§ 5.1.5 - L.R. 2 novembre 1979, n. 52.
Sub-delega ai Comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:02/11/1979
Numero:52


Sommario
Art. 1.      In attesa dell'entrata in vigore della legge regionale in materia di tutela ed uso del territorio ed ai fini del raggiungimento degli obiettivi statutari di tutela del paesaggio, dell'ambiente e [...]
Art. 2.      Sono sub-delegate ai Comuni le funzioni amministrative di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15 della legge 29-6-1939, n. 1497 e correlativamente degli artt. 15, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 29, [...]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      Gli atti di cui al precedente art. 2 dovranno essere adottati dal Sindaco
Art. 5.      1. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, le Commissioni edilizie comunali sono integrate da tre membri, nominati dal Consiglio Comunale con voto limitato a due, e scelti tra [...]
Art. 6.      1. Nella integrazione delle Commissioni edilizie le Amministrazioni comunali garantiscono la qualificazione tecnica dei consulenti nei diversi settori e specialità della materia
Art. 7.      Nell'esercizio delle funzioni sub-delegate i Comuni dovranno attenersi alle seguenti direttive
Art. 8.      I Comuni esercitano le competenze loro sub-delegate con la presente legge secondo l'ordinamento vigente e nell'osservanza delle direttive vincolanti statali e regionali
Art. 9.      La Regione comunque ha facoltà di adottare, in tutto il territorio regionale, provvedimenti di inibizione sospensione nei confronti di interventi relativi ad opere pubbliche o private, [...]
Art. 10.  (Omissis)
Art. 11.  (Omissis)
Art. 12.      1. Le competenze delle Commissioni provinciali di cui all'art. 2 della Legge 29 giugno 1939 n. 1497, sono esercitate dalla Giunta regionale, previo esame contestuale dei vari interessi pubblici [...]
Art. 13.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più richiesti i pareri degli uffici periferici del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, anche se previsti dalla normativa [...]
Art. 14. 
Art. 15.      (Soppresso)


§ 5.1.5 - L.R. 2 novembre 1979, n. 52. [1]

Sub-delega ai Comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali.

 

Art. 1.

     In attesa dell'entrata in vigore della legge regionale in materia di tutela ed uso del territorio ed ai fini del raggiungimento degli obiettivi statutari di tutela del paesaggio, dell'ambiente e del patrimonio storico della Regione, l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione con l'art. 82 D.P.R. 24-7-1977 n. 616, è disciplinato dalle disposizioni della presente legge oltreché dall'art. 2, primo comma, n. 6 della legge regionale 22-7-1978, n. 46.

 

     Art. 2.

     Sono sub-delegate ai Comuni le funzioni amministrative di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15 della legge 29-6-1939, n. 1497 e correlativamente degli artt. 15, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 29, 31, 32, 33 e 34 del R.D. 3-6-1940 n. 1357.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [3].

     (Omissis) [4].

     Gli strumenti urbanistici attuativi (piani particolareggiati, piani per l'edilizia economica popolare, piano per gli insediamenti produttivi, piani di lottizzazione convenzionata) che intervengono nelle zone totalmente o parzialmente sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431 debbono essere sottoposti anche al parere della Commissione edilizia integrata di cui al successivo art. 5 e corredati dai seguenti elementi particolarmente finalizzati agli obiettivi della presente legge [5]:

     1) relazione illustrativa degli obiettivi, dei criteri e delle modalità attuative;

     2) analisi socio-economiche e storiche del territorio interessato nel contesto generale;

     3) censimento e rilievo metrico delle unità edilizie esistenti e dei manufatti aventi valore storico-artistico e paesaggistico, con indicazione dell'uso originario, dello stato di conservazione e delle alterazioni tipologiche;

     4) documentazione ed analisi della struttura morfologica del territorio, delle emergenze storiche, artistiche, naturali e panoramiche, delle caratteristiche colturali e vegetazionali;

     5) relazione particolareggiata sulla struttura geologica e idrogeologica del territorio in quanto necessaria;

     6) documentazioni fotografiche e cartografiche dello stato attuale in opportune scale;

     7) tavole di progetto in numero e scala adeguati che illustrino:

     a) le modificazioni morfologiche, vegetazionali e di ogni altro elemento naturale costitutivo del paesaggio;

     b) gli interventi in materia di consolidamento dei terreni, di regimazione delle acque e di protezione delle risorse idriche;

     c) le indicazioni tipologiche e costruttive e la destinazione d'uso delle opere e delle sistemazioni oggetto degli interventi;

     8) plastici planivolumetrici in quanto necessari;

     9) norme di attuazione.

     Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma precedente, non ancora adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere redatti per i fini e nella forma sopra indicati.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 4.

     Gli atti di cui al precedente art. 2 dovranno essere adottati dal Sindaco [7] previo parere della Commissione edilizia integrata [8] di cui al successivo articolo [9] con obbligo di darne notizia al pubblico mediante affissione all'Albo pretorio, con la specificazione dei titolari e delle località interessate.

     Il Sindaco [10], acquisito il parere della Commissione edilizia integrata [11], può, in casi di particolare rilevanza e con provvedimento motivato, richiedere il parere della Giunta regionale.

     Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta o degli eventuali elementi integrativi richiesti, il parere della Giunta regionale si intende conforme a quello della Commissione edilizia integrata [12].

     Sulle domande degli interessati per ottenere le autorizzazioni, il Sindaco [13] deve pronunciarsi prima del rilascio delle concessioni previste dalla legge 28-1-1977, n. 10.

     Qualora il Comune non provveda in ordine a singoli atti inerenti a funzioni sub-delegate dalla presente legge, si applica l'art. 9, 3° comma della L.R. 30-4-1973, n. 30.

     Nel caso che il Comune non adotti i provvedimenti cautelativi di cui agli artt. 8 e 9 della L. 1497/1939 o le sanzioni di cui all'art. 15 della stessa legge [14] nel termine all'uopo fissato dalla Giunta regionale questa, sentita la Commissione consiliare competente, può sostituirsi al Comune.

 

     Art. 5.

     1. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, le Commissioni edilizie comunali sono integrate da tre membri, nominati dal Consiglio Comunale con voto limitato a due, e scelti tra gli esperti in materia paesistica ed ambientale aventi i requisiti di cui al successivo articolo 6.

     2. Ai fini di cui al primo comma, i Comuni adeguano il proprio Regolamento edilizio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tale adeguamento non è soggetto ad approvazione regionale.

     3. La delibera di modifica delle norme del Regolamento edilizio è trasmessa in copia, senza ritardo, alla Giunta regionale.

     4. La Commissione edilizia integrata esprime a maggioranza il parere di cui al primo comma dell'art. 4, distinto da quello ordinario della Commissione edilizia, con la presenza di almeno due membri aggregati: il parere deve recare menzione dei voti espressi dai membri aggregati e delle relative motivazioni.

     5. I membri nominati ai sensi del primo comma restano in carica per il periodo stabilito da regolamento edilizio.

     6. Ai membri aggregati compete il trattamento previsto per i componenti la Commissione edilizia, ai sensi del regolamento edilizio comunale.

     7. I membri aggregati possono essere rieletti una sola volta nello stesso Comune [15].

 

     Art. 6.

     1. Nella integrazione delle Commissioni edilizie le Amministrazioni comunali garantiscono la qualificazione tecnica dei consulenti nei diversi settori e specialità della materia.

     2. In relazione alle specifiche finalità dell'incarico di consulenza tecnica possono essere nominati in qualità di esperti:

     a) architetti, ingegneri, agronomi e forestali, geologi iscritti da almeno cinque anni agli albi dei relativi ordini professionali oppure il possesso di diploma post universitario di specializzazione la materia paesaggistico-ambientale [16];

     b) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, ambientali, paesaggistiche e urbanistiche;

     c) dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali di cui alla lettera a) o in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso agli stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di una struttura organizzativa dell'Amm.ne pubblica con competenze in materia paesaggistica ed ambientale.

     3. Le deliberazioni di nomina degli esperti delle commissioni edilizie integrate sono corredate da curricula attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di cui al secondo comma nonché la eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia.

     4. Non possono essere nominati in qualità di esperti nella Commissione edilizia integrata del Comune dipendenti della stessa Amministrazione comunale [17].

 

     Art. 7.

     Nell'esercizio delle funzioni sub-delegate i Comuni dovranno attenersi alle seguenti direttive:

     a) coordinarsi con gli altri Comuni al fine di promuovere omogeneità e coerenza di comportamenti, in particolare, nei luoghi o beni contigui;

     b) osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli artt. 60 e 72 dello Statuto regionale in tema di pubblicità degli atti;

     c) assicurare la massima celerità nell'adozione degli atti sub- delegati.

     Direttive ulteriori di attuazione possono essere impartite in ogni tempo dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30-4-1973, n. 30.

 

     Art. 8.

     I Comuni esercitano le competenze loro sub-delegate con la presente legge secondo l'ordinamento vigente e nell'osservanza delle direttive vincolanti statali e regionali.

     La Regione e i Comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive competenze nella materia oggetto della presente legge al fine di consentire, in particolare, al Presidente della Giunta regionale, la direzione delle funzioni amministrative sub-delegate.

 

     Art. 9.

     La Regione comunque ha facoltà di adottare, in tutto il territorio regionale, provvedimenti di inibizione sospensione nei confronti di interventi relativi ad opere pubbliche o private, trasformazioni di destinazioni d'uso e usi di qualsiasi genere che possono recare pregiudizio alla conservazione delle bellezze naturali.

     I provvedimenti previsti dal comma precedente sono emessi, nei casi di cui all'art. 13 della legge n. 1497/1939, d'intesa con le amministrazioni interessate, indicate nel suddetto articolo.

     Il pregiudizio di cui al 1° comma precedente attiene non all'attuale stato esteriore delle cose e delle località, cui provvedono gli enti sub- delegati ai sensi dell'art. 2, ma allo stato esteriore quale potrà risultare in futuro a seguito dell'intervento inibito o sospeso.

     I provvedimenti di cui al primo comma devono essere motivati e contenere, oltre alle identificazioni dei beni e delle aree, la specificazione della natura e dei criteri di tutela, anche di propria competenza, oltre che la prescrizione degli eventuali adempimenti comunali.

     I provvedimenti di inibizione o sospensione hanno efficacia fino alla conclusione dell'istruttoria per l'inclusione del bene, ove occorra, negli elenchi previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 o sino alla adozione dei provvedimenti regionali o comunali definitivi e comunque entro il termine previsto dall'art. 9 della L. 1497/1939.

     Tali provvedimenti sono di competenza del Consiglio regionale. In caso di richiesta da parte del Comune o dei Comuni territorialmente interessati la competenza è della Giunta regionale.

 

     Art. 10. (Omissis) [18].

 

     Art. 11. (Omissis) [19].

 

     Art. 12.

     1. Le competenze delle Commissioni provinciali di cui all'art. 2 della Legge 29 giugno 1939 n. 1497, sono esercitate dalla Giunta regionale, previo esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, a mezzo di una conferenza di servizi indetta dal Presidente della Giunta stessa.

     2. A tale conferma sono invitati a partecipare:

     a) il membro della Giunta regionale incaricato della materia o suo delegato, con funzioni di presidente;

     b) il soprintendente per i beni ambientali e architettonici competente per territorio, o suo delegato;

     c) il sindaco o i sindaci competenti per territorio, o loro delegati.

     3. A seconda della località da tutelare, è di volta in volta invitato a partecipare alla conferenza un rappresentante del Corpo delle miniere [20].

 

     Art. 13.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più richiesti i pareri degli uffici periferici del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, anche se previsti dalla normativa comunale, che non siano obbligatori agli effetti della legge n. 1089 del 1° giugno 1939.

 

     Art. 14. [21]

     La sub-delega ai comuni delle funzioni di cui all'art. 2 della presente legge avrà effetto, per ognuno di essi, dalla data di nomina della Commissione territorialmente competente in materia di beni ambientali, prevista dal 2° comma dell'art. 5, se anteriore al 29 febbraio 1980 e, in caso contrario, da quest'ultima data.

     Per le funzioni di cui al precedente comma, che riguardino le operazioni di manutenzione di edifici, indicate all'art. 11, la sub-delega avrà effetto dal 1° gennaio 1980.

 

     Art. 15.

     (Soppresso) [22].

 

 

ALLAGATO A

 

     1) Lunigiana: comprendente i comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

     2) Area di Massa e Carrara: comprendente i comuni di Carrara, Fosdinovo, Massa, Montignoso.

     3) Versilia: comprendente i comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Viareggio.

     4) Garfagnana: comprendente i comuni di Camporgiano, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione in Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciano, San Romano Garfagnana, Sillano, Vagli di Sotto, Vergemoli, Villa Collemandina.

     5) Media Valle del Serchio: comprendente i comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico.

     6) Piana di Lucca: comprendente i comuni di Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Villa Basilica.

     7) Val di Nievole: comprendente i comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano.

     8) Area Pistoiese: comprendente i comuni di Abetone, Agliana, Cutigliano, Marliana, Montale, Pistoia, Piteglio, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Quarrata.

     9) Area Pratese: comprendente i comuni di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggia a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio.

     10) Area Fiorentina: comprendente i comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Greve, Impruneta, Lastra a Signa, San Casciano Val di Pesa, Scandicci, Sesto fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia.

     11) Mugello Val di Sieve: comprendente i comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vicchio.

     12) Area Pisana: comprendente i comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano.

     13) Area Livornese: comprendente i comuni di Collesalvetti, Fauglia, Livorno, Lorenzana, Orciano Pisano.

     14) Bassa Val di Cecina: comprendente i comuni di Bibbona, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Guardistalla, Montescudaio, Riparbella, Rosignano Marittimo, Santa Luce.

     15) Alta Val di Cecina: comprendente i comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Volterra.

     16) Val d'Era: comprendente i comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Laiatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Terricciola.

     17) Val d'Arno Inferiore: comprendente i comuni di Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Montopoli Val d'Arno, San Miniato, Santa croce sull'Arno, Santa Maria a Monte.

     18) Bassa Val d'Elsa: comprendente i comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Gambassi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci.

     19) Alta Val d'Elsa: comprendente i comuni di Casole d'Elsa, Colle Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano.

     20) [23] Val d'Arno Superiore: comprendente i comuni di Bucine, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Figline Valdarno, Incisa Val d'Arno, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Val d'Arno, Pian di Scò, Reggello, Rignano sull'Arno, San Giovanni Valdarno, Terranova Bracciolini.

     21) Casentino: comprendente i comuni di Bibbiena, Castel Focognano, Castel San Nicolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Talla.

     22) Val Tiberina: comprendente i comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Piese Santo Stefano, San Sepolcro, Sestino.

     23) Area Aretina Nord: comprendente i comuni di Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi, Civitella in Val di Chiana, Monte San Savino, Subbiano.

     24) Area di Chiana Est: comprendente i comuni di Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana.

     25) Val di Cornia: comprendente i comuni di Campiglia Marittima, Monteverdi Marittimo, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto.

     26) Arcipelago Toscano: comprendente i comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba.

     27) Colline Metallifere: comprendente i comuni di Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Scarlino.

     28) Area Grossetana: comprendente i comuni di Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Grosseto, Scansano, Roccastrada.

     29) Colline dell'Albenga: comprendente i comuni di Capalbio, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Sorano.

     30) Area Senese: comprendente i comuni di Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Siena, Sovicille.

     31) Val di Chiana: comprendente i comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda.

     32) Amiata: comprendente i comuni di Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione d'Orcia, Piancastagniaio, Radicofani, Rocealbenga, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano.

 

 

ALLEGATO B

 

     a) il territorio delle circoscrizioni del comune di Firenze contrassegnate con i numeri 1 e 8;

     b) il territorio delle circoscrizioni del comune di Firenze contrassegnate con i numeri 2 e 3;

     c) il territorio delle circoscrizioni del comune di Firenze contrassegnate con i numeri 4 e 5;

     d) il territorio delle circoscrizioni del comune di Firenze contrassegnate con i numeri 6, 7, 9 e 10;

     e) il territorio delle circoscrizioni del comune di Firenze contrassegnate con i numeri 11, 12, 13 e 14;

     f) il territorio dei comuni di Lastra a Signa, Scandicci e Signa;

     g) il territorio dei comuni di Calenzano, Campi, Fiesole, Sesto Fiorentino e Vaglia;

     h) il territorio dei comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Greve in Chianti, Impruneta, Tavarnelle Val di Pesa, S. Casciano Val di Pesa.

     La delimitazione del territorio del comune di Firenze in circoscrizioni è quella risultante dalla deliberazione n. 1790/966 adottata dal Consiglio comunale di Firenze in data 17 maggio 1976.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 200 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1, con le eccezioni ivi previste e dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Comma abrogato con art. unico L.R. 23 febbraio 1995, n. 21.

[3] Comma abrogato con art. 41 L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

[4] Comma abrogato con art. 41 L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

[5] Comma così modificato con L.R. 19 aprile 1993, n. 24, art. 2, e con art. 41 L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

[6] Comma abrogato con art. 41 L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

[7] Le parole «in ogni Comune» sono state sostituite dalle parole «dal Sindaco» con L.R. 19 aprile 1993, n. 24, art. 3.

[8] Le parole «Commissione per i beni ambientali» sono state sostituite dalle parole «Commissione edilizia integrata» con L.R. 19 aprile 1993, n. 24, art. 3.

[9] Comma così modificato con L.R. 19 aprile 1993, n. 24, art. 3 che ha soppresso le parole «e, per i casi in cui è necessaria la concessione prevista dalla legge 28-1-1977, n. 10 o l'autorizzazione prevista dalla L. 5-8-1978, n. 457, acquisito il relativo parere della Commissione edilizia comunale,».

[10] Le parole «Il Comune» sono state sostituite da «Il Sindaco» con L.R. 19 aprile 1993, n. 24, art. 3.

[11] Le parole «Commissione per i beni ambientali» sono state sostituite dalle parole «Commissione edilizia integrata» con L.R. 19 aprile 1993, n. 24, art. 3.

[12] Le parole «Commissione per i beni ambientali» sono state sostituite dalle parole «Commissione edilizia integrata» con L.R. 19 aprile 1993, n. 24, art. 3.

[13] Le parole «l'organo competente del Comune» sono state sostituite da «il Sindaco» con L.R. 19 aprile 1993, n. 24, art. 3.

[14] Comma così modificato con art. 3 L.R. 19 aprile 1993, n. 24, e con art. unico L.R. 23 febbraio 1995, n. 21.

[15] Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1993, n. 24, art. 4.

[16] Lettera così sostituita dall'art. unico della L.R. 21 febbraio 1997, n. 12.

[17] Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1993, n. 24, art. 5.

[18] Gli articoli 10 e 11 sono stati abrogati con L.R. 19 aprile 1993, n. 24, artt. 6 e 7.

[19] Gli articoli 10 e 11 sono stati abrogati con L.R. 19 aprile 1993, n. 24, artt. 6 e 7.

[20] Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1993, n. 24, art. 8.

[21] Articolo così sostituito con L.R. 25 gennaio 1980, n. 10 (B.U. 1 febbraio 1980, n. 11).

[22] Articolo abrogato con L.R. 10 gennaio 1985, n. 1.

[23] La zona n. 20, denominata Val d'Arno Superiore, con Del. C. 29 gennaio 1980, n. 32, è stata soppressa e sostituita dalle seguenti zone: 20-A) Val d'Arno Superiore Sud, comprendente i comuni di Bucine, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Scò, S. Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini; 20-B) Val d'Arno Superiore Nord, comprendente i Comuni di Figline Valdarno, Incisa Valdarno, Reggello e Rignano sull'Arno.