Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 01/08/2006 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 36/1999 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 36/1999 |
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r.36/1999 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 36/1999 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 36/1999 |
Art. 6. Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 36/1999 |
Art. 7. Abrogazione dell’allegato 5 alla l.r. 36/1999 |
§ 5.4.169 - L.R. 1 agosto 2006, n. 41.
Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura.
(B.U. 10 agosto 2006, n. 27).
Art. 1. Modifiche all’articolo 5 della
1. Il comma 2 dell’articolo 5 della
“2. Al fine della tutela della risorsa idrica si rinvia a quanto disciplinato dal
Art. 2. Modifiche all’articolo 6 della
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della
“1. Per scopi non agricoli è consentito il solo impiego di prodotti non appartenenti alle classi molto tossici, tossici e nocivi di cui al
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r.36/1999
1. L’articolo 7 della
“Art. 7. Macchine irroratrici
1. Le macchine irroratrici per la distribuzione dei diserbanti, dette barre, sono sottoposte a controllo diagnostico e taratura, al fine di garantire il contenimento dell’effetto deriva, la minima dispersione dei prodotti impiegati e la corretta distribuzione dei principi attivi.
2. Il controllo diagnostico e la taratura sono effettuate da officine abilitate aventi i requisiti definiti dal regolamento di attuazione del presente articolo.
3. L’abilitazione alle officine che effettuano il controllo diagnostico delle macchine irroratrici di cui al comma 1 è rilasciata dall’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione del settore agricolo e forestale (ARSIA).
4. Con il regolamento di cui al comma 2 sono definiti:
a) le tipologie delle macchine irroratrici soggette al controllo di cui al comma 1;
b) i tempi e le modalità per l’effettuazione del controllo di cui al comma 1;
c) le modalità per il rilascio dell’abilitazione e per il controllo delle officine abilitate.”.
Art. 4. Modifiche all’articolo 9 della
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della
“1. Fatta salva l’applicazione delle norme a tutela della salute dei lavoratori, è vietato far distribuire diserbanti e geodisinfestanti a minori di anni diciotto, ai sensi della
Art. 5. Modifiche all’articolo 10 della
1. Il comma 1 dell’articolo 10 della
“1. I competenti servizi dei dipartimenti di prevenzione delle aziende USL, dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), dell’ARSIA e gli altri organi istituzionalmente preposti sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente legge in base a piani coordinati pluriennali di controllo.”.
Art. 6. Sostituzione dell’articolo 11 della
1. L’articolo 11 della
“Art. 11. Sanzioni amministrative
1. La violazione alle disposizioni di cui all’articolo 4 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 52,00 e massima di euro 310,00.
2. La violazione alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6 commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 516,00 e massima di euro 3.098,00.
3. La violazione alle disposizioni di cui all’articolo 7 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 200,00 e massima di euro 1.200,00.
4. È fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs 31/2001 e dal
Art. 7. Abrogazione dell’allegato 5 alla
1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 7 della