§ 5.3.42 - L.R. 11 agosto 1997, n. 68.
Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:11/08/1997
Numero:68


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Porti ed approdi turistici.
Art. 3.  Contenuti.
Art. 4.  Formazione ed approvazione.
Art. 5.  Procedure di raccordo con il Piano di Indirizzo territoriale.
Art. 6.  Validità.
Art. 7.  Definizione.
Art. 8.  Conformità agli strumenti urbanistici.
Art. 9.  Approvazione.
Art. 10.  Integrazione.
Art. 11.  Abrogazione.


§ 5.3.42 - L.R. 11 agosto 1997, n. 68. [1]

Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana.

(B.U. 21 agosto 1997, n. 33).

 

Capo I

IL PIANO REGIONALE DEI PORTI E DEGLI APPRODI TURISTICI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Toscana in conformità agli indirizzi della programmazione regionale definiti dal P.R.S. ed in relazione alle particolari esigenze della nautica da diporto e delle connesse attività produttive e del turismo, predispone il Piano Regionale dei Porti e degli Approdi turistici (PREPAT).

     2. L’atto di cui al comma 1 indirizza e disciplina la realizzazione, la ristrutturazione e la riqualificazione dei porti e degli approdi turistici [2].

 

     Art. 2. Porti ed approdi turistici.

     1. Ai fini della presente legge si considerano porti turistici quelli dotati di attrezzature e di impianti destinati in via permanente all'ormeggio, alla manutenzione, alaggio e rimessaggio di imbarcazioni da diporto, nonché delle infrastrutture necessarie e complementari al soddisfacimento delle esigenze degli utenti.

     2. Si considerano approdi turistici quelli costituiti da opere ed impianti idonei alla ricettività delle unità da diporto e sprovvisti parzialmente o totalmente delle infrastrutture di cui al comma precedente.

     3. Si considerano approdi turistici anche le specifiche aree portuali di cui alla lettera e), comma terzo, dell'art. 4 della legge 28.1.1994, n. 84.

 

     Art. 3. Contenuti.

     1. Il PREPAT contiene:

     a) il quadro conoscitivo degli ambiti territoriali per la localizzazione dei porti e degli approdi turistici e la relativa normativa di indirizzo;

     b) l’indicazione dei ruoli dei singoli porti e approdi esistenti in relazione alle specifiche capacità ricettive e di sviluppo;

     c) le norme tecniche per i piani regolatori portuali in ordine ai tipi di opere, di attrezzature e di servizi da realizzare nei porti e negli approdi [3].

 

     Art. 4. Formazione ed approvazione.

     1. Il PREPAT è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

     2. Per la formulazione della proposta di cui al comma precedente, la Giunta regionale, entro 180 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze economiche e sociali, elabora un progetto di piano che trasmette alle Province, ai Comuni interessati nonché alle Autorità marittime e portuali competenti.

     3. Entro 90 gg. dalla trasmissione, la Giunta regionale convoca una conferenza di programmazione alla quale partecipano le Province, i Comuni interessati e le Autorità Marittime e Portuali competenti e provvede, entro i successivi 90 gg., alla formazione definitiva della proposta di piano.

 

     Art. 5. Procedure di raccordo con il Piano di Indirizzo territoriale. [4]

     [1. Qualora il Piano Regionale o sue variazioni contenga prescrizioni di carattere territoriale non previste o difformi dal PIT si applica il disposto di cui al comma 11 dell'art. 7 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.]

 

     Art. 6. Validità.

     1. Il PREPAT ha validità a tempo indeterminato ed è sottoposto a verifica da parte del Consiglio regionale ogni 5 anni.

     2. Le variazioni al PREPAT sono predisposte dalla Giunta regionale e approvate dal Consiglio regionale secondo le procedure individuate all'art. 4 per quanto compatibili.

 

Capo II

I PIANI REGOLATORI PORTUALI

 

     Art. 7. Definizione.

     1. Il PREPAT si attua attraverso piani regolatori per ognuno dei porti e degli approdi turistici.

     2. I piani regolatori portuali consistono in programmi di opere da realizzare in ambito portuale per le funzioni e le specializzazioni che lo scalo marittimo è chiamato a svolgere.

     3. Non possono essere realizzati porti od approdi turistici che non siano inseriti nel PREPAT.

     4. La realizzazione delle opere resta soggetta a concessione edilizia rilasciata in conformità al piano regolatore portuale.

     5. L'attuazione delle previsioni contenute nel PREPAT è comunque preceduta dalla predisposizione di uno studio di fattibilità da sottoporre all'assenso congiunto da parte di tutti i soggetti competenti e diversamente coinvolti nelle varie fasi dei procedimenti propedeutici all'atto conclusivo di rilascio della concessione demaniale ed edilizia, con le modalità indicate nel PREPAT.

 

     Art. 8. Conformità agli strumenti urbanistici.

     1. Le previsioni dei piani regolatori dei porti e degli approdi turistici non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.

     2. [La variante degli strumenti urbanistici per la localizzazione del porto, ove necessaria, è preventivamente approvata con le procedure della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5] [5].

 

     Art. 9. Approvazione.

     1. [Il piano regolatore dei porti e degli approdi turistici di cui all'art. 2,1° e 2° comma, è approvato dal Comune interessato, con le procedure di cui ai commi da 4 a 8 dell'art. 30 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5, previa intesa con l'Autorità Marittima o Portuale laddove istituita] [6].

     2. Ove il PREPAT riconosca un interesse di carattere unitario per l'approvazione del piano regolatore portuale e dell'eventuale variante, si applica il procedimento dell'accordo di programma promosso dalla Regione, ai sensi della L.R. 3 settembre 1996, n. 76.

     3. Gli approdi turistici di cui al terzo comma dell'art. 2 della presente legge sono adottati e approvati ai sensi dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

 

Capo III

NORME FINALI

 

     Art. 10. Integrazione. [7]

 

     Art. 11. Abrogazione.

     1. E' abrogata la L.R. 9 agosto 1979, n. 36.

     2. Fino all'approvazione del PREPAT, si assumono come prescrittivi i contenuti di pianificazione urbanistica del Piano di Coordinamento dei porti ed approdi turistici di cui alla L.R. 9 agosto 1979, n. 36 ed i piani regolatori portuali con l'eventuale variante sono approvati con il procedimento dell'accordo di programma promosso dalla Regione ai sensi della L.R. 3 settembre 1996, n. 76.


[1] Legge abrogata dall'art. 3 della L.R. 20 marzo 2007, n. 15.

[2] Comma così sostituito dall’art. 166 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

[3] Comma così sostituito dall’art. 167 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

[4] Articolo abrogato dall’art. 168 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

[5] Comma abrogato dall’art. 169 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

[6] Comma abrogato dall’art. 170 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

[7] Integra l'art. 40, comma 2, lett. f), della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.