§ 5.1.92 - L.R. 20 marzo 2007, n. 15.
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Abrogazione della legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:20/03/2007
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Inserimento del capo III bis al titolo IV della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).
Art. 2.  Modifiche all’articolo 48 della l.r. 1/2005.
Art. 3.  Abrogazione della legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 (Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana).
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 5.1.92 - L.R. 20 marzo 2007, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Abrogazione della legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 (Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana).

(B.U. 28 marzo 2007, n. 6).

 

Art. 1. Inserimento del capo III bis al titolo IV della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). [1]

     1. Dopo il capo III del titolo IV della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è inserito il presente capo:

     “Capo III bis

     Disposizioni in materia di porti e approdi turistici

Art. 47 bis. Procedimento per la previsione di nuovi porti, ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti.

     1. Qualora non inserite nel piano di indirizzo territoriale di cui all’articolo 48, le previsioni di nuovi porti, ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti costituiscono variazione del piano di indirizzo territoriale medesimo e sono approvate mediante l’accordo di pianificazione di cui all’articolo 21 tra le amministrazioni territorialmente interessate.

Art. 47 ter. Piano regolatore portuale.

     1. I piani regolatori portuali costituiscono atti di governo del territorio ai sensi dell’articolo 10, comma 1, di competenza del comune e attuano le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale per ognuno dei porti e approdi turistici.

     2. I piani regolatori portuali di cui al comma 1 sono attuati mediante i progetti delle opere portuali e consistono nella programmazione e localizzazione degli interventi da realizzare per le funzioni e le specializzazioni che lo scalo marittimo è destinato a svolgere, compresi i servizi connessi.

     3. I progetti delle opere dedicate alla nautica da diporto di cui all’articolo 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione dei beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono conformi al piano regolatore portuale.

     4. La realizzazione delle opere di cui al presente articolo è effettuata nel rispetto della disciplina dell’attività edilizia di cui titolo VI.”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 1/2005. [2]

     1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell’articolo 48 della l.r. 1/2005 è inserita la seguente lettera:

     “c bis) indirizzi e prescrizioni per la pianificazione delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per la programmazione delle azioni per la mobilità e l’accessibilità del territorio.”.

     2. Dopo la lettera c bis) del comma 4 dell’articolo 48 della l.r. 1/2005 inserita dal comma 1 del presente articolo, è inserita la seguente:

     “c ter) la disciplina e gli indirizzi per la realizzazione, la ristrutturazione e la riqualificazione dei porti e degli approdi turistici; in particolare il piano di indirizzo territoriale contiene l’individuazione dei porti e approdi turistici, l’ampliamento e la riqualificazione di quelli esistenti, nonché direttive e standard per la relativa pianificazione e progettazione.”.

 

     Art. 3. Abrogazione della legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 (Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana).

     1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 (Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana).

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[2] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.