§ 5.2.100 – L.R. 11 agosto 1997, n. 64.
Disposizioni per gli interventi a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1997.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:11/08/1997
Numero:64


Sommario
Art. 1.  Disposizioni per l'erogazione alle imprese dei contributi di cui all'art. 5 del DL 12.11.1996, n. 576 convertito con legge 31.12.1996, n. 677 recante "Interventi urgenti a favore delle zone colpite [...]
Art. 2.  Integrazione alla L.R. 27.6.1996, n. 46. Introduzione dell'art. 3 bis.
Art. 3.  Proroga dei termini.
Art. 4.  Contributi speciali per le imprese esercenti attività di acquacoltura.
Art. 5.  Norma finanziaria.


§ 5.2.100 – L.R. 11 agosto 1997, n. 64. [1]

Disposizioni per gli interventi a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1997.

(B.U. 21 agosto 1997, n. 33).

 

Art. 1. Disposizioni per l'erogazione alle imprese dei contributi di cui all'art. 5 del DL 12.11.1996, n. 576 convertito con legge 31.12.1996, n. 677 recante "Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996.

     1. Le provvidenze concesse alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del giugno 1996, a valere sui fondi di cui all'art. 10 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - DPC - n. 2449 del 25 giugno 1996 sono detratte dall'ammontare dei contributi di cui le medesime imprese beneficiano in base all'art. 5 del DL 12.11.1996, n. 576 convertito con legge 31.12.1996, n. 677, secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

     2. La detrazione riguarda la quota delle provvidenze di cui al comma 1 non utilizzata per il finanziamento del piano degli interventi infrastrutturali e di emergenza di cui all'art. 3 della medesima ordinanza n. 2449/96.

     3. Successivamente alla presentazione della domanda del contributo di cui all'art. 5, comma 1 del DL 576/96, per ciascuna impresa richiedente, la Fidi Toscana S.p.A. provvede a calcolare la suddetta detrazione sulla base del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 55 del 2.4.1997, e sulla base dell'ammontare complessivo dei contributi di cui l'impresa può beneficiare ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 3 del DL 576/96.

     4. L'ammontare complessivo dei contributi è determinato sulla base delle percentuali stabilite dal Presidente della Giunta regionale, in conformità alle previsioni del citato DL 576/96.

     5. Le modalità per l'attivazione dei contributi di cui all'art. 5, comma 3 del DL 576/96, saranno stabilite con successivo provvedimento.

     6. La detrazione è calcolata prioritariamente sull'ammontare del contributo al quale può accedersi ai sensi dell'art. 5, comma 3 del citato Dl. 576/96 e, ove quest'ultimo risulti inferiore alla somma da detrarre, sull'ammontare del contributo richiesto ai sensi del comma 1 del medesimo art. 5.

     7. Sulla base delle risultanze dei calcoli di cui al comma precedente, la Fidi Toscana S.p.A. eroga il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 5, comma 1 del DL 576/96. Tali risultanze sono altresì utilizzate per la concessione del contributo di cui al comma 3 del medesimo articolo, ove ne venga presentata richiesta da parte dell'impresa secondo le modalità da determinarsi ai sensi del comma 5 del presente articolo.

 

     Art. 2. Integrazione alla L.R. 27.6.1996, n. 46. Introduzione dell'art. 3 bis. [2]

 

     Art. 3. Proroga dei termini.

     1. Il termine stabilito dall'art. 4 bis della L.R. 27.6.1996, n. 46, introdotto con L.R. 5.6.1997, n. 40 è prorogato al 31 ottobre 1997.

 

     Art. 4. Contributi speciali per le imprese esercenti attività di acquacoltura.

     1. Alle imprese esercenti attività di acquacoltura, aventi impianti nei comuni elencati nelle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Prot. Civ. - n. 2449/1996 e n. 2554/1996, rispettivamente agli artt. 1 e 11, che abbiano subito la perdita in tutto o in parte della produzione ittica presente negli impianti medesimi per effetto degli eventi alluvionali del giugno 1996, è attribuito un contributo straordinario fino al 30 per cento del valore della produzione medesima, nell'ambito dello stanziamento massimo di lire 130 milioni.

     2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta le disposizioni per la determinazione del valore della produzione ittica perduta e per la concessione ed erogazione del contributo.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. Alla spesa di L. 130 milioni derivante dall'art. 4, comma 1, si fa fronte con la seguente variazione del bilancio di previsione 1997 apportata per analogo importo agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte "Spese".

     Spese in diminuzione

     Cap. 50060

     Fondo globale finanziamento spese ulteriori programmi di sviluppo, L. 130.000.000

     Spesa di nuova istituzione

     Cap. 27140

     Contributo straordinario ad imprese esercenti attività di acquacultura che abbiano subito la perdita per effetto degli eventi alluvionali del giugno 1996 di tutto o in parte della produzione ittica presente negli impianti ubicati nei Comuni elencati nelle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2449/1996 e n. 2554/96 (art. 4 L.R. n. 64/97), L. 130.000.000.


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Aggiunge l'art. 3 bis alla L.R. 27 giugno 1996, n. 46.