§ 5.4.27 - L.R. 2 marzo 1987, n. 15.
Modificazioni alla L.R. 21 gennaio 1985, n. 5 «Istituzione del Parco delle Alpi Apuane».


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:02/03/1987
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Norme transitorie concernenti gli strumenti urbanistici.
Art. 2.  Norme transitorie concernenti la Commissione Beni ambientali.
Art. 3.  Norme procedurali.


§ 5.4.27 - L.R. 2 marzo 1987, n. 15. [1]

Modificazioni alla L.R. 21 gennaio 1985, n. 5 «Istituzione del Parco delle Alpi Apuane».

 

Art. 1. Norme transitorie concernenti gli strumenti urbanistici.

     1. Per gli strumenti urbanistici e le loro varianti dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del Parco delle Alpi Apuane istituito con L.R. 21 gennaio 1985, n. 5, adottati anteriormente all'insediamento del Comitato di coordinamento previsto dall'art. 4 della legge stessa, i pareri di cui all'art. 14, secondo comma della citata legge sono sostituiti da una specifica verifica, in sede di approvazione, della conformità alle finalità della legge istitutiva del Parco, sentito il Comitato di coordinamento e, se costituito, il Comitato scientifico.

 

     Art. 2. Norme transitorie concernenti la Commissione Beni ambientali.

     1. Fino all'istituzione della Commissione beni ambientali prevista dall'art. 10 della L.R. 21 gennaio 1985, n. 5 le relative funzioni sono svolte dalle commissioni di cui all'art. 5 della L.R. 2 novembre 1979, n. 52.

     2. Per gli strumenti urbanistici e le loro varianti dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del Parco delle Alpi Apuane, già adottati e trasmessi alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, il parere della Commissione beni ambientali richiamata al comma precedente è sostituito da una specifica verifica, in sede di approvazione, della conformità alle finalità della legge istitutiva del Parco.

 

     Art. 3. Norme procedurali.

     1. Delle specifiche verifiche di cui all'art. 1 ed all'art. 2 della presente legge deve essere fatta espressa menzione nell'atto di approvazione.

     2. Restano ferme le procedure di approvazione del Consiglio regionale di cui all'art. 14, terzo comma della L.R. 21 gennaio 1985, n. 5.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 200 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.