Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.3 trasporti |
Data: | 08/07/2003 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale). |
Art. 2. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 42/1998. |
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 42/1998. |
Art. 4. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 42/1998. |
Art. 5. Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 42/1998. |
Art. 6. Modifiche all’articolo 10 della l.r.42/1998. |
Art. 7. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 42/1998. |
Art. 8. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 42/1998. |
Art. 9. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 42/1998. |
Art. 10. Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 42/1998. |
Art. 11. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 42/1998. |
Art. 12. Inserimento dell’articolo 16 bis nella l.r. 42/1998. |
Art. 13. Inserimento dell’articolo 16 ter nella l.r. 42/1998. |
Art. 14. Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 42/1998. |
Art. 15. Inserimento dell’articolo 18 bis nella l.r. 42/1998. |
Art. 16. Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 42/1998. |
Art. 17. Inserimento dell’articolo 19 bis nella l.r. 42/1998. |
Art. 18. Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 42/1998. |
Art. 19. Inserimento dell’articolo 20 bis nella l.r. 42/1998. |
Art. 20. Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 42/1998. |
Art. 21. Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 42/1998. |
Art. 22. Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 42/1998. |
Art. 23. Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 42/1998. |
Art. 24. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 42/1998. |
Art. 25. Inserimento dell’articolo 26 bis nella l.r. 42/1998. |
Art. 26. Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 42/1998. |
Art. 27. Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 42/1998. |
Art. 28. Sostituzione dell’articolo 30 della l.r. 42/1998. |
Art. 29. Sostituzione dell’articolo 31 della l.r. 42/1998. |
Art. 30. Sostituzione dell’articolo 32 della l.r. 42/1998. |
Art. 31. Abrogazione di norme. |
Art. 32. Entrata in vigore |
§ 5.3.51 - L.R. 8 luglio 2003, n. 33.
Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale). Abrogazione articolo 17 ter della legge regionale 18 maggio 1982, n.33 (Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime).
(B.U. 10 luglio 2003, n. 28).
Art. 1. Sostituzione dell’articolo 2 della
L’articolo 2 della
“Art. 2. Definizioni.
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) modalità di trasporto: le diverse modalità di esercizio dei servizi di trasporto, quali i servizi automobilistici, ferroviari ed a guida vincolata, lacuali, fluviali, marittimi e aerei;
b) servizi programmati: i servizi di trasporto pubblico individuati dagli enti competenti ed effettuati nelle forme indicate all’articolo 13. I servizi programmati si distinguono in:
1. servizi minimi, di cui all’articolo 16 del
2. servizi aggiuntivi, istituiti per migliorare l’offerta di trasporto pubblico in aggiunta ai servizi minimi;
c) servizi autorizzati: i servizi di trasporto pubblico effettuati da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa ed autorizzati ai sensi dell’articolo 14;
d) sistema integrato dei servizi: il sistema che consente all’utenza di fruire di mezzi di trasporto, di una o più modalità, coordinati ed in coincidenza tra loro;
e) sistema tariffario integrato: la disciplina tariffaria che consente all’utenza di fruire del sistema integrato dei servizi di cui alla lettera d) avvalendosi di un unico titolo di viaggio;
f) infrastruttura di via: la sede, gli impianti e il segnalamento necessari all’esercizio di servizi di trasporto a guida vincolata.”
Art. 2. Sostituzione dell’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
"Art. 3. Oneri finanziari dei servizi di trasporto pubblico.
1. I servizi programmati sono effettuati con oneri a carico degli enti competenti solo nel caso in cui non risultino realizzabili da alcun operatore esclusivamente in base agli introiti delle tariffe stabilite ai sensi della presente legge. In tal caso, i servizi minimi sono finanziati con le risorse regionali di cui all’articolo 6, comma 4, lettera a) ed i servizi aggiuntivi con ulteriori risorse a carico della stessa Regione o degli enti locali.
2. I servizi autorizzati non beneficiano di alcun intervento finanziario della Regione e degli enti locali.”
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
“Art. 5. Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico.
1. La Giunta regionale, con riferimento alle risorse regionali per il trasporto pubblico locale individuate nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) di cui all’articolo 9 della
2. Il programma, in coerenza con le previsioni del PIT, definisce gli obiettivi da perseguire e gli indirizzi da realizzare nello sviluppo delle politiche per il governo del trasporto pubblico locale con riferimento:
a) all’individuazione dei servizi minimi e ai relativi standard di qualità, da effettuare nel rispetto del principio di garanzia di accessibilità al territorio, nonché all’attribuzione alle province ed alla Regione delle risorse per la realizzazione dei medesimi;
b) all’individuazione e all’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 6, comma 4, lettera d);
c) all’utilizzazione delle risorse da destinare agli investimenti;
d) all’integrazione anche modale dei servizi di competenza regionale e locale, tra loro e con quelli di competenza statale;
e) alla determinazione delle discipline tariffarie integrate da applicare ai servizi di competenza regionale e degli enti locali;
f) al dimensionamento dei lotti dei servizi da affidare attraverso le procedure concorsuali;
g) all’organizzazione dei servizi nelle aree a domanda debole e di quelli da effettuare con le modalità di cui all’articolo 14, commi 4 e 5, del
h) al sistema di conoscenza, valutazione, monitoraggio e controllo del trasporto pubblico;
i) all’informazione all’utenza;
l) ai contenuti della carta dei servizi ed ai correlati obblighi a tutela dell’utenza.
3. Il programma determina inoltre le risorse da destinare:
a) al sistema del trasporto pubblico, suddivise per le diverse modalità in spese di esercizio e spese di investimento;
b) allo sviluppo e all’integrazione dell’offerta di trasporto pubblico nell'area metropolitana definita ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 1 marzo 2000, n. 130;
c) agli interventi per lo sviluppo della mobilità sostenibile e alla partecipazione agli investimenti programmati nei piani urbani della mobilità.
4. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio sulla situazione del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle azioni di governo sviluppate ed al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti.”
Art. 4. Sostituzione dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
“Art. 6. Individuazione dei servizi programmati e delle relative risorse. Procedimento.
1. Ciascuna provincia promuove, tramite apposita conferenza, un.intesa preliminare fra gli enti locali volta a definire le proposte provinciali relative alle determinazioni oggetto dell’intesa di cui al comma 5 per l’ambito territoriale di competenza, nonché i criteri di riparto delle risorse regionali per la realizzazione dei servizi minimi.
Ai fini di cui al comma 7, lettera d), la conferenza individua altresì i lotti da porre a gara, perseguendo la gestione associata a livello della sua massima dimensione territoriale. Il documento di convocazione della conferenza si conforma agli indirizzi contenuti nel programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico di cui all’articolo 8; in assenza di quest'ultimo, il documento di convocazione della conferenza costituisce indirizzo ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera a). Alla conferenza partecipano tutti gli enti locali competenti in relazione ai servizi programmati nell'ambito provinciale.
2. La Giunta provinciale recepisce con deliberazione l’intesa di cui al comma 1. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, la Giunta provinciale, dando conto delle relative ragioni, formula e approva con deliberazione la proposta relativa alle determinazioni oggetto dell’intesa di cui al comma 5.
3. Le proposte provinciali sono trasmesse alla Giunta regionale nel termine perentorio da questa indicato. Entro il medesimo termine la Giunta regionale acquisisce altresì le proposte delle organizzazioni sindacali confederali e delle associazioni dei consumatori.
4. La Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi stabiliti nel programma regionale di cui all’articolo 5 e sulla base delle proposte provinciali, nonché tenuto conto delle risorse destinate alle spese di esercizio di cui all’articolo 5, comma 3, approva una proposta complessiva, concernente:
a) la rete, la quantità e gli standard di qualità dei servizi minimi che debbono essere realizzati, nonché la ripartizione, i tempi, le condizioni e le modalità di erogazione delle risorse regionali destinate all’esercizio dei servizi stessi, anche tramite concessione di lavori pubblici ai sensi dell’articolo 16, commi 9 e 10;
b) i criteri di riduzione proporzionale delle risorse di cui alla lettera a), da applicare nel caso in cui i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi non vengano raggiunti, fermo restando che, a parità dei livelli di servizio stabiliti, le eventuali economie realizzate rimangono nella disponibilità dell’ente a cui sono state attribuite per il periodo di cui alla lettera g), con il vincolo di destinazione al trasporto pubblico locale;
c) la rete, la quantità e gli standard di qualità dei servizi aggiuntivi e le risorse che gli enti si impegnano a destinare alla realizzazione dei medesimi, anche tramite concessione di lavori pubblici ai sensi dell’articolo 16, commi 9 e 10;
d) le ulteriori risorse regionali, complessivamente non superiori all’1 per cento delle risorse di cui alla lettera a), da destinare alla Regione ed alle province, nonché le attività da realizzare con le risorse medesime al fine di supportare l’esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale; tra tali attività è ricompresa la promozione della partecipazione dell’utenza alla programmazione ed alla verifica sulla esecuzione dei servizi;
e) i criteri di riduzione delle risorse attribuite ai sensi della lettera d) da applicare qualora le attività previste non siano svolte;
f) i criteri di riduzione delle risorse di cui alla lettera a), in relazione al mancato rispetto delle clausole essenziali di cui all’articolo 16, comma 7;
g) il periodo di validità delle determinazioni oggetto della proposta.
5. La Giunta regionale convoca una conferenza per il raggiungimento dell’intesa sulla proposta di cui al comma 4. Alla conferenza partecipano le province e gli altri enti locali impegnati a destinare proprie risorse per la realizzazione dei servizi aggiuntivi, secondo quanto definito nelle proposte di cui al comma 3. L’intesa deve essere raggiunta entro sessanta giorni dalla data di apertura della conferenza.
6. La Giunta regionale recepisce con deliberazione l’intesa di cui al comma 5 e provvede alla definizione dei servizi programmati di propria competenza. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa nel termine di cui al comma 5, la Giunta regionale, dando conto delle relative ragioni, provvede con deliberazione:
a) alla definizione dei servizi programmati di propria competenza, previo raggiungimento dell’intesa con le regioni interessate in caso di servizi interregionali;
b) al riparto tra la Regione e le province delle risorse da destinare alla realizzazione dei servizi minimi e di quelle di cui al comma 4, lettera d), ed alla determinazione delle relative condizioni e modalità di erogazione;
c) alla definizione dei criteri di cui al comma 4 lettere b), e), ed f);
d) all’individuazione del periodo di validità delle determinazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
7. Ciascuna provincia, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 6 provvede:
a) alla individuazione dei servizi programmati di competenza provinciale e degli altri enti locali esercenti i servizi programmati;
b) alla ripartizione delle risorse regionali destinate alla realizzazione dei servizi minimi, nonché delle eventuali risorse provinciali destinate alla realizzazione di servizi aggiuntivi;
c) all’eventuale aggiornamento dei contratti di servizio in essere, secondo le clausole previste nei contratti stessi;
d) alla definizione della dimensione dei lotti da porre a gara, per i servizi di competenza propria e degli altri enti locali.”
Art. 5. Sostituzione dell’articolo 8 della
1. L’articolo 8 della
“Art. 8. Programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico.
1. La provincia, in attuazione del programma regionale dei servizi di trasporto pubblico e del PTC, approva il programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico dopo aver svolto una fase di concertazione con le parti sociali, gli enti locali e le associazioni dei consumatori.
2. Il programma provinciale dispone per un arco di tempo pari a quello del programma regionale di cui all’articolo 5 e definisce fra l’altro:
a) gli indirizzi per la individuazione dei servizi minimi di competenza provinciale e degli enti locali, nonché per la quantificazione delle eventuali risorse proprie da destinare ai servizi aggiuntivi, ai fini della formulazione dell’intesa preliminare di cui all’articolo 6, comma 1;
b) gli indirizzi di riparto ed utilizzo delle risorse regionali e di quelle aggiuntive provinciali;
c) gli indirizzi e i criteri per la individuazione dei lotti da affidare attraverso le procedure concorsuali;
d) gli indirizzi per la realizzazione di investimenti nel settore del trasporto pubblico locale;
e) gli indirizzi per la determinazione delle discipline tariffarie.”
Art. 6. Modifiche all’articolo 10 della l.r.42/1998.
1. Il comma 1 dell’articolo 10 della
“1. Sono di competenza della Regione, allo scopo di assicurarne l’esercizio unitario a livello regionale, tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico ferroviari, marittimi ed aerei di cui al
2. Al comma 2, dell’articolo 10, della
Art. 7. Modifiche all’articolo 11 della
1. Il comma 2 dell’articolo 11 della
“2. Qualora i servizi interessino il territorio di più di una provincia, la competenza è attribuita alla provincia ove si svolge il percorso prevalente, purché nel suo territorio siano previste fermate. Le modifiche d’esercizio delle linee interprovinciali sono stabilite sentite le province interessate. Qualora i servizi si svolgano nell’ambito di due comuni limitrofi, la competenza è attribuita alla provincia quando colleghino tra loro i due capoluoghi, oppure uno dei due comuni con la stazione ferroviaria ubicata nel territorio dell’altro.”
Art. 8. Modifiche all’articolo 12 della
1. L’articolo 12 della
“Art. 12. Funzioni del comune.
1. Sono attribuite al comune tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico che:
a) si svolgono interamente nell’.ambito del comune stesso;
b) si svolgono nell’.ambito di due comuni limitrofi, purché non colleghino tra loro i due capoluoghi, oppure uno dei due comuni con la stazione ferroviaria ubicata nel territorio dell’altro.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la competenza sui servizi è attribuita al comune ove si svolge il percorso prevalente.”
Art. 9. Sostituzione dell’articolo 14 della
1. L’articolo 14 della
“Art. 14. Servizi di trasporto pubblico autorizzati.
1. I servizi autorizzati sono effettuati da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa. Non possono essere autorizzati servizi in concorrenza con i servizi programmati.
2. L’esercizio dei servizi autorizzati è disciplinato con regolamento dell’ente competente ai sensi degli articoli 10, 11 e 12; l’autorizzazione è rilasciata, su richiesta dell’impresa interessata, sulla base del programma di esercizio dei servizi. In attesa del regolamento l’autorizzazione è rilasciata nel rispetto del presente articolo.”
Art. 10. Sostituzione dell’articolo 15 della
1. L’articolo 15 della
“Art. 15. Contratto di servizio.
1. I servizi programmati sono regolati da contratto di servizio, da stipulare nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 19,
La violazione dell’obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro autoferro-tranvieri e ferrovieri, di cui all’articolo 19, comma 3, lettera l)
2. Il periodo di validità del contratto di servizio non può essere inferiore a tre anni né superiore a nove, nei casi di affidamento a seguito di espletamento di procedure concorsuali. Per i servizi ferroviari e per quelli a guida vincolata in sede propria il periodo di validità è determinato in misura non superiore a dodici anni.
3. Il contratto di servizio prevede l’obbligo del gestore uscente di trasferire al nuovo gestore, al termine del contratto, i beni di cui all’articolo 16, comma 2, lettera c). Per tale trasferimento è corrisposto un prezzo ragguagliato al valore di mercato dei beni stessi. Nel caso in cui non si pervenga ad un accordo fra le parti sul corrispettivo, nelle more della definizione giudiziale della controversia sul loro valore, i beni sono messi immediatamente a disposizione del nuovo gestore dietro pagamento di un corrispettivo provvisorio determinato dall’ente competente, nonché dietro prestazione di idonee garanzie per il pagamento di un eventuale conguaglio. Per i beni di proprietà di terzi è garantito, ove non escluso dal contratto tra gestore e terzo, il subentro del nuovo gestore alle stesse condizioni, per tutta la durata del rapporto in atto.
4. Il contratto di servizio prevede inoltre l’obbligo di revisione nel caso in cui siano concessi finanziamenti per spese di investimento in corso di esecuzione del contratto medesimo.
5. Il contratto di servizio può essere stipulato:
a) senza oneri;
b) con oneri a carico del soggetto gestore del servizio;
c) con oneri a carico della pubblica amministrazione, determinati tenendo conto degli eventuali finanziamenti pubblici di cui all’articolo 20.”
Art. 11. Sostituzione dell’articolo 16 della
1. L’articolo 16 della
“Art. 16. Affidamento dei servizi.
1. La Regione e gli enti locali affidano i servizi programmati di trasporto pubblico locale utilizzando di preferenza le procedure ristrette di cui al
b) del medesimo
2. L’affidamento dei servizi avviene per lotti determinati preventivamente da parte dell’ente competente che individua inoltre, ai fini dell’articolo 18, comma 2, del
a) il personale da trasferire;
b) la rete dei servizi minimi ed aggiuntivi e le relative risorse finanziarie;
c) gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali, essenziali per l’effettuazione del servizio;
d) la struttura tariffaria.
3. Sono classificabili beni essenziali:
a) il materiale rotabile ed i veicoli adibiti al trasporto;
b) le infrastrutture di via;
c) i depositi;
d) le officine, nel caso di servizi a guida vincolata e negli altri casi stabiliti con la definizione dei lotti di gara;
e) le aree destinate a servizi di stazione ferroviaria;
f) le autostazioni;
g) gli impianti di fermata.
4. L’individuazione dei beni essenziali è effettuata nell’.ambito delle tipologie di cui al comma 3, in relazione alla situazione specifica di ciascun lotto, al fine di assicurare condizioni di effettiva concorrenza fra le imprese.
5. Il bando di gara prevede l’obbligo per l’aggiudicatario di acquisire i beni di cui al comma 2 lettera c). Il trasferimento avviene a titolo di proprietà o ad altro titolo, sulla base delle indicazioni del gestore uscente, espresse almeno dodici mesi prima della scadenza del contratto, su richiesta dell’ente competente.
6. La Giunta regionale approva, tenendo conto delle diverse modalità di esercizio, schemi tipo degli atti di gara e del contratto di servizio, che possono essere adottati, con i necessari adeguamenti, da parte degli enti locali.
7. La Giunta regionale individua altresì le clausole essenziali degli atti di gara e del contratto di servizio, inderogabili ai fini dell’attribuzione dei finanziamenti di cui all’articolo 6, comma 4, lettera a), al fine di garantire omogeneità di trattamento sul territorio regionale per quanto riguarda in particolare:
a) i livelli minimi di qualità del servizio;
b) il rispetto degli obblighi di informazione nei confronti dell’osservatorio di cui all’articolo 21 per gli aspetti tecnici ed economici delle reti esercite;
c) le modalità di svolgimento delle gare, ivi compresi i requisiti di ammissione, gli elementi di valutazione e le previsioni concernenti il subappalto e la manutenzione dei beni mobili;
d) la gestione dei contratti di servizio;
e) l’impegno alla piena attuazione delle determinazioni definite ai sensi dell’articolo 18 bis, comma 2.
8. Gli enti di cui al comma 1 che decidono di mettere a gara in un unico lotto servizi di competenza di enti diversi, ricorrono alla stipula di convenzioni ai sensi dell’articolo 22.
9. Nel caso in cui l’affidamento dei servizi da realizzare su infrastruttura di trasporto costituisca oggetto di concessione di lavori pubblici, ai sensi della
10. Nel caso in cui l’infrastruttura di trasporto sia parzialmente realizzata tramite concessione di lavori pubblici, i servizi di trasporto afferenti l’infrastruttura e quelli correlati svolti con altre modalità, possono essere affidati attraverso la medesima concessione, al fine di garantire l’unitarietà della gestione. Per i servizi correlati il limite di cui al comma 2 può essere elevato fino a coincidere con la durata residua della concessione.”
Art. 12. Inserimento dell’articolo 16 bis nella
1. Dopo l’articolo 16 della
“Art. 16 bis. Soggetti ammessi a partecipare alle gare per l’affidamento dei servizi.
1. Sono ammessi a partecipare alla gara, purchè in possesso dei requisiti di cui all’articolo 16 ter, i seguenti soggetti:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituite a norma della
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nella fornitura di servizi di trasporto al pubblico per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), che, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprima l’offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, di seguito indicate come “associazioni temporanee di imprese”;
e) i consorzi di concorrenti, di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615 ter del codice civile;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del
2. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un.associazione temporanea di imprese o consorzio di cui al comma 1, lettere d) ed e), ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi abbiano partecipato in associazione o consorzio. A tal fine, i consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, ferma restando la responsabilità solidale del consorzio, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
3. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno le associazioni o i consorzi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, non è consentita l’associazione anche in partecipazione o l’associazione temporanea di imprese, concomitante o successiva all’aggiudicazione della gara. E’ vietata altresì qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee di imprese e dei consorzi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
5. La violazione della disposizione di cui al comma 4 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione delle imprese dalle nuove gare relative ai medesimi appalti.
6. L’offerta delle imprese riunite in associazioni temporanee determina la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto aggiudicatore.
7. Il mandato conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l’impresa capogruppo; il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti del soggetto aggiudicatore.
8. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto aggiudicatore per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo la conclusione del rapporto; fino alla estinzione di ogni rapporto il soggetto aggiudicatore, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.
9. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
10. In caso di fallimento dell’impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, il soggetto aggiudicatore ha la facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dai commi 7, 8 e 9, purché abbia i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, ovvero di recedere dall’appalto.
11. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un.impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l’impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione dell’appalto direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purché siano rispettati i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.
12. Quando la gara sia aggiudicata ad un consorzio di cui al comma 1, lettere b), c) ed e) per il quale dal contratto consortile è previsto lo scioglimento in data anteriore a quella di cessazione del servizio messo a gara, la stipula del contratto di servizio è condizionata alla proroga del contratto consortile per tutto il periodo di durata del contratto di servizio, compreso l’eventuale periodo di proroga previsto nel capitolato speciale d’appalto.
13. Il bando di gara può stabilire, ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 93/38/CEE (Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni), l'obbligo, per i soggetti di cui al comma 1, lettere, b), c), d), e) ed f), di costituire un consorzio in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, con impegno ad operare in modo unitario nello svolgimento del contratto di servizio, ferma restando la responsabilità solidale dei soggetti partecipanti al consorzio nei confronti del soggetto aggiudicatore. In tal caso l’offerta contiene l’impegno a costituire un consorzio in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, ovvero a costituire una società per azioni o una società a responsabilità limitata. Nel caso di consorzi di cui alle lettere b), c) ed e) il consorzio, con le caratteristiche di cui al presente comma, è costituito fra tutti i singoli consorziati per conto dei quali il consorzio ha partecipato alla gara, senza che ciò escluda la responsabilità di quest'ultimo.”
Art. 13. Inserimento dell’articolo 16 ter nella
1. Dopo l’articolo 16 bis della
“Art. 16 ter. Requisiti di partecipazione alle gare.
1. La partecipazione alla gara è subordinata al possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel relativo bando, redatto in conformità a quanto disposto dall’articolo 18, comma 2, lettera a) del
2. Per i soggetti di cui all’articolo 16 bis, comma 1, lettere d), e) ed f), i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi debbono essere posseduti dalla mandataria, o da una delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre o facenti parte del gruppo, nella misura minima del 50 per cento; la restante quota deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, o dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre o facenti parte del gruppo, ciascuna nella misura minima del 20 per cento.
3. Per i consorzi di cui all’articolo 16 bis, comma 1, lettere b) e c), che partecipano alla gara per conto delle consorziate, i requisiti tecnico-organizzativi debbono essere posseduti cumulativamente dalle consorziate per le quali il consorzio concorre, da ciascuna nella misura minima del 20 per cento; i requisiti di capacità economico-finanziaria debbono essere posseduti in proprio dal consorzio, salvo quanto stabilito dal comma 4 per i consorzi costituiti da meno di cinque anni.
4. Per i consorzi stabili, di cui all’articolo 16 bis, comma 1, lettera c), che intendano eseguire direttamente il servizio, i requisiti economico-finanziari devono essere posseduti dal consorzio, e quelli tecnico-organizzativi possono essere posseduti dalle consorziate. Se il consorzio è costituito da meno di cinque anni, anche i requisiti economico-finanziari possono essere posseduti complessivamente dalle singole imprese consorziate.
5. I soggetti di cui ai commi 2 e 3, che possiedono la totalità dei requisiti nella percentuale ivi prescritta, possono associare al raggruppamento o indicare come consorziate esecutrici anche altre imprese in possesso di requisiti in misura inferiore al 20 per cento.
6. In sede di offerta le associazioni temporanee di imprese, i GEIE ed i consorzi di cui all’articolo 16 bis, comma 2, lettere b), c) ed e), debbono indicare le parti del servizio che saranno espletate dalle singole imprese facenti parte dell’associazione ovvero dalle singole consorziate partecipanti alla gara. Il servizio non può essere eseguito in misura superiore alla percentuale dei requisiti tecnico-organizzativi dichiarati ai fini della partecipazione.”
Art. 14. Sostituzione dell’articolo 17 della
1. L’articolo 17 della
“Art. 17. Subaffidamento dei servizi di trasporto pubblico.
1. Ai fini della presente legge costituisce “subaffidamento” il subappalto di una quota delle linee o della rete dei servizi di trasporto oggetto dell’appalto.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 18 della
3. Ulteriori incrementi di servizio in subaffidamento, rispetto a quanto definito al comma 2, per le gare successive alla prima, qualora si rendano necessari, comportando modifiche al capitolato speciale di appalto, saranno concertate ad un tavolo appositamente istituito dalla Giunta regionale.
4. Il soggetto affidatario dei servizi può inoltre, previa autorizzazione dell’ente affidante o concedente, subaffidare i servizi di trasporto pubblico oggetto del contratto di servizio per far fronte ad esigenze straordinarie e per un periodo massimo pari a sei mesi, rinnovabile una sola volta.
5. Fermo restando che il soggetto affidatario rimane unico responsabile del servizio nei confronti del soggetto affidante, il rapporto di subaffidamento, fra il soggetto affidatario ed il subaffidatario, è disciplinato da contratto, da stipulare nel rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio.
6. Limitatamente alla prima gara il soggetto affidatario può procedere al subaffidamento per quote di servizi, da svolgersi in condizioni di domanda debole identificate nel bando di gara, per percorrenze pari a quelle previste nei subaffidamenti, autorizzati dalla pubblica amministrazione, in atto alla data d.entrata in vigore della presente legge. In tal caso le quote di subaffidamento in atto concorrono al raggiungimento del limite di subaffidamento autorizzabile ai sensi del comma 2.”
Art. 15. Inserimento dell’articolo 18 bis nella
1. Dopo l’articolo 18 della
“Art. 18 bis. Procedure per il trasferimento del personale dall’impresa cessante all’impresa subentrante.
1. Gli enti affidanti, non appena reso noto l’atto con cui si determinano i lotti da mettere a gara, effettuano una ricognizione, per quantità e tipologia, del personale dei vari settori aziendali collegati al trasporto pubblico locale da attribuire a ciascun nuovo lotto. I risultati di tale ricognizione, che deve assicurare la piena tutela occupazionale, sono comunicati alle imprese ed alle organizzazioni sindacali di categoria, nonché alla Regione, al fine di verificare la congruenza tra il personale assegnato ai lotti e quello complessivamente impiegato nel settore.
2. Le imprese, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, sentite le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali e i sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate, indicano, con riferimento a ciascun lotto, il numero e le qualifiche del personale che si impegnano a trasferire al nuovo gestore. Tali documenti sono siglati, anche nell’ipotesi di mancato accordo del quale è dato atto, dalle rappresentanze sindacali sentite, e sono inviati all’ente affidante. Quest'ultimo, nel caso di accordo tra imprese e sindacati, verificata la congruità della proposta, la approva rendendola irrevocabile. In caso di mancato rispetto del termine sopraindicato, o in caso non si raggiunga un accordo, l’ente affidante, verificata nella seconda ipotesi la inconciliabilità delle rispettive posizioni, approva e rende definitiva la ricognizione di cui al comma 1, con conseguente obbligo per l’azienda di trasferire tutto il personale ivi indicato.
3. L’impegno all’assunzione del personale, come definito ai sensi del comma 2, è sancito, sulla base di espressa previsione del bando di gara, nel capitolato speciale d'appalto, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 15 comma 1.”
Art. 16. Sostituzione dell’articolo 19 della
1. L’articolo 19 della
“Art. 19. Affidamento di servizi straordinari, sperimentali e per motivi di urgenza.
1. Regione, province e comuni possono stipulare contratti di servizio di valore stimato inferiore alle soglie comunitarie con imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente:
a) per motivi straordinari ed a fini sperimentali, previo espletamento di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, a cui sono invitate almeno tre imprese;
b) per motivi di urgenza debitamente documentati, anche a seguito di affidamento diretto.
2. I contratti di cui al comma 1 hanno validità non superiore a sei mesi e sono rinnovabili una sola volta.”
Art. 17. Inserimento dell’articolo 19 bis nella
1. Dopo l’articolo 19 della
“Art. 19 bis. Disciplina tariffaria dei servizi programmati.
1. La Giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, un sistema tariffario integrato di livello regionale, per l’accesso ai servizi di ogni modalità di trasporto e per l’integrazione tra servizi urbani ed extraurbani.
2. La Giunta regionale definisce inoltre con deliberazione le procedure e le modalità per:
a) l’accessibilità ai titoli di viaggio da parte dell’utenza;
b) il recepimento nei capitolati e nei contratti di servizio dell’obbligo da parte dell’affidatario dell’utilizzo della struttura tariffaria regionale in aggiunta alla struttura tariffaria prevista dall’ente competente per lo specifico lotto;
c) la ripartizione degli introiti secondo il principio dell’effettivo utilizzo da parte dell’utenza;
d) la valutazione ed il controllo dei risultati delle politiche tariffarie e della redditività dei servizi.
3. La provincia definisce un sistema tariffario integrato per i servizi urbani ed extraurbani valido per i lotti in cui è suddivisa la rete provinciale dei servizi e ne prevede il recepimento nei relativi capitolati di gara e nei contratti di servizio unitamente ai criteri per la ripartizione degli introiti tra i gestori, secondo il principio dell’effettivo utilizzo da parte dell’utenza.
4. La Regione e le province, per i sistemi tariffari di competenza di cui ai commi 1 e 3, determinano:
a) le tabelle polimetriche unificate per i titoli aventi validità di percorso;
b) le tariffe da applicare per i titoli integrati di cui ai commi 1 e 3.
5. Fatto salvo quanto stabilito ai commi 1 e 3 , gli enti competenti definiscono nei contratti di servizio il sistema tariffario e gli eventuali meccanismi di modificazione dello stesso. In ogni caso sono previsti biglietti di corsa semplice e biglietti di abbonamento mensile, aventi validità di percorso o a tempo su una determinata area. I biglietti di corsa semplice sono posti in vendita anche a bordo dei mezzi di trasporto, con eventuale maggiorazione del prezzo nel rispetto dell’importo massimo stabilito dagli enti competenti.
6. I titoli di cui al comma 5 sono validi per lo spostamento a cui si riferiscono, indipendentemente dal gestore che abbia provveduto al loro rilascio e le relative tariffe sono calcolate secondo l’istradamento di minore lunghezza; lo spostamento può essere effettuato anche su più linee, in sequenza tra loro.
7. Per i titoli aventi validità di percorso, le tabelle polimetriche sono approssimate per classi chilometriche differenziate in relazione alla distanza; le tariffe crescono in relazione alla distanza, mentre la tariffa chilometrica unitaria decresce.
8. Gli enti competenti possono istituire titoli di viaggio caratterizzati da prestazioni ridotte rispetto ai corrispondenti titoli ordinari, da riservare a particolari categorie di utenza. La percentuale di riduzione della tariffa di tali titoli è stabilita in proporzione alle minori prestazioni rispetto a quelle del corrispondente titolo ordinario.
9. Ulteriori titoli di viaggio rispetto a quelli stabiliti ai sensi del comma 5, anche combinati con altre prestazioni o servizi, possono essere posti in vendita dai soggetti gestori, a seguito della presentazione di domanda all’ente competente. La domanda individua il titolo di viaggio e le relative tariffe e si considera accolta qualora non si comunichi all’interessato un espresso provvedimento di diniego entro trenta giorni dalla data di ricevimento.
10. I titoli di viaggio di cui al presente articolo possono essere posti in vendita a favore di particolari categorie di utenza con sconti speciali, o rilasciati gratuitamente, previa stipula di apposita convenzione con i soggetti gestori, concernente il rimborso delle relative minori entrate.
11. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può disporre l’impiego di determinati sistemi di riscossione automatizzata dei titoli di viaggio tramite l’utilizzo di specifiche carte multifunzione, assumendo a proprio carico gli eventuali maggiori oneri contrattuali.”
Art. 18. Sostituzione dell’articolo 20 della
1. L’articolo 20 della
“Art. 20. Finanziamenti pubblici.
1. I finanziamenti pubblici per gli interventi di cui all’articolo 5, comma 3 possono essere concessi:
a) per i beni immobili e le infrastrutture, esclusivamente a favore degli enti territoriali;
b) per i beni mobili e le tecnologie, anche a favore dei gestori del servizio.
2. Le risorse regionali destinate agli investimenti sono attribuite, nel rispetto degli indirizzi stabiliti nel programma regionale di cui all’articolo 5, con deliberazione della Giunta regionale.”
Art. 19. Inserimento dell’articolo 20 bis nella
1. Dopo l’articolo 20 della
“Art. 20 bis. Vincolo di destinazione e trasferimento dei beni acquisiti o ammodernati con finanziamenti pubblici.
1. I beni, sia mobili che immobili, strumentali alla effettuazione dei servizi di trasporto pubblico acquisiti o ammodernati con finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 20, sono gravati dal vincolo di destinazione al trasporto pubblico locale. Tali beni non possono essere ceduti a terzi, né sottratti alla loro destinazione, se non alle condizioni di cui alla presente legge.
2. Il provvedimento di finanziamento individua lo specifico servizio a cui i beni sono destinati e la durata del vincolo. Per i beni mobili il vincolo è fissato in un periodo da otto a quaranta anni, in relazione alla natura del bene ed all’ammontare del finanziamento concesso; per i beni immobili il vincolo è perpetuo.
3. In relazione ai beni vincolati ai sensi del comma 1:
a) gli enti territoriali sono tenuti a porre i beni a disposizione del soggetto gestore del servizio a cui i beni medesimi sono destinati. Il bando di gara e il capitolato speciale d.appalto indicano i beni destinati al servizio e le condizioni economiche di utilizzo dei medesimi;
b) il gestore del servizio è tenuto a porre i beni strumentali alla effettuazione dei servizi a disposizione del subentrante, nelle forme e secondo le modalità definite nel provvedimento di finanziamento. A tal fine il bando di gara sancisce l’impegno all’acquisizione dei beni da parte del subentrante e determina le relative condizioni economiche, nei casi in cui manchi un valore di mercato. In caso di trasferimento dei beni in proprietà, il prezzo di vendita è determinato decurtando dal valore commerciale la parte di finanziamento non ancora ammortizzata, che costituisce finanziamento pubblico a favore del soggetto acquirente. Il nuovo gestore subentra al precedente nelle obbligazioni verso la pubblica amministrazione relative al bene trasferito ed è tenuto al rispetto dei vincoli di cui al presente articolo.
4. L’ente competente può altresì autorizzare la vendita di beni mobili ad altri soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale in Toscana, a condizione che questi li utilizzino per la gestione dei servizi medesimi e che si impegnino a subentrare nelle obbligazioni del cedente stabilite ai sensi del presente articolo. Contestualmente alla autorizzazione, è individuato lo specifico servizio a cui i beni sono destinati. Il prezzo di vendita dei beni è determinato ai sensi del comma 3, lettera b).
5. L’ente competente può autorizzare la vendita o il mutamento di destinazione d.uso dei beni vincolati che risultino non più necessari alla prestazione del servizio:
a) in caso di beni immobili, previo recupero di una percentuale sul prezzo di mercato, pari alla percentuale di finanziamento rispetto al prezzo di acquisto;
b) in caso di beni mobili, previo recupero dei finanziamenti erogati e non ancora ammortizzati.
6. In caso di beni di proprietà degli enti locali, l’autorizzazione è rilasciata dall’ente erogatore del beneficio.
7. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi a condizione che i beneficiari costituiscano sugli immobili acquisiti un vincolo di destinazione al trasporto pubblico locale a favore del soggetto erogatore del beneficio, da registrare e trascrivere nei registri immobiliari a cura e spese dei beneficiari.
8. L’eventuale variante agli strumenti urbanistici comunali conseguente al vincolo di cui al comma 7 segue le procedure di cui all’articolo 40, commi 3, 4, 5, 6 e 7, della
Art. 20. Sostituzione dell’articolo 22 della
1. L’articolo 22 della
“Art. 22. Esercizio associato delle funzioni amministrative in materia di trasporti.
1. Gli enti locali possono individuare forme associate di esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi in materia di trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle attività di:
a) espletamento delle procedure concorsuali per l’individuazione del gestore dei servizi di trasporto, nonché per la stipula e la gestione dei relativi contratti;
b) controllo, vigilanza e monitoraggio dei servizi di trasporto;
c) supporto alle attività di programmazione della mobilità, del servizio di trasporto pubblico e delle relative politiche tariffarie.
2. L’esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1 avviene sulla base di apposite convenzioni che prevedono la costituzione di uffici comuni, oppure la delega di funzioni degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, ovvero la costituzione di un consorzio, secondo il vigente ordinamento degli enti locali.
3. La Regione incentiva l’esercizio associato delle funzioni di cui al comma 1.
4. La Regione può stipulare accordi e convenzioni per l’esercizio coordinato delle funzioni proprie e di quelle degli enti locali.”
Art. 21. Sostituzione dell’articolo 23 della
1. L’articolo 23 della l.r.42/1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 23. Obblighi dei gestori dei servizi di trasporto pubblico e sanzioni.
1. La Giunta regionale, distintamente per ciascuna modalità di trasporto, stabilisce con regolamento da approvare entro il 30 settembre 2003 gli obblighi a cui devono attenersi a tutela dell’utenza i soggetti gestori dei servizi, relativamente a:
a) l’adozione, la pubblicazione e la diffusione della carta aziendale dei servizi di trasporto, di cui all’articolo 26;
b) l’adozione delle misure atte a garantire l’informazione al passeggero a terra ed a bordo dei mezzi di trasporto;
c) la tenuta del diario di regolarità del servizio;
d) la tenuta del diario di bordo;
e) l’adozione delle misure atte a garantire la fruibilità del servizio di trasporto da parte dell’utenza;
f) le modalità per l’utilizzazione di autobus destinati al servizio di linea in servizi di noleggio con conducente;
g) l’apposizione sui mezzi del marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali approvato con deliberazione della Giunta regionale;
h) le modalità di gestione dei reclami inoltrati dall’utenza;
i) l’accesso, da parte del personale incaricato delle funzioni di vigilanza ai sensi dell’articolo 24, alle vetture, ai depositi, alle officine e, relativamente ai servizi programmati, alla documentazione relativa ai servizi effettuati in esecuzione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione, nonché le modalità di invio dei dati necessari allo svolgimento delle funzioni di vigilanza;
l) i criteri di produzione dei dati di soddisfazione dell’utenza relativamente ai servizi programmati;
m) le misure atte a garantire adeguate condizioni igieniche dei mezzi e dei locali funzionali all’espletamento del servizio, relativamente ai servizi autorizzati;
n) il rispetto del programma di esercizio assentito, relativamente ai servizi autorizzati.
2. Il ritardo non superiore a trenta giorni nella pubblicazione e diffusione della carta aziendale dei servizi rispetto al termine prescritto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00. Il ritardo superiore a trenta giorni comporta omissione degli obblighi di pubblicazione e diffusione della carta aziendale dei servizi e dà luogo all’applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 9.000,00. Nel caso di mancato rispetto dello schema di cui all’articolo 26 comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.
3. L’omissione, la difformità o l’incompletezza delle informazioni al passeggero, di cui al comma 1, lettera b), comporta, con riferimento a ciascuna unità informativa individuata nel regolamento, l’applicazione della sanzione amministrativa:
a) da euro 500,00 a euro 3.000,00 in caso di omissione;
b) da euro 250,00 a euro 1.500,00 in caso di incompletezza;
c) da euro 150,00 a euro 900,00 in caso di difformità.
4. La omessa tenuta del diario della regolarità comporta l’adozione della sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. In caso di irregolare tenuta si applica la sanzione da euro 200,00 a euro 1.200,00.
5. La omessa adozione del diario di bordo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 30.000,00. In caso di mancata tenuta a bordo del mezzo di trasporto si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00; in caso di irregolare tenuta del diario si applica la sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00.
6. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera e), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.
7. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera f), e lettera i), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
8. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 lettera g) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa:
a) da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00 in caso di omessa apposizione, con riferimento a ciascun mezzo di trasporto;
b) da euro 500,00 a euro 3.000,00 in caso di apposizione incompleta rispetto ai punti di apposizione individuati dal regolamento per ciascun mezzo.
9. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera h), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 300,00 per ogni mancata o ritardata risposta.
10. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera l), comporta l’applicazione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
11. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera m), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 1.500,00.
12. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera n), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 1.200,00.”
Art. 22. Sostituzione dell’articolo 24 della
1. L’articolo 24 della
“Art. 24. Vigilanza.
1. Le funzioni relative alla vigilanza sui servizi di trasporto sono esercitate dagli enti competenti tramite proprio personale munito di apposita tessera di riconoscimento.
2. Le funzioni di vigilanza sono altresì esercitate, assicurando il necessario coordinamento tra enti, dalla Regione per la generalità dei servizi effettuati in Toscana, nonché dalle province per la generalità dei servizi effettuati in ambito provinciale.
3. Il personale di cui al comma 1 accerta le violazioni e contesta le sanzioni amministrative di cui all’articolo 23.
4. Il personale regionale è incaricato delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1 ai sensi dell’articolo 62 della
Art. 23. Sostituzione dell’articolo 25 della
1. L’articolo 25 della
“Art. 25. Obblighi degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e sanzioni.
1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e fino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo su richiesta del personale di vigilanza.
2. La Giunta regionale stabilisce con regolamento, da approvare entro il 30 settembre 2003, gli ulteriori obblighi a cui debbono attenersi gli utenti dei servizi di trasporto pubblico.
3. L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 40,00 a euro 240,00, oltre al pagamento dell’importo relativo alla tariffa per il servizio usufruito.
4. L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 2 comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 10,00 a euro 60,00.
5. Gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio che, entro i cinque giorni successivi all’accertamento, presentino ai competenti uffici aziendali l’abbonamento personale regolarmente validato in data anteriore a quella dell’accertamento, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 6,00 e euro 36,00, in luogo della sanzione di cui al comma 3.
6. Gli illeciti amministrativi commessi dagli utenti dei servizi di trasporto, ivi compresi quelli concernenti l’alterazione dei titoli di viaggio e l’uso di titoli di viaggio contraffatti o alterati, sono accertati e contestati, ai sensi della
7. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi.
8. Il pagamento delle somme dovute per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 può essere effettuato, nella misura minima rispettivamente indicata, direttamente nelle mani del personale incaricato del controllo all’atto della contestazione, o comunque nei cinque giorni successivi. Resta ferma la possibilità di pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 81/ 2000.
9. Qualora non sia effettuato il pagamento ai sensi del comma 8, il dipendente incaricato del controllo che ha accertato la violazione inoltra il rapporto completo di processo verbale di accertamento a prova delle eseguite notificazioni, al direttore dell’azienda di trasporto pubblica o privata, da cui il medesimo dipende, o, in caso di servizi gestiti in economia, al responsabile del competente servizio dell’ente. Ai sensi dell’articolo 10 della l.r.81/2000 il soggetto destinatario del rapporto è competente ad emettere l’ordinanza-ingiunzione al termine di procedure conformi alle disposizioni di cui al medesimo articolo.
10. L’ordinanza-ingiunzione, anche se emanata da azienda di trasporto privata, è notificata agli interessati a mezzo posta, tramite ufficiale giudiziario o messo comunale.
11. Il recupero coattivo delle sanzioni amministrative avviene preferibilmente tramite la formazione di ruoli esattoriali, con le modalità e nei termini previsti dal
12. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono devoluti interamente alle aziende di trasporto.”
Art. 24. Modifiche all’articolo 26 della
1. Il comma 2 dell’articolo 26 della
Art. 25. Inserimento dell’articolo 26 bis nella
1. Dopo l’articolo 26 della
“Art. 26 bis. Attribuzione di compensi e indennità di presenza ai componenti ed ai membri della segreteria dei comitati di verifica e monitoraggio previsti dagli accordi di programma per l’attuazione delle deleghe di cui agli articoli 8 e 9 del
1. A ciascun componente del comitato di verifica e monitoraggio previsto all’articolo 10 dell’accordo di programma per l’attuazione della delega di cui all’articolo 8 del
2. A ciascun componente del comitato di verifica e monitoraggio previsto all’articolo 5 dell’accordo di programma per l’attuazione della delega di cui all’articolo 9 del
3. Ai membri della segreteria dei comitati di cui ai commi 1 e 2 è attribuito, al lordo delle trattenute di legge, un compenso annuo pari ad euro 750,00 ed una indennità di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del comitato, pari ad euro 75,00.
4. Ai componenti del comitato di cui al comma 1 ed ai membri della segreteria del comitato medesimo, competono i rimborsi delle spese di trasferta determinati con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali. I rimborsi spettano qualora il soggetto interessato sia residente o presti servizio in un comune distante almeno dieci chilometri dal comune ove la riunione si svolge.
5. I rimborsi delle spese di trasferta previsti al comma 4 spettano altresì ai componenti del comitato di cui al comma 2 nominati in rappresentanza della Regione ed ai membri della segreteria del comitato medesimo.
6. I compensi, le indennità ed i rimborsi spese di cui al presente articolo sono attribuiti a decorrere dalla data di insediamento dei comitati.”
Art. 26. Sostituzione dell’articolo 27 della
1. L’articolo 27 della
“Art. 27. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 391.723.462,64 per il 2003, euro 391.040.222,08 per il 2004 e euro 391.040.222,08 per il 2005, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 322 “Servizi di trasporto pubblico - spese correnti” per euro 391.646.462,64 nel 2003, euro 391.000.222,08 nel 2004 e euro 391.000.222,08 nel 2005 incrementate di euro 77.000,00 nel 2003, di euro 40.000,00 nel 2004 e di euro 40.000,00 nel 2005 mediante la seguente variazione al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2003/2005:
anno 2003:
- in diminuzione UPB 741 “Fondi”, euro 77.000,00;
- in aumento UPB 322 “Servizi di trasporto pubblico - spese correnti”, euro 77.000,00;
anni 2004 e 2005:
- in diminuzione UPB 741 “Fondi”, euro 40.000,00;
- in aumento UPB 322 “Servizi di trasporto pubblico - spese correnti”, euro 40.000,00;
2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”
Art. 27. Sostituzione dell’articolo 29 della
1. L’articolo 29 della
“Art. 29. Effettuazione delle prime gare per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico.
1. Le prime gare espletate ai sensi della presente legge per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico sono svolte in assenza del programma regionale dei servizi di trasporto pubblico di cui all’articolo 5 e del programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico di cui all’articolo 8, sulla base delle determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi, recepite con deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2002, n. 205 nonché nel rispetto delle clausole essenziali del bando, del capitolato e del contratto di servizio, indicati con delibera della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 16, comma 7.
2. Ai fini delle gare di cui al comma 1, l’individuazione dei servizi, la dimensione dei lotti e la disciplina tariffaria sono determinate dalla Regione, dalle province e dai comuni per i servizi di rispettiva competenza.
3. L’erogazione delle risorse regionali relative ai servizi di trasporto pubblico è sospesa qualora l’ente competente non provveda ad avviare le procedure concorsuali tramite l’emanazione del bando per l’affidamento dei servizi entro il 31 ottobre 2003. L’erogazione riprende all’atto della pubblicazione del bando di gara.
4. L’erogazione delle risorse regionali relative ai servizi di trasporto pubblico è sospesa qualora l’affidamento dei servizi a seguito di espletamento di procedura di gara non avvenga entro il 1 gennaio 2004. L’erogazione riprende dalla data di affidamento dei servizi.
5. La Giunta regionale può stabilire la proroga dell’erogazione delle risorse regionali per un massimo di nove mesi a decorrere dal 1 gennaio 2004, qualora l’affidamento dei servizi sia ritardato per cause indipendenti dalla stazione appaltante.”
Art. 28. Sostituzione dell’articolo 30 della
1. L’articolo 30 della
“Art. 30. Trasferimento beni mobili ed immobili strumentali alla effettuazione dei servizi di trasporto pubblico in occasione delle prime gare.
1. L’ente affidante comunica i lotti da mettere a gara ai gestori del servizio, i quali, entro trenta giorni dalla comunicazione, indicano i beni mobili e immobili strumentali allo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto che sono disposti a cedere all’impresa subentrante, con l'indicazione del relativo prezzo.
2. L’ente affidante, previa verifica della strumentalità dei beni rispetto al servizio oggetto dell’appalto e della congruità del prezzo, stipula con gli stessi gestori convenzioni con le quali questi ultimi si impegnano alla vendita, o alla cessione ad altro titolo, dei beni suddetti e l’amministrazione si impegna all’acquisto, o all’acquisizione ad altro titolo, per conto del soggetto subentrante da nominare non appena conosciuti gli esiti della gara. In tali convenzioni sono stabilite le condizioni della cessione dei beni, ivi compreso il prezzo degli stessi. In caso di beni di proprietà di terzi utilizzati dal gestore del servizio, la convenzione è stipulata da tutti i soggetti interessati.
3. L’impegno all’acquisizione dei beni di cui ai commi 1 e 2, espressamente previsto nel bando di gara, è inserito in apposita clausola del capitolato speciale d’appalto, e come tale accettato dall'affidatario.
4. Per i beni acquisiti con finanziamenti pubblici erogati anteriormente al 30 giugno 2003, il prezzo di vendita di cui al comma 2 è determinato decurtando dal valore commerciale la parte di finanziamento non ancora ammortizzata, che costituisce finanziamento pubblico a favore del soggetto acquirente. In caso di cessione ad altro titolo si procede con il medesimo criterio. Sono fatte salve le diverse condizioni stabilite dagli specifici provvedimenti di programmazione o di assegnazione dei contributi.
5. Per i beni di cui al comma 4 che non vengano ceduti ai sensi del presente articolo, l’ente concedente procede al recupero dei finanziamenti nella misura e con le modalità previste dalla disciplina vigente al momento della loro concessione.”
Art. 29. Sostituzione dell’articolo 31 della
1. L’articolo 31 della
“Art. 31. Proroga delle concessioni. Disciplina sanzionatoria
1. Le concessioni e gli altri atti di affidamento dei servizi di cui all'articolo 5 della
2. Fino all’entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 23 si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 9 febbraio 1999, n. 34.
3. Fino all’entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 25, comma 2, si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2001, n.245.”
Art. 30. Sostituzione dell’articolo 32 della
1. L’articolo 32 della
“Art. 32. Attribuzione delle funzioni amministrative. Termine di decorrenza.
1. L’attribuzione delle funzioni amministrative alla Regione ed agli enti locali, di cui agli articoli 10 comma 1, 11 comma 2, e 12 della presente legge, decorre a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 6, comma 6.”
Art. 31. Abrogazione di norme.
1. Sono abrogati:
a) L’articolo 28 della
b) il comma 1 dell’articolo 17 ter della
Art. 32. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.