Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 23/11/2009 |
Numero: | 71 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 39/2005 |
Art. 2. Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 39/2005 |
Art. 3. Inserimento dell’articolo 3 ter nella l.r. 39/2005 |
Art. 4. Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 39/2005 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 39/2005 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 39/2005 |
Art. 7. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 39/2005 |
Art. 8. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 39/2005 |
Art. 9. Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 39/2005 |
Art. 10. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 39/2005 |
Art. 11. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 39/2005 |
Art. 12. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 39/2005 |
Art. 13. Inserimento dell’articolo 23 bis nella l.r. 39/2005 |
Art. 14. Inserimento dell’articolo 23 ter nella l.r. 39/2005 |
Art. 15. Inserimento dell’articolo 23 quater nella l.r. 39/2005 |
Art. 16. Inserimento dell’articolo 23 quinquies nella l.r. 39/2005 |
Art. 17. Inserimento dell’articolo 23 sexies nella l.r. 39/2005 |
Art. 18. Inserimento dell’articolo 38 bis nella l.r. 39/2005 |
Art. 19. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 39/2005 |
Art. 20. Decorrenza degli effetti |
Art. 21. Abrogazioni |
§ 5.4.187 - L.R. 23 novembre 2009, n. 71.
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).
(B.U. 27 novembre 2009, n. 50)
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e z), dello Statuto;
Vista la
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Visto il
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Visto il
Visto il
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Visto il
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Vista la
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Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 7 settembre 2009;
Considerato quanto segue:
1. La Regione ha potestà legislativa concorrente sulle materie “governo del territorio” e “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”;
2. L’Unione europea con la
3. Con
4. L’articolo 4, comma 1, del
5. Tra le modalità disciplinate dal
6. L’articolo 9, comma 1, del
7. Ai sensi dell’articolo 17 del
8. In attuazione dell’articolo 4, comma 1, del d.lgs 192/2005, è stato emanato il
9. In attuazione dell’articolo 6, comma 9, del
10. Il recente mutamento del quadro normativo nazionale rende necessario, pertanto, modificare le disposizioni inerenti l’efficienza energetica in edilizia contenute nella
11. Una materia così complessa necessita di un supporto normativo adeguato che garantisca un quadro di regole esaustivo, anche con riferimento alle attività di recupero dei dati e di controllo dei medesimi da parte della pubblica amministrazione, ed assicuri l’efficace applicazione di livelli qualitativi minimi di efficienza energetica degli edifici, un meccanismo di certificazione energetica semplice e funzionale, un idoneo sistema di controllo degli impianti di climatizzazione;
12. In particolare è necessario integrare le funzioni attribuite alla Regione, demandando ad essa, per ragioni di unitarietà del sistema, la gestione del sistema informativo regionale sull’efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti;
13. Diventa necessario creare un sistema di certificazione energetica degli edifici coordinato e integrato mediante il conferimento agli enti locali di tutte le funzioni che non richiedano l’esercizio unitario su base regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza dell’amministrazione;
14. In ossequio al principio di sussidiarietà appare opportuno attribuire ai comuni le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza delle regole relative all’efficienza energetica degli edifici;
15. Per conseguire gli obiettivi prefissati, occorre, altresì, modificare l’articolo 23, integrandolo con una serie articolata e coordinata di previsioni, volte a dare analitica attuazione alle prescrizioni del
16. Per assicurare l’efficace applicazione di livelli qualitativi minimi di rendimento energetico degli edifici, occorre istituire il sistema informativo regionale sull’efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, (sistema informativo regionale sull’efficienza energetica), gestito dalla struttura regionale competente, che comprende l’archivio informatico delle certificazioni energetiche, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione;
17. Risulta importante prevedere, qualora gli attestati di certificazione energetica siano relativi ad impianti produttivi, che la trasmissione degli stessi avvenga attraverso la rete regionale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) di cui all’articolo 40 della
18. In questo nuovo contesto diventa importante la disciplina del sistema di controlli sull’efficienza energetica degli edifici e la disciplina di un adeguato sistema di sanzioni in caso di inadempienza delle relative disposizioni;
19. Allo scopo di dare compiuta attuazione al modificato impianto normativo risulta necessaria l’emanazione di uno o più regolamenti regionali che definiscano in particolare la disciplina con riferimento a:
a) i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici e le prescrizioni specifiche da rispettare nella materia di utilizzo delle fonti rinnovabili;
b) le modalità di redazione e le indicazioni tecniche contenute nell’attestato di certificazione energetica;
c) le modalità di conduzione, di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti termici;
d) le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica, nonché il raccordo di detto sistema con la banca dati regionale SUAP, di cui alla
20. In attuazione della
21. Al fine di consentire le necessarie verifiche da parte delle autorità competenti ed il recepimento delle fasce di rispetto all’interno degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio comunali è necessario estendere l’obbligo di comunicazione di tali dati ai comuni interessati ed alla Regione anche per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge;
22. A seguito dell’entrata in vigore di norme statali che hanno semplificato gli adempimenti necessari per la realizzazione di taluni impianti energetici “a basso impatto”, è sorta la necessità di adeguare la
23. Va ampliato, per gli impianti a fonte rinnovabile e cogenerativi, l’elenco, presente all’articolo 16, delle opere soggette a DIA in quanto inferiori a determinate soglie di potenza, tenuto conto di quanto previsto in ambito nazionale dalla
24. Va parallelamente integrata l’attuale previsione delle opere non soggette a DIA ma realizzabili, per quanto concerne gli aspetti energetici ed edilizi, a seguito di semplice comunicazione al comune interessato, tenuto conto di quanto previsto in ambito nazionale dal d.lgs 115/2008 e dalla
Si approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
“Art. 3
Funzioni della Regione
1. La Regione:
a) promuove ed incentiva la ricerca, l’innovazione, lo sviluppo e la diffusione di iniziative, tecnologie e di programmi necessari al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, secondo le modalità di cui all’articolo 22;
b) partecipa ai procedimenti di consultazione, coordinamento o di intesa con gli organi dello Stato e con le altre regioni, ai sensi dell’articolo 4, rilasciando, per le opere ed infrastrutture energetiche autorizzate dallo Stato, il relativo atto di intesa;
c) approva e attua il piano di indirizzo energetico regionale (PIER), emana i provvedimenti attuativi di detto piano ed il documento di monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 5;
d) rilascia le autorizzazioni di cui agli articoli 11 e 13 e le concessioni di cui all’articolo 14, per quanto concerne impianti geotermici, impianti eolici di potenza superiore a 1 megawatt, in coerenza con la semplificazione introdotta dall’articolo 27, comma 43, lettera b), della
e) esercita le funzioni connesse alle denunce di inizio attività (DIA) per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui all’articolo 16, comma 4, per le tipologie di opere indicate alla lettera d);
f) svolge le attività di vigilanza e applicazione delle sanzioni ai sensi degli articoli 18, 19, 20 e 21 per la tipologia di opere indicate alla lettera d);
g) approva i regolamenti sull’efficienza energetica in edilizia di cui all’articolo 23 sexies;
h) gestisce il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica di cui all’articolo 23 ter ;
i) può individuare i livelli di efficienza energetica ambientale minimi obbligatori per gli impianti di produzione energetica, ai sensi dell’articolo 24;
l) può individuare limiti di efficienza energetica nell’esercizio di sistemi di trasporto e altri impianti di cui all’articolo 25;
m) promuove misure atte a favorire lo sviluppo della concorrenza, secondo le modalità di cui all’articolo 30;
n) promuove misure a tutela dei consumatori, secondo le modalità di cui agli articoli 31 e 33;
o) dispone misure particolari di tutela a favore delle stazioni astronomiche e delle aree naturali protette secondo le modalità di cui agli articoli 34, 35 e 36;
p) approva l’autorizzazione in sanatoria per gli elettrodotti di rilevante interesse pubblico di cui all’articolo 38;
q) emana il regolamento di attuazione e le ulteriori misure di attuazione previste all’articolo 39;
r) svolge attività di divulgazione e di promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e professionale sulle materie oggetto della presente legge, anche per il personale delle strutture regionali competenti;
s) esercita le funzioni amministrative relative alle linee ed impianti elettrici previste dagli articoli 110, 126, 127, 221 e 225 del
Art. 2. Inserimento dell’articolo 3 bis nella
1. Dopo l’articolo 3 della
“Art. 3 bis. Funzioni delle province
1. Le province:
a) effettuano i controlli necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all’articolo 23 sexies, ferme restando le competenze riservate ai comuni aventi popolazione superiore a quarantamila abitanti, ai sensi dell’articolo 3 ter;
b) individuano gli ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, ai sensi dell’articolo 8, comma 2;
c) rilasciano le autorizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 15 e le concessioni di cui all’articolo 14, ad eccezione di quelle riservate alla Regione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d);
d) esercitano le funzioni connesse alle DIA per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui all’articolo 16, comma 4, per le tipologie di opere indicate alla lettera c);
e) svolgono le attività di vigilanza e applicazione delle sanzioni ai sensi degli articoli 18, 19, 20 e 21 per la tipologia di opere indicate alla lettera c);
f) promuovono misure a tutela dei consumatori, secondo le modalità di cui agli articoli 31 e 33;
g) esercitano le funzioni amministrative relative alle linee e agli impianti elettrici di cui agli articoli 110, 126, 127, 221 e 225 del
Art. 3. Inserimento dell’articolo 3 ter nella
1. Dopo l’articolo 3 bis della
“Art. 3 ter. Funzioni dei comuni
1. Qualora abbiano popolazione superiore a quarantamila abitanti, i comuni effettuano i controlli necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione.
2. Oltre alle funzioni di cui al comma 1, i comuni, anche in forma associata:
a) dettano disposizioni al fine di promuovere la produzione di energia diffusa, ai sensi dell’articolo 8, comma 3;
b) esercitano le funzioni connesse alle DIA per gli interventi di cui all’articolo 16, comma 3;
c) svolgono le attività di vigilanza e applicazione delle sanzioni ai sensi degli articoli 18, 20 e 21 per la tipologia di opere indicate alla lettera b);
d) adottano negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l’efficienza energetica in edilizia, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3;
e) esercitano le funzioni di cui agli articoli 23 e 23 bis con riferimento alle relazioni tecniche di rendimento energetico e con riferimento agli attestati di certificazione energetica;
f) svolgono le funzioni di vigilanza e di applicazione delle sanzioni in materia di efficienza energetica in edilizia;
g) esercitano l’attività di vigilanza sulle certificazioni energetiche rilasciate dai soggetti competenti;
h) promuovono misure a tutela dei consumatori, secondo le modalità di cui agli articoli 31 e 33;
i) dettano disposizioni concernenti gli impianti di illuminazione esterna, individuano modalità e termini per l’adeguamento degli impianti pubblici alle prescrizioni per la prevenzione dell’inquinamento luminoso, ai sensi dell’articolo 8, comma 3;
l) svolgono attività di vigilanza e controllo ai sensi dell’articolo 35, commi 6 e 8;
m) individuano gli ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, ai sensi dell’articolo 8, comma 2;
n) esercitano le funzioni amministrative relative alle linee e agli impianti elettrici di cui agli articoli 110, 126, 127, 221 e 225 del
Art. 4. Inserimento dell’articolo 10 bis nella
1. Dopo l’articolo 10 della
“Art. 10 bis. Determinazione delle fasce di rispetto per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico
1. In attuazione dell’articolo 8 della
2. Al fine di consentire la determinazione delle fasce di rispetto ai sensi di quanto disposto dal comma 1, i soggetti interessati comunicano all’autorità competente di cui all’articolo 10, i dati necessari per il calcolo e l’ampiezza di dette fasce.
3. I dati per il calcolo e l’ampiezza delle fasce di rispetto determinate nel titolo abilitativo sono trasmessi a cura dei soggetti gestori ai comuni interessati, nonché alla Regione per gli elettrodotti di competenza provinciale.”.
Art. 5. Modifiche all’articolo 11 della
1. Il comma 1 dell’articolo 11 della
“1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 16 e 17, sono assoggettati all’autorizzazione unica la costruzione e l’esercizio dei seguenti impianti:
a) impianti di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale con esclusione dei gruppi elettrogeni di soccorso o degli impianti non soggetti all’autorizzazione delle emissioni in atmosfera ai sensi dell’articolo 269, comma 14, del
b) linee elettriche e relativi impianti;
c) oleodotti e gasdotti, ad eccezione delle infrastrutture costituenti opere di urbanizzazione e delle modifiche di oleodotti esistenti non individuate dal regolamento di cui all’articolo 39, come nuova opera;
d) impianti di stoccaggio di idrocarburi di capacità superiore a 25 metri cubi, fatto salvo quanto previsto alle lettere e) ed f);
e) impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 metri cubi, nei casi di cui all’articolo 1, comma 56 della
f) impianti di deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL) nei casi di cui all’articolo 1, comma 56, della
g) impianti di lavorazione e trasformazione idrocarburi, fatto salvo quanto previsto alla lettera h);
h) impianti di lavorazione e trasformazione oli minerali nei casi di cui all’articolo 1, comma 56, della
i) impianti per la produzione, trasporto e utilizzo dell’idrogeno come individuati dal regolamento di cui all’articolo 39.”.
Art. 6. Modifiche all’articolo 12 della
1. Il comma 2 dell’articolo 12 della
“2. Le amministrazioni competenti di cui agli articoli 3 e 3 bis convocano la conferenza dei servizi di cui agli articoli 21 e seguenti della
2. Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 12 della
“d bis) per i progetti di linee elettriche e relativi impianti, l’ampiezza delle fasce di rispetto, per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico, con l’indicazione dei dati utilizzati per il calcolo delle stesse in applicazione dei decreti emanati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della
Art. 7. Sostituzione dell’articolo 13 della
1. L’articolo 13 della
“Art. 13
Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
1. Fermo restando quanto disposto agli articoli 16 e 17, in applicazione dell’articolo 12 del
Art. 8. Modifiche all’articolo 14 della
1. Il comma 1 dell’articolo 14 della
“1. Le concessioni ed i permessi o analoghi atti, relativi alle derivazioni d’acqua ai fini energetici ed alle risorse geotermiche, restano disciplinati dalle norme vigenti, fermo restando quanto disposto dai commi da 2 a 7, dall’articolo 15 e dall’articolo 16, comma 3, lettera h).”.
Art. 9. Sostituzione dell’articolo 15 della
1. L’articolo 15 della
“Art. 15
Estrazioni locali di acque calde a fini geotermici
1. L’esecuzione dei pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti, per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt termici, e la realizzazione dei connessi impianti per la produzione di calore o di energia elettrica con sistemi a ciclo binario ad emissione nulla, è autorizzata dalla provincia territorialmente competente con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al
Art. 10. Modifiche all’articolo 16 della
1. Il comma 1 dell’articolo 16 della
“1. Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti alla DIA, costituente titolo abilitativo ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo VI della
2. Il comma 3 dell’articolo 16 della
“3. Fermo restando quanto previsto al comma 6, sono soggetti alla DIA i seguenti interventi, qualora non costituiscano attività libera ai sensi dell’articolo 17:
a) l’installazione di impianti di illuminazione in spazi aperti di potenza complessiva superiore a 25.000 lumen, laddove gli stessi impianti non siano già soggetti a permesso di costruire ai sensi della
b) l’installazione, alle condizioni fissate dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di pannelli solari termici da 20 metri quadrati fino a complessivi 100 metri quadrati;
c) la costruzione e l’esercizio delle linee elettriche e relativi impianti di tensione nominale di esercizio da 1.001 a 30.000 volt a limitato impatto territoriale, come individuate al comma 5;
d) la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di energia a limitato impatto territoriale, come individuati al comma 5;
e) la costruzione e l’esercizio di linee elettriche di distribuzione di tensione nominale inferiore o uguale a 1.000 volt;
f) la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 12 del
1) per gli impianti eolici, 100 chilowatt;
2) per gli impianti solari fotovoltaici, 200 chilowatt;
3) per gli impianti a fonte idraulica, 100 chilowatt;
4) per gli impianti a biomasse, 200 chilowatt;
5) per gli impianti alimentati a gas di discarica, o gas residuati dei processi di depurazione o biogas, 250 chilowatt.”;
g) la costruzione e l’esercizio degli impianti, alimentati da fonti convenzionali o rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai sensi dell’articolo 27 della
h) l’installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido geotermico, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici.” [1].
3. Il comma 5 dell’articolo 16 della
“5. Con il regolamento di cui all’ articolo 39, sono individuate le tipologie di opere ed impianti, di cui al comma 3, lettere c) e d), a limitato impatto territoriale da assoggettarsi alla DIA, in relazione:
a) alla dimensione e alle caratteristiche tecniche delle opere progettate;
b) alle caratteristiche e alla sensibilità delle aree interessate dagli interventi;
c) alla compatibilità delle linee ed impianti con gli atti di pianificazione territoriale ed ambientale.”.
Art. 11. Modifiche all’articolo 17 della
1. Il comma 1 dell’articolo 17 della
“1. Fermo restando l’obbligo del preventivo rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 146 del
a) l’installazione di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 20 metri quadrati;
b) l’installazione di pannelli solari termici per applicazioni nel settore florovivaistico;
c) l’installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 5 chilowatt;
d) l’installazione di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 chilowatt ;
e) l’installazione di impianti di cogenerazione a gas naturale fino a 3 megawatt termici;
f) l’installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0,5 megawatt termici.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della
“1 bis. In applicazione dell’articolo 11 del
a) l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore ad 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
b) l’installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto.”.
3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 17 della
“1 ter. In applicazione dell’articolo 27 della
1/2005 l’installazione di impianti, alimentati da fonti convenzionali o rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione è inferiore a 50 chilowatt elettrici.”.
4. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 17 della
“1 quater. Fermo restando l’obbligo del preventivo rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 146 del
a) l’installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt;
b) l’installazione di impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt;
c) l’installazione di impianti a fonte idraulica di potenza nominale uguale o inferiore a 200 chilowatt.” [2].
5. Dopo il comma 1 quater dell’articolo 17 della
“1 quinquies. Gli interventi di cui al comma 1 quater, lettere a), b) e c) possono essere realizzati dalle aziende sanitarie, previo assenso del comune competente.”.
6. Dopo il comma 3 dell’articolo 17 della
“3 bis. Per gli interventi di cui ai commi 1, 1 bis, 1 ter e 1 quater l’interessato provvede a dare comunicazione preventiva al comune almeno venti giorni prima dell’inizio dei lavori.”.
Art. 12. Modifiche all’articolo 23 della
1. L’articolo 23 della
“Art. 23
Rendimento energetico degli edifici. Relazione tecnica di rendimento energetico
1. Tutti gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione o manutenzione edilizia relativi a singole unità immobiliari oppure ad interi edifici o aree residenziali sono progettati e realizzati in modo da contenere le necessità di consumo di energia tenuto conto del progresso della tecnica e del contenimento dei costi, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies, nel rispetto della
2. Quando gli interventi edilizi di cui al comma 1, richiedono la presentazione di un progetto al comune, allo stesso progetto è allegata la relazione tecnica di rendimento energetico che contiene le indicazioni tecniche stabilite dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies, dà conto del rispetto dei requisiti minimi del risparmio energetico fissati dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies, comma 1, lettera b), del rispetto delle norme tecniche statali e dell’Unione europea in materia di efficienza energetica degli edifici.
3. Qualora gli interventi da realizzare abbiano ad oggetto interi nuovi edifici o aree residenziali di nuova edificazione o in ristrutturazione complessiva, è verificata la realizzabilità di forme innovative e centralizzate di produzione di energia per la copertura dei fabbisogni energetici dell’edificio o dell’area e sono valutati i relativi oneri. Il resoconto di detta verifica e valutazione è contenuto nella relazione tecnica di rendimento energetico.
4. La relazione tecnica di rendimento energetico, allegata ai progetti relativi agli interventi di cui al comma 3, ha validità anche per le singole unità immobiliari collocate negli edifici o nelle aree residenziali.”.
Art. 13. Inserimento dell’articolo 23 bis nella
1. Dopo l’articolo 23 della
“Art. 23 bis. Attestato di certificazione energetica
1. Fatti salvi i casi di esclusione individuati dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies, ogni edificio di nuova costruzione, oppure oggetto di ricostruzione a seguito di demolizione, nonché ogni edificio esistente di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l’intera struttura, è dotato di un attestato di certificazione energetica, redatto da professionisti abilitati, in attuazione dell’articolo 6 del
L’attestato di certificazione energetica è presentato secondo le modalità di cui al comma 2.
2. L’attestato di certificazione energetica è trasmesso al comune attraverso il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica di cui all’articolo 23 ter oppure, nel caso in cui l’attestato di certificazione energetica sia relativo ad impianti produttivi, è trasmesso attraverso la rete regionale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) di cui all’articolo 40 della
3. Il certificato di cui all’articolo 86 della
4. Fatti salvi i casi di esclusione individuati dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies, nel caso di trasferimento a titolo oneroso o di locazione di ogni unità immobiliare di nuova edificazione oppure già esistente, l’unità immobiliare è dotata di attestato di certificazione energetica. Gli estremi identificativi dell’attestato di certificazione energetica sono richiamati nel relativo atto di trasferimento a titolo oneroso o contratto di locazione. L’attestato di certificazione energetica è trasmesso ai comuni attraverso il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica di cui all’articolo 23 ter.
5. Nei casi di cui al comma 4, se l’unità immobiliare non è dotata dell’attestato di certificazione energetica si dà luogo all’automatica classificazione dell’unità immobiliare nella classe energetica più bassa, come individuata dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies.
6. L’attestato di certificazione energetica tiene luogo dell’attestato di qualificazione energetica di cui all’articolo 8 del
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico di superficie superiore a 1000 metri quadrati, è affisso in luogo visibile al pubblico un riassunto dell’attestato di certificazione energetica, denominato “targa energetica”, avente il contenuto e le indicazioni stabilite dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies.
8. L’attestato di certificazione energetica ha validità di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell’edificio.”.
Art. 14. Inserimento dell’articolo 23 ter nella
1. Dopo l’articolo 23 bis della
“Art. 23 ter. Sistema informativo regionale sull’efficienza energetica
1. Nell’ambito del sistema informativo regionale di cui alla
2. Il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica comprende l’archivio informatico delle certificazioni energetiche, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione ed è immediatamente accessibile da tutti i comuni e le province della Regione al fine di assicurare la gestione e l’interazione dei dati tra comuni, province e Regione.
3. Per assicurare la completezza dei dati del catasto degli impianti di climatizzazione, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, del
I comuni provvedono ad immettere detti dati nel sistema informativo regionale sull’efficienza energetica.
4. Avvalendosi di idonei supporti informatici e secondo le modalità e i tempi indicati dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano con cadenza annuale le informazioni relative all’ubicazione e alla titolarità di tutti gli impianti riforniti in un arco annuale di riferimento ai comuni oppure alle province territorialmente competenti, a seconda di chi esercita il controllo sul contenimento dei consumi energetici nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 31 della
5. Il regolamento di cui all’articolo 23 sexies, disciplina le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica nel rispetto degli standard di cui alla
Art. 15. Inserimento dell’articolo 23 quater nella
1. Dopo l’articolo 23 ter della
“Art. 23 quater. Accesso al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica
1. Al fine di facilitare la gestione delle attività di trasmissione degli attestati di certificazione energetica, la Regione assicura l’accesso di chiunque vi abbia interesse al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica di cui all’articolo 23 ter, secondo le modalità e con gli strumenti previsti dalle disposizioni regionali in materia di amministrazione elettronica e semplificazione.
2. L’accesso al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica è assicurato attraverso l’infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso prevista dalla
a) il rapido accesso al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica;
b) il migliore utilizzo dei dati raccolti;
c) la rapida trasmissione degli attestati di certificazione energetica.
3. Per l’accesso al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica ai sensi del comma 2, è prevista la corresponsione alla Regione di un rimborso per le spese sostenute per l’acquisto dei dispositivi elettronici all’uopo necessari. Detto rimborso per le spese sostenute per ciascun dispositivo è determinato e corrisposto secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies.”.
Art. 16. Inserimento dell’articolo 23 quinquies nella
1. Dopo l’articolo 23 quater della
“Art. 23 quinquies. Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici
1. L’inosservanza dell’obbligo di invio da parte dei distributori di combustibile dei dati ai sensi dell’articolo 23 ter, comma 4, secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
2. L’inosservanza degli obblighi di invio dei rapporti di controllo sugli impianti termici, in attuazione di quanto disposto dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 360,00.
3. Nel caso di esecuzione di opere in difformità dalla relazione tecnica di rendimento energetico e senza l’osservanza dei requisiti minimi di rendimento energetico fissati dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies, comma 1, lettera b), al direttore dei lavori è applicata una sanzione amministrativa:
a) non inferiore ad euro 1.000,00 e non superiore ad euro 6.000,00 qualora le opere interessino unità immobiliari di superficie utile lorda complessiva inferiore a 100 metri quadrati;
b) non inferiore ad euro 2.000,00 e non superiore ad euro 12.000,00, qualora le opere interessino unità immobiliari di superficie utile lorda complessiva compresa tra 100 metri quadrati e 300 metri quadrati;
c) non inferiore ad euro 3.000,00 e non superiore ad euro 18.000,00 qualora le opere interessino unità immobiliari di superficie utile lorda complessiva superiore a 300 metri quadrati.
4. A seguito dell’accertamento delle violazioni di cui al comma 3, il comune ordina al proprietario le modifiche necessarie per adeguare l’unità immobiliare ai requisiti minimi di rendimento energetico fissando un termine per la loro realizzazione. Qualora il proprietario non realizzi le opere per l’adeguamento ai requisiti minimi di rendimento energetico entro il termine fissato, a detto proprietario si applica una sanzione amministrativa determinata secondo le modalità di cui al comma 3, lettere a), b) e c).
5. Nel caso di esecuzione di opere in difformità dalla relazione tecnica di rendimento energetico di cui all’articolo 23, ma nel rispetto dei requisiti minimi di rendimento energetico, al direttore dei lavori si applica una sanzione amministrativa determinata secondo le modalità di cui al comma 3, lettere a), b), e c). I relativi importi sono ridotti alla metà.
Art. 17. Inserimento dell’articolo 23 sexies nella
1. Dopo l’articolo 23 quinquies della
“Art. 23 sexies. Regolamento regionale
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
a) le modalità di redazione e le indicazioni tecniche che sono contenute nella relazione tecnica di rendimento energetico di cui all’articolo 23;
b) i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici e le prescrizioni specifiche da rispettare per il contenimento dei consumi energetici anche attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili,
c) le indicazioni tecniche che sono contenute nell’attestato di certificazione energetica di cui all’articolo 23 bis;
d) le modalità di trasmissione delle relazioni di rendimento energetico attraverso procedure informatizzate;
e) le modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica attraverso procedure informatizzate;
f) le modalità di conduzione, di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti termici, in applicazione degli articoli 7 e 9 del
g) le modalità di svolgimento delle verifiche sulla regolarità, sulla completezza e sulla veridicità delle certificazioni energetiche, svolte dai comuni;
h) i casi di esclusione dagli obblighi di presentazione della relazione di rendimento energetico;
i) i casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’attestato di certificazione energetica;
l) le modalità di accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica ai sensi dell’articolo 23 quater;
m) i requisiti ed il contenuto della targa energetica di cui all’articolo 23 bis, comma 7;
n) le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica di cui all’articolo 23 ter;
o) i termini e le modalità per l’invio dei rapporti di controllo attestanti l’avvenuta manutenzione ed il controllo degli impianti termici degli edifici ai comuni con popolazione superiore ai quarantamila abitanti oppure alle province competenti ai sensi di quanto disposto dall’articolo 31 della
Art. 18. Inserimento dell’articolo 38 bis nella
1. Dopo l’articolo 38 della
“Art. 38 bis. Disposizioni transitorie per gli elettrodotti già autorizzati
1. Entro il 31 dicembre 2010, i gestori degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 chilovolt, già autorizzati alla data di entrata in vigore della
Art. 19. Modifiche all’articolo 40 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 40 della
“2 bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 23 ter e 23 quater, stimati in euro 200.000,00 per l’anno 2010 ed euro 60.000,00 per l’anno 2011, si fa fronte per l’anno 2010 con le risorse di cui alla UPB 413 “Energia – Spese di investimento del bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e per l’anno 2011 per euro 10.000,00 con le risorse di cui alla UPB 413 “Energia – Spese di investimento” e per euro 50.000,00 con le risorse di cui alla UPB 414 “Energia – Spese correnti” del bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011, annualità 2011.
2 ter. Le entrate di cui all’articolo 23 quater, riferite alla richiesta dei soggetti certificatori interessati dei dispositivi elettronici necessari per l’accesso al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica, sono iscritte in bilancio alla UPB di entrata 322 “Proventi diversi” al momento e nella misura del loro effettivo accertamento.
2 quater. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 2 bis, al bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
Anno 2010
In diminuzione
UPB 414 “Energia – Spese correnti”, per euro 200.000,00;
In aumento UPB 413 “Energia – Spese di investimento”, per euro 200.000,00;
Anno 2011
In diminuzione
UPB 414 “Energia – Spese correnti”, per euro 10.000,00;
In aumento UPB 413 “Energia – Spese di investimento”, per euro 10.000,00.
2 quinquies. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.
Art. 20. Decorrenza degli effetti
1. Le disposizioni di cui agli articoli 23, 23 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quinquies, si applicano a far data dall’entrata in vigore dei relativi regolamenti di cui all’articolo 23 sexies della
Art. 21. Abrogazioni
1. L’articolo 43 della
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 11 novembre 2010, n. 313, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui, sostituendo il comma 3 dell’art. 16, della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 11 novembre 2010, n. 313, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.