§ 5.4.183 - L.R. 14 novembre 2008, n. 61.
Disposizioni per le gestioni degli impianti di fognatura e depurazione di acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:14/11/2008
Numero:61


Sommario
Art. 1.  Gestioni degli impianti di fognatura e depurazione di acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 5.4.183 - L.R. 14 novembre 2008, n. 61. [1]

Disposizioni per le gestioni degli impianti di fognatura e depurazione di acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale.

(B.U. 19 novembre 2008, n. 39)

 

Art. 1. Gestioni degli impianti di fognatura e depurazione di acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale

1. Le autorità di ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”) subentrano ai comuni, apportando eventuali adeguamenti agli atti di affidamento delle gestioni di impianti di fognatura e depurazione di acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale, di totale o parziale proprietà pubblica, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla loro scadenza tali atti di affidamento possono essere prorogati fino al termine ultimo consentito dalla legislazione vigente, qualora la specificità delle medesime gestioni garantisca economicità, efficienza ed efficacia del servizio.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.