Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e assetto del territorio |
Data: | 08/05/2009 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Definizioni e parametri |
Art. 3. Interventi straordinari di ampliamento di edifici abitativi. |
Art. 3 bis. Interventi sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio |
Art. 4. Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici abitativi |
Art. 5. Condizioni generali di ammissibilità degli interventi |
Art. 6. Immodificabilità della destinazione d’uso e del numero degli alloggi |
Art. 7. Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari |
Art. 8. Sanzioni |
Art. 9. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 39/2005 |
§ 5.1.96 - L.R. 8 maggio 2009, n. 24.
Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
(B.U. 13 maggio 2009, n. 17)
Visto l’articolo 117, terzo comma della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n) e l’articolo 69 dello Statuto;
Vista l’intesa sottoscritta in data 31 marzo 2009 ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della
Vista la
Vista la
Visto il protocollo d’intesa tra Regione Toscana e l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l’Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e l’Unione delle province d’Italia (UPI) della Toscana del 22 aprile 2009;
Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 29 aprile 2009;
Considerato quanto segue:
1. L’esigenza di fronteggiare la crisi economica mediante il riavvio dell’attività edilizia privata quale settore particolarmente colpito dalla congiuntura economica;
2. L’urgenza di favorire iniziative volte al rilancio dell’economia;
3. La necessità di rispondere ai bisogni abitativi delle famiglie;
4. La necessità di favorire la riqualificazione urbana attraverso interventi edilizi che migliorano il tessuto urbano;
5. La necessità di prevedere alcune semplificazioni degli adempimenti procedurali affinché gli interventi possano prodursi con la tempistica richiesta;
6. La necessità di stabilire puntuali definizioni dei termini e dei parametri utilizzati nella presente legge, tenuto conto della natura straordinaria della stessa;
7. L’esigenza di individuare con precisione gli ambiti di applicazione della presente legge, le esclusioni e le limitazioni degli interventi, in considerazione dei prevalenti interessi pubblici alla difesa del suolo nel suo complesso;
8. L’opportunità di collegare la realizzazione degli interventi al miglioramento della qualità architettonica ed energetica degli edifici nonché al loro adeguamento alla normativa antisismica vigente;
9. La necessità di fissare il termine di vigenza della presente legge al 31 dicembre 2010, tenuto conto della natura straordinaria della stessa e comunque nel rispetto del termine concordato nell’intesa;
10. L’opportunità, al fine di impedire un utilizzo incongruo e non rispondente alle finalità della presente legge, di individuare la data di sottoscrizione dell’intesa come termine entro il quale è richiesto il possesso delle condizioni di ammissibilità degli interventi straordinari;
11. L’opportunità, al fine di impedire interventi meramente speculativi, di vietare mutamenti nella destinazione d’uso degli edifici abitativi che abbiano fatto applicazione delle misure straordinarie per un determinato periodo temporale e di sanzionarne l’evento;
12. L’opportunità di istituire un sistema informativo regionale sull’efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti nell’ambito della
Si approva la presente legge
1. La presente legge è finalizzata al rilancio dell’economia, risponde alle esigenze abitative delle famiglie ed interviene sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con i principi e le finalità della
Art. 2. Definizioni e parametri
1. Ai fini della presente legge, sono stabilite le seguenti definizioni:
a) per edifici abitativi o edifici a destinazione d'uso abitativa si intendono gli edifici con destinazione d’uso residenziale, nonché gli edifici rurali ad uso abitativo necessari alle esigenze dell’imprenditore agricolo, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell’attività agricola [2];
b) per superficie utile lorda si intende la somma delle superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano il cui volume sia collocato prevalentemente o esclusivamente fuori terra. Nel computo di detta superficie sono comprese le scale e i vani ascensore condominiali, le logge e le porzioni di sottotetto delimitate da strutture orizzontali praticabili con altezza libera media superiore a due metri e quaranta centimetri, mentre sono esclusi i volumi tecnici, i balconi, i terrazzi, gli spazi scoperti interni al perimetro dell’edificio e i porticati condominiali o d’uso pubblico [3];
c) per centri abitati si intendono quelli all’interno del perimetro individuato:
1) dal regolamento urbanistico ai sensi dell’articolo 55, comma 2, lettera b) della
2) dagli strumenti urbanistici generali o dai regolamenti edilizi, qualora i comuni non abbiano approvato o anche solo adottato il regolamento urbanistico di cui all’articolo 55 della
3) in applicazione della definizione dell’articolo 3 del
3 bis) in applicazione dell’articolo 4 della
d) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono quelle definite dai regolamenti urbanistici ai sensi della
Art. 3. Interventi straordinari di ampliamento di edifici abitativi. [6]
1. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e nell'articolo 5, sono consentiti interventi edilizi di ampliamento di ciascuna unità immobiliare fino al massimo del 20 per cento della superficie utile lorda già esistente alla data del 31 marzo 2009 e legittimata da titoli abilitativi, comunque fino ad un massimo complessivo per l'intero edificio di settanta metri quadrati di superficie utile lorda; detti interventi possono essere realizzati solo su edifici abitativi aventi alla data del 31 marzo 2009 le seguenti caratteristiche:
a) edificio unifamiliare esteso da terra a tetto;
b) edificio bifamiliare;
b bis) edificio diverso da quelli di cui alla lettera a) e b), di superficie utile lorda non superiore a trecentocinquanta metri quadrati.
2. Con gli interventi di cui al comma 1, non può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici interessati. I frazionamenti sono consentiti ove previsti dagli strumenti urbanistici comunali.
3. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere realizzati su edifici abitativi per i quali gli strumenti urbanistici comunali consentono gli interventi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere f), g) e l) della
a) gli edifici siano situati all’interno di centri abitati oppure, ove collocati fuori dai centri abitati, siano comunque dotati di approvvigionamento idropotabile e siano dotati, anche attraverso la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla
4. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che garantiscano, con riferimento alla climatizzazione, la classe “A” sulla parte di edificio oggetto di ampliamento, ai sensi del
5. L'utilizzo delle tecniche costruttive di cui al comma 4, relative all'ampliamento, ed il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui al medesimo comma 4, sono certificati dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 149, comma 1, della
Art. 3 bis. Interventi sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio [7]
1. Fermo restando il rispetto delle condizioni di messa in sicurezza idraulico-geomorfologiche previste dalla normativa vigente in materia:
a) sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale inseriti all’interno del perimetro individuato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), ricadenti in aree con destinazione d’uso produttiva, sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia con un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile lorda esistente alla data del 25 agosto 2011 e legittimata da titolo abilitativo;
b) sulle unità immobiliari aventi destinazione d’uso commerciale al dettaglio, limitatamente agli esercizi di vicinato di cui all’articolo 13, comma 1, lettera d), della
1 bis. Gli interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia di cui al comma 1, sono realizzati in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati.
1 ter. Per gli esercizi di vicinato gli interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia di cui al comma 1, lettera b), non possono comunque comportare il superamento del limite della superficie di vendita individuato dall’articolo 13, comma 1, lettera d), della
2. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, gli interventi di cui al comma 1 garantiscono il rispetto dei parametri di cui all’allegato 3 del
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono progettati e realizzati utilizzando tecniche costruttive e materiali di edilizia sostenibile che garantiscano il miglioramento della prestazione energetica, anche attraverso la realizzazione di impianti integrati da fonti energetiche rinnovabili e l’adeguamento degli impianti in tema di sicurezza.
4. La destinazione d’uso degli edifici sui quali sono stati realizzati gli interventi di cui al presente articolo non può essere modificata per dieci anni che decorrono dalla data di ultimazione dei lavori comunicata ai sensi dell’articolo 149 della
Art. 4. Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici abitativi [8]
1. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e nell’articolo 5, sono consentiti interventi edilizi di completa demolizione e ricostruzione con ampliamento fino al massimo del 35 per cento della superficie utile lorda già esistente alla data del 31 marzo 2009 e legittimata da titoli abilitativi.
2. Salvo quanto disposto dal comma 3, gli interventi edilizi di cui al comma 1 sono ammessi su edifici esistenti ed aventi esclusivamente destinazione d’uso abitativa alla data del 31 marzo 2009.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti su edifici all’interno dei quali siano presenti porzioni aventi destinazioni d’uso diverse e compatibili con la destinazione d’uso abitativa nella misura comunque non superiore al 35 per cento della superficie utile lorda complessiva dell’edificio medesimo; in tali casi gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti a condizione che la superficie utile lorda di dette porzioni non sia computata ai fini dell’ampliamento e non sia aumentata [9].
4. Con gli interventi di cui al comma 1 non può essere modificata la destinazione d'uso abitativa degli edifici interessati. Il mutamento di destinazioni d'uso diverse da quella abitativa di cui al comma 3 è consentito se previste dagli strumenti urbanistici comunali. Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato purché le unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a cinquanta metri quadri [10].
5. Gli interventi di cui al comma 1, sono consentiti su edifici abitativi per i quali gli strumenti urbanistici dei comuni consentono gli interventi di sostituzione edilizia di cui all’articolo 134, comma 1, lettera l), della
a) gli edifici abitativi siano situati all'interno dei centri abitati;
b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla
6. Qualora gli edifici abitativi siano situati all’interno di centri abitati e ricadano in ambiti dichiarati ad elevata pericolosità idraulica dai piani di bacino di cui al
7. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili:
a) consentano, con riferimento alla climatizzazione, il conseguimento della classe “A” per l'edificio e prestazioni di tipo “B” per gli impianti, ai sensi del
b) perseguano gli obiettivi di qualità energetico-ambientali indicati nelle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 219 della
1) qualità ambientale esterna;
2) risparmio delle risorse;
3) carichi ambientali [13].
8. L’utilizzo delle tecniche costruttive di cui al comma 7 ed il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui al medesimo comma 7, sono certificati dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 149, comma 1, della
9. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute negli articoli 8 e 9 del
Art. 5. Condizioni generali di ammissibilità degli interventi
1. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 3, 3 bis e 4 perseguono il fine del miglioramento della qualità architettonica in relazione ai caratteri urbanistici, storici, paesaggistici e ambientali del contesto territoriale in cui sono inseriti [15].
2. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 3, 3 bis e 4, non possono essere realizzati su edifici che, al momento della presentazione della SCIA o, in alternativa, della richiesta per il rilascio del permesso a costruire, di cui all’articolo 7, risultino:
a) eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo;
b) collocati all’interno delle zone territoriali omogenee “A” di cui all’articolo 2 del
c) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli strumenti urbanistici comunali;
d) vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte seconda del
e) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta come definite dall’articolo 33 della
f) collocati nei territori dei parchi e delle riserve nazionali o regionali;
g) collocati all’interno di aree per le quali gli strumenti urbanistici comunali prevedano l’approvazione di piani attuativi o dei progetti unitari convenzionati ai sensi degli articoli 107 e 121 della
3. Le altezze utili degli interventi non possono essere superiori a tre metri, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Per gli interventi di cui agli articoli 3 e 3 bis, è consentito l’ampliamento con altezze superiori ai tre metri ove già esistenti nella porzione di edificio oggetto di ampliamento. Per gli interventi di cui agli articoli 3 bis e 4, è consentita la ricostruzione dei locali con altezze superiori a tre metri, ove già esistenti nell’edificio oggetto di demolizione [17].
4. Le superfici utili lorde per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla
a) sono computate ai fini della determinazione della superficie utile lorda già esistente di cui all'articolo 3, comma 1, all’articolo 3 bis, comma 1, ed all'articolo 4, comma 1;
b) devono essere sottratte dagli ampliamenti realizzabili ai sensi degli articoli 3, 3 bis e 4 [18].
5. Gli ampliamenti realizzabili in applicazione degli articoli 3, 3 bis e 4, non si cumulano con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici. Possono invece essere cumulati gli incentivi relativi al contenimento dei consumi energetici eventualmente previsti dagli strumenti urbanistici comunali [19].
6. Le unità immobiliari interessate dagli interventi di cui all'articolo 3 o gli edifici interessati dagli interventi di cui agli articoli 3 bis e 4 devono risultare accatastati presso le competenti agenzie del territorio o essere oggetto di idonee dichiarazioni alle suddette agenzie per l'accatastamento, ai sensi del
7. L’accatastamento o la dichiarazione di cui al comma 6 riguardante le unità immobiliari o gli edifici con destinazione d’uso residenziale deve riferirsi alla categoria abitazione del catasto dei fabbricati, ai sensi della
8. L’accatastamento o la dichiarazione di cui al comma 6 riguardante gli edifici rurali ad uso abitativo necessari alle esigenze dell’imprenditore agricolo o alle esigenze dei suoi familiari coadiuvanti o dei suoi addetti a tempo indeterminato impegnati nell’attività agricola può riferirsi anche alla qualifica di fabbricato rurale del catasto dei terreni di cui al
9. L’accatastamento o la dichiarazione per le porzioni di edificio di cui all’articolo 4, comma 3, aventi destinazioni d’uso diverse da quella abitativa, deve riferirsi alla categoria del catasto dei fabbricati corrispondente all’utilizzazione esistente di dette porzioni.
Art. 6. Immodificabilità della destinazione d’uso e del numero degli alloggi [21]
1. Non può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici abitativi sui quali siano stati realizzati gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 oppure il numero degli alloggi legittimato dalla SCIA o, in alternativa, dal permesso di costruire, di cui all’articolo 7, se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 149, comma 1, della
Art. 7. Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari [22]
1. Gli interventi di cui agli articoli 3, 3 bis e 4, sono realizzati mediante presentazione della SCIA o, in alternativa, previo rilascio del permesso di costruire, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all’articolo 141 della
2. La SCIA o, in alternativa, la richiesta per il rilascio del permesso di costruire di cui al comma 1, può essere presentata non oltre il termine del 31 dicembre 2022 [23].
2 bis. A decorrere dall’entrata in vigore della
Art. 8. Sanzioni
1. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 196 della
2. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 3 bis, 4 e 5, si applicano le sanzioni amministrative di cui al titolo VII, capo II, della
Art. 9. Modifiche all’articolo 23 della
1. Dopo il comma 12 dell’articolo 23 della
“12 bis. Nell’ambito del sistema informativo geografico regionale di cui all’articolo 28 della
2. Dopo il comma 12 bis dell’articolo 23 della
“12 ter. Il sistema informativo di cui al comma 12 bis comprende l’archivio informatico delle certificazioni energetiche, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione. Le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 7, nel rispetto degli standard di cui alla
[1] Articolo sostituito dall'art. 46 della
[2] Lettera così modificata dall'art. 2 della
[3] Lettera così modificata dall'art. 133 della
[4] Numero aggiunto dall'art. 2 della
[5] Lettera già modificata dall'art. 133 della
[6] Articolo sostituito dall'art. 134 della
[7] Articolo inserito dall'art. 47 della
[8] Rubrica così modificata dall'art. 5 della
[9] Comma così modificato dall'art. 135 della
[10] Comma sostituito dall'art. 135 della
[11] Comma già sostituito dall'art. 135 della
[12] Comma già sostituito dall'art. 48 della
[13] Comma sostituito dall'art. 135 della
[14] Comma così modificato dall'art. 5 della
[15] Comma così modificato dall'art. 6 della
[16] Comma già modificato dall'art. 49 della
[17] Comma già sostituito dall'art. 136 della
[18] Comma così sostituito dall'art. 6 della
[19] Comma già sostituito dall'art. 136 della
[20] Comma sostituito dall'art. 136 della
[21] Articolo sostituito dall'art. 50 della
[22] Articolo sostituito, da ultimo, dall'art. 8 della
[23] Comma già modificato dall'art. 4 della
[24] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[25] Comma così modificato dall'art. 9 della
[26] Comma già modificato dall'art. 52 della