Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e assetto del territorio |
Data: | 20/03/2007 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento del capo III bis al titolo IV della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). |
Art. 2. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 1/2005. |
Art. 3. Abrogazione della legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 (Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana). |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 5.1.92 - L.R. 20 marzo 2007, n. 15.
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Abrogazione della legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 (Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana).
(B.U. 28 marzo 2007, n. 6).
Art. 1. Inserimento del capo III bis al titolo IV della
1. Dopo il capo III del titolo IV della
“Capo III bis
Disposizioni in materia di porti e approdi turistici
Art. 47 bis. Procedimento per la previsione di nuovi porti, ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti.
1. Qualora non inserite nel piano di indirizzo territoriale di cui all’articolo 48, le previsioni di nuovi porti, ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti costituiscono variazione del piano di indirizzo territoriale medesimo e sono approvate mediante l’accordo di pianificazione di cui all’articolo 21 tra le amministrazioni territorialmente interessate.
Art. 47 ter. Piano regolatore portuale.
1. I piani regolatori portuali costituiscono atti di governo del territorio ai sensi dell’articolo 10, comma 1, di competenza del comune e attuano le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale per ognuno dei porti e approdi turistici.
2. I piani regolatori portuali di cui al comma 1 sono attuati mediante i progetti delle opere portuali e consistono nella programmazione e localizzazione degli interventi da realizzare per le funzioni e le specializzazioni che lo scalo marittimo è destinato a svolgere, compresi i servizi connessi.
3. I progetti delle opere dedicate alla nautica da diporto di cui all’articolo 2, lettere a) e b), del
4. La realizzazione delle opere di cui al presente articolo è effettuata nel rispetto della disciplina dell’attività edilizia di cui titolo VI.”.
Art. 2. Modifiche all’articolo 48 della
1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell’articolo 48 della
“c bis) indirizzi e prescrizioni per la pianificazione delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per la programmazione delle azioni per la mobilità e l’accessibilità del territorio.”.
2. Dopo la lettera c bis) del comma 4 dell’articolo 48 della
“c ter) la disciplina e gli indirizzi per la realizzazione, la ristrutturazione e la riqualificazione dei porti e degli approdi turistici; in particolare il piano di indirizzo territoriale contiene l’individuazione dei porti e approdi turistici, l’ampliamento e la riqualificazione di quelli esistenti, nonché direttive e standard per la relativa pianificazione e progettazione.”.
Art. 3. Abrogazione della
1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge è abrogata la
Art. 4. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 254 della