Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 02/03/1987 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Norme transitorie concernenti gli strumenti urbanistici. |
Art. 2. Norme transitorie concernenti la Commissione Beni ambientali. |
Art. 3. Norme procedurali. |
§ 5.4.27 - L.R. 2 marzo 1987, n. 15. [1]
Modificazioni alla L.R. 21 gennaio 1985, n. 5 «Istituzione del Parco delle Alpi Apuane».
Art. 1. Norme transitorie concernenti gli strumenti urbanistici.
1. Per gli strumenti urbanistici e le loro varianti dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del Parco delle Alpi Apuane istituito con
Art. 2. Norme transitorie concernenti la Commissione Beni ambientali.
1. Fino all'istituzione della Commissione beni ambientali prevista dall'art. 10 della
2. Per gli strumenti urbanistici e le loro varianti dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del Parco delle Alpi Apuane, già adottati e trasmessi alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, il parere della Commissione beni ambientali richiamata al comma precedente è sostituito da una specifica verifica, in sede di approvazione, della conformità alle finalità della legge istitutiva del Parco.
Art. 3. Norme procedurali.
1. Delle specifiche verifiche di cui all'art. 1 ed all'art. 2 della presente legge deve essere fatta espressa menzione nell'atto di approvazione.
2. Restano ferme le procedure di approvazione del Consiglio regionale di cui all'art. 14, terzo comma della
[1] Legge abrogata dall’art. 200 della