Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 21/03/2011 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 39/2005 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 39/2005 |
Art. 3. Inserimento dell’articolo 205 quater nella l.r. 1/2005 |
Art. 4. Prima individuazione aree non idonee e norme transitorie per l’installazione degli impianti fotovoltaici a terra |
Art. 5. Aree urbanizzate e casse di espansione |
Art. 6. Cumulo di impianti |
Art. 7. Perimetrazione |
Art. 8. Sovrapposizione di tipologie |
Art. 9. Prescrizioni |
§ 5.4.203 - L.R. 21 marzo 2011, n. 11.
Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio).
(B.U. 23 marzo 2011, n. 12)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), m) ed n), dello Statuto;
Visto il
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili);
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 2 marzo 2011.
Considerato quanto segue:
1. La
2. La rilevanza data a particolari interessi, sia dal
3. L’articolo 2, comma 167, della
4. L’articolo 12, comma 10, del
5. L’articolo 12, comma 10, del
6. L’articolo 12, comma 10 del
7. Le linee guida sono state emanate con il d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010;
8. In attuazione delle linee guida, le regioni possono procedere all’indicazione di aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
9. In base a quanto disposto dall’articolo 12, comma 10, del
10. In base a quanto disposto dal paragrafo 17, punto 1, delle linee guida, le regioni possono individuare - attraverso un’apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione di tutte le disposizioni di tutela del proprio territorio - obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie o dimensioni degli impianti di energia da fonti rinnovabili, i quali determinerebbero, pertanto, un’elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione;
11. In base a quanto disposto dalle linee guida soltanto le regioni e province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili ed esclusivamente nell’ambito e con le modalità indicate al paragrafo 17 delle citate linee guida, entro il termine di novanta giorni fissato dall’articolo 12, comma 10, del
12. La Regione intende promuovere lo sviluppo degli impianti di produzione da fonti rinnovabili attraverso il migliore contemperamento delle esigenze di sviluppo economico e sociale e delle esigenze di tutela dell’ambiente, del paesaggio, del territorio e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali amministrative e di programmazione;
13. Nel rispetto della normativa statale, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 17, punto 3, delle linee guida, la Regione intende procedere ad una prima individuazione delle aree non idonee all’installazione di specifiche tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché dettare criteri e modalità, attraverso apposita deliberazione del Consiglio regionale, per l’inserimento degli impianti nelle aree diverse da quelle individuate come aree non idonee, che costituiscono elemento per la valutazione positiva dei progetti;
14. Tale prima individuazione è effettuata in via transitoria e in attesa che lo Stato assegni alla Regione gli obiettivi per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia, ai sensi dell’articolo 2, comma 167, della
15. La Regione, a causa della particolare urgenza nell’individuazione di aree e siti non idonei all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra, intende dettare disposizioni di immediata applicazione con l’allegato A, relativamente alla suddetta tipologia di impianto;
16. L’opportunità di effettuare, da parte della Regione, ulteriori ricognizioni di dettaglio sugli impianti fotovoltaici a terra, in riferimento anche agli atti di pianificazione e programmazione degli enti competenti ai sensi della
16 bis. Al fine di preservare le aree agricole dagli effetti negativi di uno sviluppo non controllato delle installazioni di pannelli fotovoltaici posizionati a terra, viene definito un quadro di prescrizioni per la tutela delle stesse aree agricole da eccessivi consumi di suolo derivanti da grandi installazioni espansive di fotovoltaico posizionato a terra [1];
17. Valutati i possibili effetti negativi sull’ambiente e sul paesaggio che possono derivare dalla sommatoria di più impianti fotovoltaici a terra in un ristretto ambito territoriale, sono stati inseriti ulteriori criteri limitativi secondo cui la distanza minima tra gli impianti è di duecento metri;
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 6 della
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 6 della
“c) gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili per il raggiungimento delle quote minime assegnate dallo Stato ai sensi dell’articolo 2, comma 167 della
2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 6 della
“c bis ) in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera c), l’individuazione delle aree non idonee, in attuazione di quanto previsto dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 12, comma 10 del
Art. 2. Modifiche all’articolo 13 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della
“1 bis. Ai fini dell’autorizzazione unica di cui al comma 1, l’istanza è corredata dal piano degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino del sito.”.
1 ter. In conformità al paragrafo 13.1, lettera j), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), la Giunta regionale stabilisce, in via generale, l’importo della cauzione a garanzia dell’esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, che i soggetti richiedenti l’autorizzazione di cui al comma 1 si impegnano a corrispondere.”.
Art. 3. Inserimento dell’articolo 205 quater nella
1. Dopo l’articolo 205 ter della
“Art. 205 quater. Disposizioni transitorie in materia di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
1. Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 2, comma 167, della
2. Il Consiglio regionale individua la non idoneità delle aree per specifiche tipologie e dimensioni degli impianti, nel rispetto dei criteri individuati nelle linee guida di cui al comma 1.
3. Il Consiglio regionale definisce i criteri e le modalità di installazione di determinate tipologie di impianti nelle aree diverse dalle aree non idonee individuate ai sensi dei commi 1 e 2, che costituiscono elemento per la valutazione positiva dei progetti nel rispetto della normativa statale.”.
Art. 4. Prima individuazione aree non idonee e norme transitorie per l’installazione degli impianti fotovoltaici a terra
1. Fino all’integrazione del piano di indirizzo energetico regionale con i contenuti previsti dall’articolo 6, comma 2, lettera c bis), della
2. I procedimenti relativi all’autorizzazione unica, ovvero al titolo abilitativo sostitutivo, in corso all’entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi della previgente normativa, qualora siano intervenuti i pareri ambientali e paesaggistici prescritti.
3. Nel caso di impianti di potenza superiore ad 1 megawatt, i procedimenti relativi all’autorizzazione unica, in corso all’entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi della previgente normativa qualora alla stessa data sia stato acquisito il provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o la pronuncia positiva di VIA.
Art. 5. Aree urbanizzate e casse di espansione [3]
1. Gli impianti fotovoltaici a terra sono ammessi all’interno delle aree urbanizzate destinate ad insediamenti produttivi, commerciali e servizi, come identificate negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio di cui rispettivamente agli articoli 9 e 55 della l.r.
1/2005, ad eccezione dei centri storici e delle aree storiche assimilate in detti strumenti ai sensi dell’articolo 74 bis, comma 3, lettera b), della stessa
2. Gli impianti fotovoltaici a terra possono essere autorizzati in aree ove sono state già realizzate ed in esercizio casse di espansione per la regimazione delle acque, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore e, in particolare, da quella in materia di difesa del suolo. Ai proprietari ed ai gestori di tali impianti non sono riconosciuti indennizzi per danni causati agli impianti medesimi a causa dell’esercizio della cassa di espansione.
Art. 6. Cumulo di impianti
1. Al fine di prevenire ogni pregiudizio a carico dell’ambiente e del paesaggio, in relazione all’effetto cumulativo derivante dalla realizzazione di più impianti fotovoltaici a terra tra loro vicini, la distanza minima tra gli impianti è di duecento metri per gli impianti di potenza superiore a 200 kW nonché per gli impianti localizzati nelle zone interne ai coni visivi e panoramici e nelle aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale di cui all’articolo 7, comma 1. Per gli altri impianti a terra la distanza minima è di cento metri [4].
2. La disposizione di cui al comma 1, non si applica agli impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 20 kilowatt (kW), agli impianti fotovoltaici a terra localizzati nelle aree degradate come individuate nell’allegato A, nonché agli impianti fotovoltaici a terra localizzati nelle aree di cui all’articolo 5 [5].
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche ai procedimenti in corso di cui all’articolo 4, commi 2 e 3.
Art. 7. Perimetrazione
1. La provincia, sentiti i comuni interessati, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presenta alla Giunta regionale, in conformità ai criteri di cui all’allegato A, una proposta di perimetrazione di zone all’interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, nonché di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, tenuto conto del piano paesaggistico, adottato con deliberazione del Consiglio regionale 16 giugno 2009, n. 32 (Implementazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” per la disciplina paesaggistica. Articolo 143 del
2. Qualora la provincia non presenti nei termini previsti la proposta di perimetrazione di cui al comma 1, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera l’individuazione delle zone e delle aree non idonee.
3. Le aree a denominazione di origine protetta (DOP) e le aree a indicazione geografica protetta (IGP) sono individuate come aree non idonee di cui all’allegato A. La provincia sentiti i comuni interessati, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, può presentare alla Giunta regionale una proposta di diversa perimetrazione all’interno delle suddette aree, in conformità ai criteri di cui all’allegato A. A seguito della proposta presentata dalla provincia, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, può modificare l’individuazione delle aree non idonee di cui all’allegato A.
4. A seguito degli adempimenti di cui al presente articolo, la Regione rende disponibile sul proprio sito web la consultazione delle aree di cui all’allegato A.
Art. 8. Sovrapposizione di tipologie
1. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione unica o di titolo abilitativo sostitutivo comportano la sovrapposizione di tipologie di aree di cui all’allegato A, ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica, ovvero della verifica del titolo abilitativo sostitutivo, si applica il criterio più restrittivo.
Art. 9. Prescrizioni
1. Per gli impianti autorizzati o già realizzati è consentito l’ampliamento entro i limiti di potenza previsti dalla presente legge.
1 bis. Fatte salve le aree individuate all’articolo 5, nelle aree rurali come definite dall’articolo 64 della
1 ter. Nelle aree rurali di cui al comma 1 bis, per gli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1.000 chilowatt elettrici l’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio è rilasciata previa intesa con il comune o i comuni interessati dall’impianto [7].
1 quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente comma, relativi all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del
2. È vietato l’uso di diserbanti chimici sul suolo per il matenimento del campo fotovoltaico.
Art. 10. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
ALLEGATO A [9]
(articolo 4)
1. TABELLA
2. ECCEZIONI ALLA NON IDONEITÀ DELLE AREE DI CUI ALLA TABELLA
(*) aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico.
(**) aree degradate.
Per aree degradate si intende:
a) le cave dismesse e non ripristinate, individuate in coerenza con i contenuti della pianificazione urbanistico territoriale, le aree individuate dalla vigente pianificazione in materia di attività estrattive e non ancora ripristinate, con l’esclusione di quelle aree e siti riconosciuti di valore storicoculturale, testimoniale e paesaggistico dal PIT (approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72) e dalla sua implementazione paesaggistica (adottata con deliberazione del Consiglio regionale 16 giugno 2009, n. 32);
b) aree ove è stata condotta l'attività di discarica ovvero aree ove è stata condotta l'attività di deposito di materiali inerti, fatto salvo quanto previsto dalle normative di settore in materia di bonifica dei siti inquinati e ripristino ambientale dei siti di cava dismessi, purché l'impianto sia inserito con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico e privo di platee in cemento a terra;
c) i siti minerari dismessi inseriti nel piano regionale e nei piani provinciali di bonifica nonché compresi e disciplinati negli atti di pianificazione territoriale di enti preposti alla tutela ambientale approvati dalla Regione, e le aree di discarica mineraria.
(***) attività connesse all'agricoltura, svolte da imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 c.c. e nei limiti indicati dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 luglio 2009, paragrafo 4, purché l'impianto sia inserito con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico, privo di platee in cemento a terra, e comunque entro il limite massimo di 1 MW.
L'imprenditore agricolo può svolgere tali attività anche tramite la partecipazione a EsCO (Società servizi energetici, istituite e riconosciute secondo le normative vigenti in materia) purché la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10 per cento della superficie agricola utile (SAU), per potenza nominale complessiva inferiore a 200 kW; per impianti di potenza superiore a tale limite e, comunque entro il limite massimo di 1 MW, per ogni 10 kW di potenza installata oltre i 200 kW deve essere dimostrata la disponibilità di almeno un ettaro di terreno agricolo.
[1] Punto inserito dall'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[4] Comma così modificato dall'art. 2 della
[5] Comma così modificato dall'art. 2 della
[6] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2020, n. 82. La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2021, n. 177, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2,
[7] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2020, n. 82. La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2021, n. 177, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2,
[8] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2020, n. 82. La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2021, n. 177, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2,
[9] Allegato sostituito dall'art. 3 della