§ 5.4.177 - L.R. 21 maggio 2007, n. 29.
Norme per l’emergenza idrica per l’anno 2007. Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:21/05/2007
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Stato di emergenza idrica idropotabile per l’anno 2007.
Art. 2.  Piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile per l’anno 2007.
Art. 3.  Disposizioni in materia di procedure espropriative per l’anno 2007.
Art. 4.  Disposizioni per l’attuazione del piano operativo per l’emergenza idrica idropotabile per l’anno 2007.
Art. 5.  Disposizioni alle province per l’anno 2007.
Art. 6.  Conferenza regionale per l’anno 2007.
Art. 7.  Modifiche all’articolo 7 della l.r. 81/1995.
Art. 8.  Inserimento dell’articolo 7 bis della l.r. 81/1995.
Art. 9.  Inserimento dell’articolo 7 ter della l.r. 81/1995.
Art. 10.  Inserimento dell’articolo 8 bis della l.r. 81/1995.
Art. 11.  Inserimento dell’articolo 12 bis della l.r. 91/1998.
Art. 12.  Inserimento dell’articolo 14 bis della l.r. 91/1998.
Art. 13.  Entrata in vigore.


§ 5.4.177 - L.R. 21 maggio 2007, n. 29.

Norme per l’emergenza idrica per l’anno 2007. Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”) e alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo).

(B.U. 24 maggio 2007, n. 14).

 

TITOLO I

Norme per l’emergenza idrica per l’anno 2007

 

Art. 1. Stato di emergenza idrica idropotabile per l’anno 2007.

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge è dichiarato, per l’anno 2007, lo stato di emergenza idrica idropotabile su tutto il territorio della Regione Toscana.

     1 bis. In caso di superamento dello stato di emergenza idrica idropotabile, la Giunta regionale, anche su proposta delle province e degli ATO, può dichiararne la cessazione, con propria deliberazione, anche per parti del territorio regionale [1].

 

     Art. 2. Piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile per l’anno 2007.

     1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di cui all’articolo 7 bis della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”), è predisposto dal gestore del servizio idrico integrato ed è approvato dall’Autorità di ATO (ambito territoriale ottimale) competente entro quindici giorni dal suo ricevimento, previa acquisizione del parere delle province e delle Autorità di bacino, territorialmente interessate, da rilasciare perentoriamente entro sette giorni dalla richiesta.

     2. L’Autorità di ATO trasmette tempestivamente il piano operativo per l’emergenza idrica idropotabile alla Regione, che ne cura la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana.

     3. Restano ferme le previsioni di cui ai piani di prevenzione dell’emergenza idrica idropotabile previsti dall’articolo 24 bis della deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 8, già approvati dalle competenti Autorità di ATO, i quali sono equiparati, per l’anno 2007, ai piani operativi di emergenza per la crisi idrica idropotabile.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di procedure espropriative per l’anno 2007.

     1. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti nei piani operativi di emergenza per la crisi idrica idropotabile, per l’anno 2007, le Autorità di ATO costituiscono autorità espropriante.

     2. Per l’esercizio dei poteri espropriativi, le Autorità di ATO possono avvalersi degli uffici dei comuni, delle province e in caso di indisponibilità degli stessi, in subordine, dei gestori del servizio idrico integrato.

 

     Art. 4. Disposizioni per l’attuazione del piano operativo per l’emergenza idrica idropotabile per l’anno 2007.

     1. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 7 bis della l.r. 81/1995 si provvede con procedimento unico, anche mediante apposita conferenza tra i rappresentanti dei competenti organi delle amministrazioni interessate, finalizzata alla tempestiva acquisizione dell’assenso alla realizzazione degli interventi medesimi.

     2. Alla convocazione della conferenza ai sensi del comma 1 provvede l’Autorità di ATO competente, anche su proposta del gestore, che è comunque tenuto a parteciparvi.

     3. Ai fini di cui al presente articolo, l’Autorità di ATO competente convoca la conferenza entro il giorno successivo al ricevimento della richiesta del gestore; la prima riunione si svolge entro due giorni lavorativi successivi, e si conclude, entro i successivi cinque, con apposita determinazione.

     4. Il provvedimento finale, conforme alla determinazione di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti alla predetta conferenza.

     5. In caso di dissenso di una o più amministrazioni, l’Autorità di ATO assume comunque la determinazione conclusiva del procedimento, dandone adeguata motivazione.

     6. La Giunta regionale detta direttive tecniche a cui le Aziende unità sanitarie locali (USL) devono attenersi per l’espressione degli atti di loro competenza per l’effettuazione degli interventi previsti dal piano operativo per l’emergenza idrica idropotabile.

     7. Quanto previsto al comma 5 non si applica se il dissenso è espresso dall’amministrazione preposta alla tutela della salute o della pubblica incolumità, dalle amministrazioni competenti in materia di valutazione impatto ambientale (VIA) e dalle amministrazioni statali.

 

     Art. 5. Disposizioni alle province per l’anno 2007.

     1. Le province, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza idrica idropotabile di cui all’articolo 1, sulla base dei piani operativi per l’emergenza idrica di cui all’articolo 7 bis della l.r. 81/1995, sentite le autorità di bacino, possono procedere:

     a) alla sospensione del rilascio di nuove concessioni o autorizzazioni al prelievo idrico per usi diversi da quello idropotabile;

     b) alla emanazione dei provvedimenti limitativi di propria competenza, in materia di usi idrici diversi da quello idropotabile [2].

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:

     a) alle concessioni ad uso zootecnico per le quali è prescritta la potabilità delle acque;

     b) alle concessioni ad uso diverso da quello idropotabile, i cui titolari utilizzino sistemi di risparmio dell’acqua [3].

     3. Le province sono tenute, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni ad esse attribuite in materia di demanio idrico, a segnalare alla Regione, ovvero, in caso di fenomeno a carattere esclusivamente locale, ai comuni interessati, i dati e le informazioni in loro possesso che possano costituire presupposto per l’emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all’articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

 

     Art. 6. Conferenza regionale per l’anno 2007.

     1. Ai fini dell’attuazione della presente legge è costituita, per l’anno 2007, la conferenza dei presidenti delle Autorità di ATO e dei presidenti delle province presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato; alla conferenza partecipano anche i segretari generali dell’Autorità di bacino.

 

TITOLO II

Modifiche alla l.r. 81/1995 e alla l.r. 91/1998

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 81/1995.

     1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 81/1995 è aggiunta la seguente:

     “d bis) all’approvazione del piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile, con i contenuti di cui all’articolo 7 bis.”.

     2. Dopo la lettera d bis) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 81/1995 è aggiunta la seguente:

     “d ter) all’approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti dal piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile anche ai fini di cui all’articolo 9 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).”.

 

     Art. 8. Inserimento dell’articolo 7 bis della l.r. 81/1995.

     1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserito il seguente:

     “Art. 7 bis. Contenuti del piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile.

     1. Il piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile contiene:

     a) una relazione dettagliata di analisi del rischio di crisi idrica e dei suoi effetti redatta secondo i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo1996;

     b) l’individuazione e la delimitazione delle aree geografiche e dei corpi idrici interessati;

     c) le fonti di approvvigionamento idrico alternative legittimamente utilizzabili, in relazione alla dotazione infrastrutturale disponibile, motivando la scelta;

     d) gli interventi, le opere ed i lavori, puntualmente localizzati, da porre in essere, entro i tempi massimi di esecuzione prefissati, motivando le scelte;

     e) gli interventi, le opere ed i lavori di carattere temporaneo corredati dei relativi progetti di rimessa in pristino;

     f) le misure e le azioni idonee a fronteggiare situazioni di emergenza idrica idropotabile, tenuto conto anche della dotazione infrastrutturale disponibile;

     g) qualora le aree geografiche o i corpi idrici interessino il territorio di competenza di due o più Autorità di ATO, i piani operativi di emergenza per la crisi idrica idropotabile sono predisposti d’intesa tra i gestori, e sono approvati dalle autorità competenti, ciascuna per il proprio ambito.”.

 

     Art. 9. Inserimento dell’articolo 7 ter della l.r. 81/1995.

     1. Dopo l’articolo 7 bis della l.r. 81/1995 è inserito il seguente:

     “Art. 7 ter. Misure per la riduzione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato.

     1. Le Autorità di ATO provvedono nell’ambito dei propri strumenti di programmazione e pianificazione, ed anche nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento di cui all’articolo 146, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), a definire la percentuale annua di investimenti destinata ad interventi finalizzati alla ricerca, riduzione ed effettiva valutazione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione. Tale percentuale dovrà essere definita in rapporto all’estensione della rete ed in riferimento a criteri di efficienza gestionale e salvaguardia ambientale con l’obiettivo dell’effettiva riduzione delle perdite almeno fino ai limiti stabiliti dal d.p.c.m. 4 marzo 1996.

     2. Ai fini di cui al comma 1, le Autorità di ATO provvedono tempestivamente all’eventuale adeguamento degli strumenti di programmazione.”.

 

     Art. 10. Inserimento dell’articolo 8 bis della l.r. 81/1995.

     1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 81/1995 è inserito il seguente:

     “Art. 8 bis. Disposizioni per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato.

     1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi idropotabili, per il risparmio idrico nonché per la costituzione di riserve idriche.

     2. La Giunta regionale emana un regolamento finalizzato all’adozione, da parte degli utenti del servizio idrico integrato, di comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa destinata al consumo umano.

     3. Il regolamento di cui al presente articolo definisce altresì i criteri per la costituzione di riserve di acqua da parte di privati, per usi domestici diversi da quello destinato al consumo umano.

     4. La violazione degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00.

     5. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al presente articolo, nonché le funzioni di applicazione della sanzione amministrativa, e l’introito dei relativi proventi spettano alle Autorità di ATO competenti, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

     6. Per l’esercizio delle funzioni di accertamento delle violazioni degli obblighi e divieti posti ai sensi del presente articolo, le Autorità di ATO si avvalgono degli organi di vigilanza comunale e provinciale; possono altresì avvalersi del personale del gestore del servizio idrico integrato, espressamente incaricato e munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dallo stesso gestore, che è tenuto a comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati del controllo all’Autorità di ATO.

     7. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi.”.

 

     Art. 11. Inserimento dell’articolo 12 bis della l.r. 91/1998.

     1. Dopo l’articolo 12 della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:

     “Art. 12 bis. Disposizioni regionali per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata per usi diversi da quello idropotabile.

     1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi irrigui e produttivi e per il risparmio idrico, nonché per la costituzione di riserve idriche.

     2. La Giunta regionale, acquisito il parere delle province e delle Autorità di bacino, emana un regolamento finalizzato alla riduzione dei consumi da parte dei soggetti che utilizzano acque a scopi diversi da quelli idropotabili, con particolare riferimento agli usi irrigui e produttivi.

     3. Il regolamento persegue la riduzione dei consumi, la tutela della risorsa, la prevenzione delle crisi idriche, anche incidendo sulle concessioni di derivazione e sui relativi canoni; definisce i criteri per la costituzione di riserve di acqua e per il riutilizzo delle acque.

     4. La violazione degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a 6.000,00.

     5. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al presente articolo, nonché le funzioni di applicazione delle sanzioni amministrative e l’introito dei relativi proventi, spettano alle province competenti, ai sensi degli articoli 9 e 10 della l.r.81/2000.

     6. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi.

 

     Art. 12. Inserimento dell’articolo 14 bis della l.r. 91/1998.

     1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:

     “Art. 14 bis. Piano provinciale per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica.

     1. Le province predispongono un piano di regolazione degli usi delle acque superficiali e sotterranee, finalizzato a garantire un’equilibrata distribuzione della risorsa disponibile, tenuto conto di quanto stabilito dall’Autorità di bacino ai sensi degli articoli 65 e 145 del d.lgs. 152/2006, degli indirizzi, degli obiettivi e delle misure definite dal piano di tutela delle acque (PTA), nonché delle esigenze idropotabili, ambientali e produttivi del territorio di riferimento.

     2. Il piano di cui al comma 1 contiene altresì le linee strategiche per la tempestiva adozione delle misure necessarie a fronteggiare situazioni di crisi idrica e a mitigarne gli effetti sull’intero sistema territoriale, ambientale e produttivo.

     3. Il piano può essere sviluppato per stralci o approfondimenti successivi sulla base delle criticità ed è aggiornato annualmente.”.

 

     Art. 13. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Comma inserito dall'art. 39 della L.R. 27 luglio 2007, n. 40.

[2] Comma così sostituito dall'art. 40 della L.R. 27 luglio 2007, n. 40.

[3] Comma così sostituito dall'art. 40 della L.R. 27 luglio 2007, n. 40.