.
Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009).
(B.U. 1 aprile 2009, n. 10)
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere a) e g), dello Statuto;
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. il trasferimento della crisi dei mercati finanziari all’economia reale sta determinando consistenti riduzioni di personale in numerosi settori di impresa, che si trovano in forti difficoltà con rischio di chiusura;
2. si riscontra conseguentemente l’esigenza di un intervento legislativo che introduca per l’anno 2009 misure straordinarie di sostegno al reddito dirette ai lavoratori disoccupati che non risultano beneficiari degli ammortizzatori sociali, ai lavoratori precari e con contratti atipici, a complemento di quelle varate dal legislatore nazionale;
3. appare inoltre necessario sostenere finanziariamente i lavoratori che, a causa della perdita anche momentanea del lavoro, pur se sostenuti da ammortizzatori sociali, hanno difficoltà ad adempiere correttamente al pagamento delle rate di ammortamento del mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa, prevenendo così l’instaurarsi di azioni esecutive che porterebbero alla perdita della casa e tutelando il risparmio delle famiglie;
4. gli enti locali associativi, che svolgono funzioni e servizi di competenza comunale, sono stati interessati nell’anno 2008 da un processo di forte cambiamento; le comunità montane sono state riordinate ed hanno subito, successivamente, ulteriori consistenti riduzioni di trasferimenti erariali con effetto nell’anno 2009, tali da rischiare di compromettere il raggiungimento degli obiettivi di diffusione delle gestioni associate. Si rende perciò necessario assicurare nell’anno 2009 risorse certe, al momento individuabili nelle risorse previste per l’attuazione della
5. i piccoli comuni si trovano ad affrontare nell’anno 2009 gravi difficoltà finanziarie, che possono rendere particolarmente complessa la predisposizione dei bilanci preventivi con il rischio di compromettere l’erogazione dei servizi resi ai cittadini. È pertanto opportuno dotare i piccoli comuni di una anticipazione di risorse finanziarie da restituire entro tre anni, con riserva di intervento in favore dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, e con priorità per i comuni con maggiore indice di disagio;
6. a tali fini occorre integrare la
7. occorre infine procedere alla rimodulazione ed integrazione dell’allegato A della
Si approva la presente legge
Art. 1. Inserimento del capo II bis nel titolo III della
1. Dopo il capo II del titolo III della
Art. 2. Inserimento dell’articolo 6 bis nella
1. Dopo l’articolo 6 della
“Art. 6 bis
Istituzione del fondo regionale per le misure a sostegno dei lavoratori disoccupati
1. Al fine di fronteggiare lo stato di crisi economica, è istituito per l’anno 2009 un fondo regionale per il finanziamento delle misure di sostegno al reddito di cui al presente capo, per un importo pari ad euro 5.000.000,00.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 612 “Lavoro - Spese correnti” del bilancio di previsione 2009.”.
Art. 3. Inserimento dell’articolo 6 ter nella
1. Dopo l’articolo 6 bis della
“Art. 6 ter
Interventi per il sostegno al reddito
1. Per l’anno 2009, è riconosciuto un contributo una tantum pari ad euro 1.650,00 a titolo di sostegno al reddito, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato ed ai titolari di contratti di collaborazione a progetto, di cui all’articolo 61 e seguenti del
a) risiedono in Toscana;
b) sono stati già occupati presso unità produttive od operative di imprese localizzate in Toscana;
c) risultano in stato di disoccupazione da almeno tre mesi;
d) non beneficiano di ammortizzatori sociali;
e) hanno sottoscritto il patto di servizio integrato, di cui all’articolo 14, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della
2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a coloro che non risultano beneficiari nell’anno 2009 di altri contributi pubblici erogati a titolo di sostegno al reddito in conseguenza della perdita del posto di lavoro;
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) la durata minima del rapporto di lavoro la cui cessazione anticipata, per causa non imputabile al lavoratore, ha originato lo stato di disoccupazione;
b) la soglia di reddito, riferito all’anno 2008 ed accertato secondo la normativa in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che dà diritto al contributo;
c) le modalità operative di accesso al contributo.”.
Art. 4. Inserimento dell’articolo 6 quater nella
1. Dopo l’articolo 6 ter della
“Art. 6 quater Contributi ai titolari di mutuo per l’acquisto della prima casa
1. Per l’anno 2009 ai soggetti di cui all’articolo 6 ter, comma 1, che sono titolari di mutuo ipotecario contratto per l’acquisto della prima casa e che non beneficiano di altre garanzie reali o personali, è attribuito un ulteriore contributo una tantum pari ad euro 1.650,00.
2. Al contributo di cui al comma 1 accedono anche i lavoratori residenti in Toscana, provenienti da unità produttive od operative di imprese localizzate in Toscana, sospesi dal lavoro o licenziati, che beneficiano della cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga, o dell’indennità di mobilità, in possesso dei requisiti determinati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 6 ter, comma 3.
3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto a coloro che non risultano beneficiari di altri contributi pubblici erogati allo stesso titolo e che dimostrano di aver correttamente assolto gli obblighi di pagamento nei confronti della propria banca mutuante.
4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all’articolo 6 ter, comma 3, definisce le caratteristiche dell’immobile oggetto del mutuo ipotecario per il pagamento del quale è concesso il contributo, con riferimento alla classificazione catastale ed al valore dell’immobile, nonché le modalità operative di erogazione.”.
Art. 5. Inserimento del capo III bis nel titolo III della
1. Dopo il capo III del titolo III della
Art. 6. Inserimento dell’articolo 7 bis nella
1. Dopo l’articolo 7 della
“Art. 7 bis
Disposizioni per l’incentivazione delle gestioni associate di comunità montane e di unioni di comuni
1. Per l’anno 2009 è riconosciuto a ciascuna comunità montana un contributo per le gestioni associate, incentivate ai sensi della
2. Per l’anno 2009 il contributo di cui al comma 1 è incrementato per ciascuna comunità montana della somma indicata nell’allegato B, calcolata con riferimento al 50 per cento dell’importo stimato a riduzione del contributo ordinario trasferito dallo Stato. Tale somma è ripartita in misura uguale per ciascuna gestione associata.
3. Il contributo attribuito ai sensi dei commi 1 e 2 è liquidato ed erogato d’ufficio a seguito dell’approvazione del bilancio preventivo 2009 della comunità montana ed è soggetto a revoca ai sensi della
4. Per l’anno 2009 è attribuito un contributo straordinario di euro 50.000,00 in favore di ciascuna unione di comuni che non sia stata costituita ai sensi degli articoli 14 e 27 della
5. Ai contributi per l’incentivazione delle gestioni associate delle unioni di comuni, da attribuire nell’anno 2009 secondo le modalità definite dalla
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in complessi euro 3.408.615,54 si fa fronte con le risorse stanziate sulla UPB 1.1.1. “Azioni di sistema Regione enti locali – Spese correnti” del bilancio di previsione 2009.”.
Art. 7. Inserimento dell’articolo 7 ter nella
1. Dopo l’articolo 7 bis della
“Art. 7 ter
Fondo di anticipazione per i piccoli comuni
1. Per l’anno 2009 è istituito un fondo di anticipazione di euro 2.300.000,00 per far fronte alle gravi difficoltà finanziarie dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, come risultanti dai dati dell’ultimo censimento ufficiale della popolazione residente.
2. L’importo massimo che può essere concesso a richiesta di ogni comune è determinato nella misura di euro 30.000,00.
3. I comuni beneficiari sono tenuti al rimborso del finanziamento concesso, senza alcun onere per interessi, entro il termine massimo di tre anni dalla data di erogazione del finanziamento regionale.
4. In caso di mancata restituzione delle somme ai sensi del comma 3, la Regione procede a compensazione del credito ai sensi dell’articolo 27 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a definire le modalità per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti, per il rimborso e il recupero delle somme anticipate.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata mediante lo stanziamento iscritto per la spesa sulla UPB 1.1.9. “Azioni di sistema Regione enti locali – Spese di investimento” e per l’entrata sulla UPB 461 “Riscossione di crediti” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009 – 2011.
7. Le risorse del fondo sono concesse prioritariamente ai comuni di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 27 luglio 2004, n.
39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla
Art. 8. Rimodulazione dell’allegato A della
1. Nell’allegato A (Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi) di cui all’articolo 4, comma 1, della
(Omissis)
Art. 9. Integrazione dell’allegato A della
1. Nell’allegato A (Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi) di cui all’articolo 4, comma 1, della
(Omissis)
Art. 10. Inserimento dell’allegato B nella
1. Dopo l’allegato A della
ALLEGATO B
Prospetto degli incrementi del contributo per le gestioni associate per l’anno 2009
COMUNITA’ MONTANE |
Somma attribuibile ANNO 2009 |
Alta Val di Cecina |
€ 100.014,50 |
Amiata Grossetano |
€ 65.833,00 |
Amiata Val d’Orcia |
€ 54.893,50 |
Appennino Pistoiese |
€ 65.821,50 |
Casentino |
€ 134.695,00 |
Colline del Fiora |
€ 79.165,50 |
Colline Metallifere |
€ 67.684,00 |
Garfagnana |
€ 79.349,00 |
Lunigiana |
€ 176.164,50 |
Media Valle del Serchio |
€ 169.501,00 |
Montagna Fiorentina |
€ 79.779,00 |
Mugello |
€ 149.736,00 |
Val di Bisenzio |
€ 64.108,00 |
Valtiberina |
€ 117.521,00 |
TOTALE |
€ 1.404.269,50 |
Art. 11. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.