Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e assetto del territorio |
Data: | 20/10/2004 |
Numero: | 53 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Tipologia delle opere edilizie ammesse a sanatoria e limiti all’ammissibilità a sanatoria delle opere abusive. |
Art. 3. Incremento dell’oblazione. |
Art. 4. Incremento del contributo relativo alle concessioni edilizie e alle denunce di inizio attività. |
Art. 5. Procedimento per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria. |
Art. 6. Regime transitorio. |
Art. 7. Entrata in vigore. |
§ 5.1.69 - L.R. 20 ottobre 2004, n. 53.
Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria.
(B.U. 27 ottobre 2004, n. 40).
Art. 1. Oggetto.
1. La presente legge contiene norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria in conformità ai principi dell’articolo 32 del
Art. 2. Tipologia delle opere edilizie ammesse a sanatoria e limiti all’ammissibilità a sanatoria delle opere abusive.
1. Sono suscettibili di sanatoria, nel rispetto dei limiti indicati al comma 2, fatte salve le esclusioni indicate ai commi 4 e 5:
a) le opere e gli interventi sottoposti a concessione edilizia ai sensi dell’articolo 3 e quelli sottoposti a denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) della
b) le opere e gli interventi sottoposti a denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere b), e), f), g), g–bis) e comma 2 della
2. Le opere e gli interventi di cui al comma 1, lettera a), realizzati con variazioni essenziali o, comunque, in difformità dalla concessione edilizia e quelli di cui al comma 1, lettera b), riconducibili nell’ambito della ristrutturazione edilizia, non sono suscettibili di sanatoria se abbiano comportato:
a) un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria di ogni singola unità abitativa, e comunque un aumento complessivamente superiore, nel caso di edifici con più unità abitative, a 200 metri cubi, con riferimento a costruzioni destinate a uso abitativo;
b) un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria di ogni singola unità immobiliare originaria, con riferimento a costruzioni destinate ad uso non abitativo situate al di fuori delle zone classificate D ed E ai sensi del
c) un aumento superiore al 30 per cento della volumetria originaria di ogni singola unità immobiliare e, in ogni caso, un ampliamento del manufatto superiore a 300 metri cubi, con riferimento a costruzioni destinate ad uso non abitativo situate nell’ambito delle zone classificate D ed E ai sensi del
3. Gli immobili con destinazione agricola oggetto degli ampliamenti di cui al comma 2, lettera c), mantengono tale destinazione d’uso nei venti anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Non sono comunque ammessi a sanatoria le opere e gli interventi quando siano in contrasto con i vincoli di cui all’articolo 33 della
5. Non sono inoltre in alcun caso ammessi a sanatoria:
a) le opere abusive in contrasto con i vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali ed istituiti prima dell’entrata in vigore della presente legge, e che non siano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
b) le opere e gli interventi realizzati nei porti, su una qualunque area demaniale nonché su terreni gravati da diritti di uso civico;
c) le opere e gli interventi in contrasto con le destinazioni d’uso ammesse, nella zona interessata, dagli strumenti urbanistici vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
6. Qualora i vincoli di cui al comma 4 e al comma 5, lettera a) siano istituiti dopo l’entrata in vigore della presente legge, si applica quanto previsto dall’articolo 32 della
Art. 3. Incremento dell’oblazione.
1. La misura dell’oblazione stabilita nella tabella C, allegata al
2. La quota integrativa dell’oblazione di cui al comma 1 è versata direttamente al comune. Il versamento dell’importo è effettuato al momento della presentazione della domanda di sanatoria edilizia.
Art. 4. Incremento del contributo relativo alle concessioni edilizie e alle denunce di inizio attività.
1. Il contributo commisurato all’incidenza del costo di costruzione e quello commisurato agli oneri di urbanizzazione, se dovuti al comune ai sensi del Titolo IV della
2. L’importo complessivo dei contributi di cui al comma 1 è integralmente versato dagli interessati in via anticipata al comune al momento della presentazione della domanda di sanatoria edilizia.
Art. 5. Procedimento per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
1. La domanda relativa al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria è redatta sul modello allegato ed è presentata al comune unitamente all’attestazione del pagamento dell’oblazione e del contributo di cui all’articolo 4, comma 1, a partire dal giorno successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge e fino al termine perentorio del 10 dicembre 2004. Alla domanda è inoltre allegata la restante documentazione indicata nel modello.
2. Al momento della presentazione della domanda è comunicato al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento.
3. L’esame delle domande, che risultano formalmente complete in base a quanto richiesto nel modello allegato alla presente legge, si svolge secondo l’ordine di presentazione.
4. Il responsabile del procedimento acquisisce tutti i necessari pareri di competenza comunale ed i documenti eventualmente mancanti, redige una relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento per il quale è fatta richiesta del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e formula una motivata proposta all’autorità competente all’emanazione del provvedimento conclusivo.
5. Il provvedimento finale, da notificare all’interessato, è adottato dall’autorità comunale competente entro il termine di due anni dalla data di presentazione della domanda.
6. Dell’avvenuto rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio.
Art. 6. Regime transitorio.
1. Sono assoggettate alla presente legge tutte le domande per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, di cui all’articolo 32 del
Art. 7. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
ALLEGATO A
Domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi
(Omissis)