Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e assetto del territorio |
Data: | 05/08/2003 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. (Integrazioni all’articolo 1 della l.r. 52/1999). |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 52/1999). |
Art. 3. (Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della l.r. 52/1999). |
Art. 4. (Modifiche e integrazioni all’articolo 4 della l.r. 52/1999). |
Art. 5. (Inserimento dell’articolo 4 bis alla l.r. 52/1999). |
Art. 6. (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 52/1999). |
Art. 7. (Modifiche e integrazioni all’articolo 6 della l.r. 52/1999). |
Art. 8. (Modifiche e integrazioni all’articolo 7 della l.r. 52/1999). |
Art. 9. (Abrogazione dell’articolo 8 della l.r. 52/1999). |
Art. 10. (Modifiche e integrazioni all’articolo 9 della l.r. 52/1999). |
Art. 11. (Modifiche e integrazioni all’articolo 11 della l.r. 52/1999). |
Art. 12. (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 52/1999). |
Art. 13. (Modifiche e integrazioni all’articolo 18 della l.r. 52/1999). |
Art. 14. (Modifiche e integrazioni all’articolo 19 della l.r. 52/1999). |
Art. 15. (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 52/1999). |
Art. 16. (Modifiche all’articolo 21 della l.r. 52/1999). |
Art. 17. (Modifiche e integrazioni all’articolo 22 della l.r. 52/1999). |
Art. 18. Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 52/1999). |
Art. 19. (Modifiche all’articolo 24 della l.r. 52/1999). |
Art. 20. (Modifiche all’articolo 25 della l.r. 52/1999). |
Art. 21. (Modifiche all’articolo 26 della l.r. 52/1999). |
Art. 22. (Modifiche e integrazioni all’articolo 27 della l.r. 52/1999). |
Art. 23. (Modifiche all’articolo 28 della l.r. 52/199). |
Art. 24. (Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 52/1999). |
Art. 25. (Sostituzione dell’articolo 30 della l.r. 52/1999). |
Art. 26. (Modifiche e integrazioni all’articolo 31 della l.r. 52/1999). |
Art. 27. (Modifiche all’articolo 32 della l.r. 52/1999). |
Art. 28. (Modifiche e integrazioni all’articolo 33 della l.r. 52/1999). |
Art. 29. (Modifiche e integrazioni all’articolo 34 della l.r. 52/1999). |
Art. 30. (Inserimento degli articoli 34 bis e 34 ter). |
Art. 31. (Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 52/1999). |
Art. 32. (Modifiche e integrazioni all’articolo 36 della l.r. 52/1999). |
Art. 33. (Sostituzione dell’articolo 37 della l.r. 52/1999). |
Art. 34. (Modifiche all’articolo 38 della l.r. 52/1999). |
Art. 35. (Sostituzione dell’articolo 39 della l.r. 52/1999). |
Art. 36. (Sostituzione dell’articolo 41 della l.r. 52/1999). |
Art. 37. (Norme transitorie). |
Art. 38. (Abrogazioni). |
Art. 39. (Entrata in vigore). |
§ 5.1.62 - L.R. 5 agosto 2003, n. 43.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d’inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull’attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69).
(B.U. 13 agosto 2003, n. 34).
Art. 1. (Integrazioni all’articolo 1 della
1. Al comma 2 dell’articolo 1 della
Art. 2. (Modifiche all’articolo 2 della
1. Il comma 1 ter dell’articolo 2 della
“1 ter. Nell’atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data del rilascio della concessione; il termine di ultimazione di cui all’articolo 11 comma 1, entro il quale l’opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni dall’inizio dei lavori e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per l’ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico- costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve dotarsi di un nuovo titolo abilitativo concernente la parte non ultimata.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 2 della
“2. Sono subordinati a denuncia di inizio dell’attività, in conformità con le vigenti norme urbanistico edilizie e di tutela e con le procedure di cui all’articolo 9, le opere e gli interventi di cui all’articolo 4.”.
3. Al comma 2 bis dell’articolo 2 della
Art. 3. (Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della
l. Al comma 1 dell’articolo 3 della
2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della
3. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della
4. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 4. (Modifiche e integrazioni all’articolo 4 della
1. La rubrica dell’articolo 4 della
2. Al comma 1 dell’articolo 4 della
3. Le lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 4 della
4. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 della
5. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 della
“g bis) ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base alla presente legge, non sia soggetta a concessione.”.
6. Al comma 2 dell’articolo 4 della
7. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 della
8. Al numero 1) della lettera d) del comma 2 dell’articolo 4 della
9. Il numero 2) della lettera d) del comma 2 dell’articolo 4 della
“2) la demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e la loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;”.
10. Il numero 3) della lettera d) del comma 2 dell’articolo 4 della
“3) le addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, che non si configurino come nuovi organismi edilizi, ivi compreso le pertinenze, e limitati interventi necessari per l’adeguamento alla normativa antisismica; non sono computate ai fini dell’applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale le addizioni con le quali si realizzino i servizi igienici, i volumi tecnici e le autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all’interno dei perimetri dei centri abitati, nonché il rialzamento del sottotetto, al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari; sono compresi in tale fattispecie gli ampliamenti una tantum di cui all’articolo 5, comma 3, della
11. Il comma 4 dell’articolo 4 della
12. Al comma 5 dell’articolo 4 della
13. La lettera a) del comma 5 dell’articolo 4 della
“a) l’esecuzione delle opere interessi beni tutelati ai sensi del
14. La lettera b) del comma 5 dell’articolo 4 della
15. Alla lettera d) del comma 5 dell’articolo 4 della
16. La lettera e) del comma 5 dell’articolo 4 della
17. La lettera f) del comma 5 dell’articolo 4 della
“f) il preventivo rilascio dell’atto di assenso sia espressamente previsto e disciplinato, in attuazione della presente legge, dagli strumenti urbanistici comunali, ancorché soltanto adottati, con riferimento alle zone A di cui al
Art. 5. (Inserimento dell’articolo 4 bis alla
1. Dopo l’articolo 4 della
“Art. 4 bis. (Attività edilizia libera).
1. I seguenti interventi, ancorché attuati per mezzo di opere edilizie, possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, salvo che il titolo sia previsto dalla disciplina urbanistico edilizia comunale:
a) interventi di manutenzione ordinaria, diversi da quelli previsti dall’articolo 4, comma 2, lettera a);
b) interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.”.
Art. 6. (Modifiche all’articolo 5 della
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della
Art. 7. (Modifiche e integrazioni all’articolo 6 della
1. La rubrica dell’articolo 6 della
2. Il comma 1 dell’articolo 6 della
“1. Ai fini della concessione edilizia o della denuncia di inizio dell’attività, il regolamento edilizio elenca per ogni tipo di opera e di intervento, la documentazione e gli elaborati progettuali da produrre in materia urbanistica.”.
3. All’inizio del comma 2 dell’articolo 6 della
4. Al comma 3 dell’articolo 6 della
5. Il comma 4 dell’articolo 6 della
“4. L’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per l’esecuzione dei lavori, è preliminare al rilascio della concessione; a tale acquisizione può provvedere direttamente l’interessato, allegando la relativa documentazione alla richiesta; in mancanza l’acquisizione è a carico del comune.”.
6. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della
“4 bis. Le funzioni attinenti la certificazione dei requisiti igienico sanitari sono attribuite:
a) al professionista abilitato per la denuncia d’inizio dell’attività nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale, ovvero nel caso in cui la verifica di conformità alle norme igienico-sanitarie non comporti valutazioni tecnico-discrezionali;
b) all’azienda USL competente, nei casi di deroga, previsti dalla normativa vigente, alle disposizioni igienico-sanitarie e comunque nei casi in cui siano necessarie valutazioni tecnico-discrezionali.
4 ter. Su richiesta dell’interessato o del comune, l’azienda USL esprime inoltre parere sui progetti di interventi edilizi che riguardano immobili con destinazione ricettiva, scolastica, sanitaria, socio-assistenziale, commerciale, sportiva, ricreativa, stabilimenti balneari e termali, cimiteri e nei casi in cui sia prevista l’autorizzazione sanitaria di cui all’articolo 2 della
7. Dopo il comma 5 dell’articolo 6 della
“5 bis. Prima dell’inizio dei lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo deve comunicare al comune il nominativo dell’impresa che realizzerà i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell’impresa; qualora successivamente all’inizio lavori, si verifichi il subentro di altra impresa il proprietario o chi ne abbia titolo dovrà comunicare i relativi dati entro quindici giorni dall’avvenuto subentro.”.
Art. 8. (Modifiche e integrazioni all’articolo 7 della
1. Il comma 4 dell’articolo 7 della
2. Il comma 5 dell’articolo 7 della
“5. Qualora nel termine di sessanta giorni sopraindicato non vengano formulati dai competenti organi comunali i prescritti pareri, il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 4.”.
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 della
5 ter. Il provvedimento finale, da notificare all’interessato, è adottato dall’autorità comunale competente entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 4, dal ricevimento degli atti di assenso ovvero dall’esito della conferenza dei servizi di cui al comma 5 bis. Dell’avvenuto rilascio della concessione edilizia è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio.
5 quater. I termini di cui ai commi 4 e 5 bis sono raddoppiati per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento da comunicarsi immediatamente all’interessato.".
4. Il comma 6 dell’articolo 7 della
5. Al comma 8 dell’articolo 7 della
6. Il comma 10 dell’articolo 7 della
“10. Alle varianti alle concessioni edilizie si applicano le disposizioni previste per il rilascio delle concessioni. Per le varianti in corso d’opera sussiste esclusivamente l’obbligo del deposito del progetto dell’opera così come effettivamente realizzata, qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) che siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati né con le eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo;
b) che non comportino modifiche della sagoma né innovazioni che incidano sui parametri urbanistici e sulle dotazioni di standard;
c) che non si tratti di beni tutelati ai sensi del
In tali casi, l’eventuale conguaglio del contributo di cui all’articolo 18, determinato con riferimento alla data dell’atto abilitativo, è effettuato contestualmente agli adempimenti di cui all’articolo 11 e comunque prima della scadenza del termine di validità dell’atto abilitativo.".
7. Al comma 11 dell’articolo 7 della
Art. 9. (Abrogazione dell’articolo 8 della
1. L’articolo 8 della
Art. 10. (Modifiche e integrazioni all’articolo 9 della
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della
“1. Almeno venti giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, il proprietario, o chi ne abbia titolo, deve presentare la denuncia dell’inizio dell’attività, accompagnata da:
a) una dettagliata relazione a firma di professionisti abilitati, che asseverino la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di riferimento vigenti;
b) gli elaborati progettuali e la descrizione dello stato di fatto dell’immobile oggetto dei lavori;
c) ogni parere, nulla osta o atto d’assenso comunque denominato, necessario per poter eseguire i lavori, salvo che il comune provveda direttamente.
In caso di richiesta di integrazioni documentali ai sensi dell’articolo 6, comma 3, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione della documentazione integrativa.".
2. Il comma 2 dell’articolo 9 della
“2. Per le opere ricadenti nell’ambito d’applicazione del
L’inosservanza di detti obblighi impedisce l’inizio dei lavori.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 9 della
“3. Nel caso di varianti in corso d’opera, l’interessato deve presentare una nuova denuncia di inizio attività, descrivendo le variazioni apportate all’intervento originario. Per le varianti in corso d’opera di cui all’articolo 7, comma 10 si applicano esclusivamente gli obblighi ivi previsti.”.
4. Il comma 4 dell’articolo 9 della
“4. Il termine per l’inizio dei lavori non può, a pena di decadenza, essere superiore ad un anno dalla data di presentazione della relativa denuncia. Il termine di ultimazione di cui all’articolo 11, comma 1, entro il quale l’opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni dalla data anzidetta. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini, l’interessato deve presentare una nuova denuncia concernente la parte non ultimata.”.
5. Il comma 5 dell’articolo 9 della
“5. Ai fini della relazione asseverata e delle integrazioni di cui al comma 1, i professionisti competenti assumono la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di false attestazioni dei professionisti, l’autorità comunale competente ne dà contestuale notizia all’autorità giudiziaria ed al consiglio dell’ordine di appartenenza per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari. L’autorità comunale competente, entro il termine di venti giorni di cui al comma 1, verifica la denuncia d’inizio attività ai sensi del comma 1, e, qualora sia riscontrata l’assenza di uno o più dei presupposti legittimanti, notifica agli interessati l’ordine motivato di non attuare le trasformazioni previste. Gli aventi titolo hanno facoltà di presentare una nuova denuncia di inizio attività o rendere idonea quella presentata, qualora i necessari presupposti possano essere soddisfatti mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle previste trasformazioni, ovvero mediante l’acquisizione dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per poter eseguire i lavori; in tale ultimo caso il termine di cui al comma 1 può essere ridotto secondo quanto disposto dal regolamento edilizio.”.
6. Dopo il comma 5 dell’articolo 9 della
“5 bis. Presso il cantiere sono depositate le copie delle denunce di inizio attività, dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, il piano di sicurezza, nonché l’elenco di quanto altro prescritto per comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati.”.
7. Il comma 6 dell’articolo 9 della
“6. Il superamento del termine di venti giorni di cui al comma 1 non preclude, in ogni caso, la potestà di controllo della pubblica amministrazione e la adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori. L’autorità comunale competente procede comunque, nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 28, al controllo, anche a campione, delle denunce d’inizio delle attività. Nei casi di false attestazioni di conformità, l’autorità comunale competente provvede alla applicazione delle disposizioni di cui al titolo V relative alle corrispondenti opere eseguite senza titolo abilitativo.”.
Art. 11. (Modifiche e integrazioni all’articolo 11 della
1. Il comma 1 dell’articolo 11 della
“1. Ad ultimazione dei lavori, i professionisti abilitati certificano la conformità dell’opera al progetto contenuto nel titolo abilitativo o nelle varianti ad esso.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 11 della
“3. Nei casi previsti dal comma 2, una volta ultimati i lavori e certificata la conformità di cui al comma 1, ovvero applicate le sanzioni pecuniarie nei casi previsti al titolo V, l’abitabilità o agibilità dei locali è attestata da un professionista abilitato unitamente alla conformità con le norme igienico-sanitarie. L’abitabilità o agibilità decorrono dalla data in cui perviene al comune l’attestazione.”.
3. Il comma 4 dell’articolo 11 della
“4. Entro centottanta giorni dalla data in cui è pervenuta l’attestazione di cui al comma 3, l’autorità comunale competente, tramite l’azienda USL, dispone ispezioni, anche a campione, al fine di verificare i requisiti di abitabilità e agibilità delle costruzioni. A tal fine fornisce periodicamente all’azienda USL le informazioni necessarie.”.
4. Al comma 5 dell’articolo 11 della
Art. 12. (Modifiche all’articolo 16 della
1. Il comma 4 dell’articolo 16 della
Art. 13. (Modifiche e integrazioni all’articolo 18 della
1. Nella rubrica dell’articolo 18 della
2. Al comma 2 dell’articolo 18 della
3. Al comma 2 dell’articolo 18 della
Art. 14. (Modifiche e integrazioni all’articolo 19 della
1. Al comma 1 dell’articolo 19 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 19
“1 bis. Ai sensi della presente legge, per superficie utile si intende la superficie effettivamente calpestabile, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre e scale.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 19 della
“3. Il Consiglio regionale individua con apposito atto le opere di urbanizzazione secondaria per le quali i comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori. Contestualmente il Consiglio determina altresì i criteri generali per l’erogazione del contributo.”.
Art. 15. (Modifiche all’articolo 20 della
1. Il comma 5 dell’articolo 20 della
“5. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia su edifici esistenti, il comune può determinare costi di costruzione come quota percentuale di quello delle nuove costruzioni, in relazione alla classificazione degli interventi effettuata dallo stesso comune.”.
Art. 16. (Modifiche all’articolo 21 della
1. Al comma 1 dell’articolo 21 della
2. Il comma 3 dell’articolo 21 della
3. Al comma 4 dell’articolo 21 della
4. Al comma 5 dell’articolo 21 della
Art. 17. (Modifiche e integrazioni all’articolo 22 della
1. Il comma 1 dell’articolo 22 della
2. Al comma 2 dell’articolo 22 della
3. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 22 della
Art. 18. Sostituzione dell’articolo 23 della
1. L’articolo 23 della
“Art. 23. (Concessione e denuncia d’inizio dell’attività a titolo gratuito).
1. Il contributo di cui all’articolo 18 non è dovuto nei seguenti casi:
a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della
b) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate dai soggetti competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati o privato sociale, in attuazione di strumenti urbanistici, previa, in questo caso, convenzione con il comune che assicuri l’interesse pubblico;
c) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati in occasione di pubbliche calamità;
d) per la realizzazione degli spazi di parcheggio e delle autorimesse pertinenziali all’interno dei perimetri dei centri abitati.
2. La quota di contributo relativa al costo di costruzione non è dovuta nei seguenti casi:
a) per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato;
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al venti per cento, di edifici unifamiliari; è facoltà del comune disciplinare, nel proprio regolamento edilizio, le caratteristiche di edificio unifamiliare, sulla base di criteri di abitabilità di un nucleo familiare medio;
c) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;
d) per gli interventi di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili e mutamento della destinazione d’uso, quando l’interessato si impegni, mediante convenzione o atto d’obbligo unilaterale a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione; il comune disciplina i casi di esonero motivato dal contributo non condizionato alla sottoscrizione della convenzione o dell’atto unilaterale d’obbligo.".
Art. 19. (Modifiche all’articolo 24 della
1. Al comma 2 dell’articolo 24 della
Art. 20. (Modifiche all’articolo 25 della
1. Il comma 1 dell’articolo 25 della
“1. Il contributo di cui all’articolo 18 è corrisposto al comune all’atto del ritiro della concessione o, nel caso di denuncia d’inizio dell’attività, entro i venti giorni successivi alla presentazione della stessa.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 25 della
3. Il comma 3 dell’articolo 25 della
“3. Il contributo di cui al comma 1 è calcolato dal comune all’atto del rilascio del provvedimento di concessione; nel caso di denuncia d’inizio dell’attività sono calcolate dal progettista abilitato all’atto della denuncia.”.
4. Al comma 4 dell’articolo 25 della
Art. 21. (Modifiche all’articolo 26 della
1. Il comma 6 dell’articolo 26 della
2. Il comma 11 dell’articolo 26 della
Art. 22. (Modifiche e integrazioni all’articolo 27 della
1. Al comma 1 dell’articolo 27 della
2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 27 della
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 27 della
Art. 23. (Modifiche all’articolo 28 della l.r. 52/199).
1. Il comma 1 dell’articolo 28 della
2. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 28 della
3. Al comma 4 dell’articolo 28 della
Art. 24. (Sostituzione dell’articolo 29 della
1. L’articolo 29 della
“Art. 29. (Opere di amministrazioni statali).
1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 28, l’autorità comunale competente informa immediatamente il Presidente della Giunta regionale e il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, al quale compete, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale, l’adozione dei provvedimenti previsti dal suddetto articolo 28.".
Art. 25. (Sostituzione dell’articolo 30 della
1. L’articolo 30 della
“Art. 30. (Responsabilità del titolare, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori).
1. Il titolare della concessione o della denuncia di inizio dell’attività, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente titolo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché – unitamente al direttore dei lavori - alla concessione o alla denuncia di inizio dell’attività ed alle modalità esecutive ivi stabilite. Essi sono inoltre tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti di cui al comma 1, la violazione delle prescrizioni e delle modalità esecutive contenute nei titoli abilitativi con esclusione delle varianti in corso d’opera di cui all’articolo 39, fornendo all’autorità comunale competente contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto ai titoli abilitativi, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa all’autorità comunale competente. In caso contrario quest’ultima segnala al consiglio dell’ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari.".
Art. 26. (Modifiche e integrazioni all’articolo 31 della
1. Il comma 2 dell’articolo 31 della
“2. L’autorità comunale competente, accertata l’esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge la demolizione indicando nel provvedimento l’area che eventualmente verrà acquisita in caso di inottemperanza, ai sensi del comma 3.”.
2. Al comma 5 dell’articolo 31 della
3. Al comma 7 dell’articolo 31 della
4. Dopo il comma 9 dell’articolo 31 della
“9 bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano nei casi di addizioni, sopraelevazioni ed opere pertinenziali diverse da quelle di cui all’articolo 4 ed eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali. In tale ipotesi l’autorità comunale competente provvede ai sensi dell’articolo 33.”.
Art. 27. (Modifiche all’articolo 32 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 32 della
2. Al comma 4 dell’articolo 32 della
Art. 28. (Modifiche e integrazioni all’articolo 33 della
1. La rubrica dell’articolo 33 della
2. Al comma 1 dell’articolo 33 della
3. Al comma 2 dell’articolo 33 della
4. Al comma 2 dell’articolo 33 della
5. Il comma 3 dell’articolo 33 della
6. Al comma 4 dell’articolo 33 della
7. Il comma 6 dell’articolo 33 della
Art. 29. (Modifiche e integrazioni all’articolo 34 della
1. La rubrica dell’articolo 34 della
2. Il comma 2 dell’articolo 34 della
3. Il comma 3 dell’articolo 34 della
“3. Quando le opere realizzate senza denuncia di inizio dell’attività consistano in interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 4 comma 2 lettera c), eseguiti su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti e incidano su beni oggetto di tutela, l’autorità competente alla tutela del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del contravventore ed irroga una sanzione pecuniaria da euro 1.033,00 a euro 20.670,00.”.
4. Il comma 4 dell’articolo 34 della
Art. 30. (Inserimento degli articoli 34 bis e 34 ter).
1. Dopo l’articolo 34 della
“Art. 34 bis. (Mutamenti della destinazione d’uso realizzati senza la necessaria denuncia di inizio dell’attività).
1. I proprietari degli immobili che provvedano, senza opere edilizie, al mutamento di destinazione d’uso senza denuncia di inizio dell’attività nelle aree e per le fattispecie disciplinate dai piani della distribuzione e localizzazione delle funzioni, sono puniti con le seguenti sanzioni:
a) nel caso in cui il mutamento della destinazione d’uso risulti compatibile con il piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni, da euro 300,00 a euro 1.200,00 oltre al doppio del contributo dovuto di cui all’articolo 26;
b) nel caso che il mutamento di destinazione d’uso non sia compatibile con il piano della localizzazione delle funzioni:
1) euro 120,00 per ogni metro quadrato di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale residenziale, e euro 12,00 a metro quadrato per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario; oltre, in entrambi i casi, il pagamento del doppio del contributo massimo previsto dalle tabelle di cui all’articolo 8 per i mutamenti di destinazione d’uso a finalità residenziale;
2) euro 120,00 per ogni metro quadrato di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale commerciale, direzionale o turistico-ricettiva;
3) euro 30,00 per ogni metro quadrato di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale industriale o artigianale;
4) euro 6,00 per ogni metro quadrato di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale agricola;
c) nel caso di utilizzazione di terreni inedificati difforme dalle disposizioni contenute nel piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni da euro 600,00 a euro 3.600,00.
2. Contestualmente alla applicazione della sanzione, l’autorità comunale competente, nei casi di cui alla lettera b), numeri 2), 3), 4) del comma 1, ordina sempre la cessazione dell’utilizzazione abusiva dell’immobile, disponendo che questa avvenga entro il termine massimo di un anno.
Art. 34 ter. (Regolarizzazione della denuncia di inizio dell’attività).
1. Qualora successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 1 dell’articolo 9 sia riscontrata l’incompletezza o l’inadeguatezza degli elaborati di cui al comma 1 lettera b) dello stesso articolo, l’autorità comunale competente invita l’interessato a regolarizzare la denuncia, assegnandogli a tal fine un termine congruo.
2. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 9, comma 6, la mancata regolarizzazione nel termine assegnato comporta l’applicazione della sanzione di euro 516,00; resta ferma l’applicazione dell’articolo 34 bis.”.
Art. 31. (Sostituzione dell’articolo 35 della
1. L’articolo 35 della
“Art.35. (Annullamento della concessione).
1. In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione di vizi riscontrati, l’autorità comunale competente applica una sanzione pari al valore venale delle opere abusivamente eseguite valutato dall’ufficio tecnico comunale, e comunque non inferiore ad euro 516,00, salvo che con provvedimento motivato dichiari che l’opera contrasta con rilevanti interessi pubblici, disponendo la restituzione in pristino in quanto possibile. La valutazione dell’ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2. L’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti della concessione.
3. Qualora sia disposta la restituzione in pristino, è dovuta la restituzione dei contributi già versati al comune per le corrispondenti opere.".
Art. 32. (Modifiche e integrazioni all’articolo 36 della
1. Il comma 2 dell’articolo 36 della
“2. Qualora, sulla base di motivato e preventivo accertamento dell’ufficio tecnico comunale, la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, l’autorità comunale competente applica una sanzione pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere valutato dall’ufficio tecnico comunale.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 36 della
Art. 33. (Sostituzione dell’articolo 37 della
1. L’articolo 37 della
“Art. 37. (Accertamento di conformità).
1. Fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 31, comma 3, per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell’ordinanza dell’autorità comunale competente di cui all’articolo 31, comma 5, nonché, nei casi di parziale difformità, nel termine di cui all’articolo 36, comma 1, ovvero nei casi di opere eseguite in assenza di denuncia di inizio dell’attività e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente titolo, l’avente titolo può ottenere la concessione o l’attestazione di conformità rilasciata dal comune in sanatoria quando l’intervento realizzato è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’opera che al momento della presentazione della domanda.
2. Alle domande di sanatoria di cui al comma 1 si applicano le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente.
3. Sulla richiesta di concessione in sanatoria l’autorità comunale competente si pronuncia secondo le disposizioni di cui all’articolo 7.
4. Il rilascio in sanatoria della concessione edilizia ovvero dell’attestazione di conformità per gli interventi penalmente rilevanti, è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari a quella prevista dal titolo IV e comunque in misura non inferiore a euro 516,00, in conformità alla vigente normativa statale.
Per i casi di parziale difformità, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme.
5. La domanda di attestazione di conformità in sanatoria deve essere corredata dalla documentazione prevista dall’articolo 9.
6. L’attestazione di conformità in sanatoria è rilasciata dall’autorità comunale competente entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda, fatta salva l’applicazione del comma 3 dell’articolo 6, ed è subordinata al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa per gli interventi diversi da quelli di cui al comma 4, di una somma determinata dall’autorità comunale stessa da euro 516,00 a euro 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell’abuso.
7. Il rilascio della concessione e dell’attestazione di conformità in sanatoria comporta inoltre il pagamento dei contributi di cui al titolo IV, se dovuti.".
Art. 34. (Modifiche all’articolo 38 della
1. Il comma 1 dell’articolo 38 della
“1. Qualora sia accertata l’esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da quelli aventi titolo su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, in assenza di concessione ad edificare o di denuncia di inizio dell’attività limitatamente ai casi di cui alla lettera a) del comma 1 e della lettera d) del comma 2 dell’articolo 4, ovvero in totale o parziale difformità dalle medesime, l’autorità comunale competente ordina, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell’abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.”.
Art. 35. (Sostituzione dell’articolo 39 della
1. L’articolo 39 della
“Art.39. (Varianti in corso d’opera).
1. Non si procede alla demolizione ovvero all’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti, purché sussistano tutte le condizioni di cui all’articolo 7, comma 10, lettere a), b), c).
2. Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro, come definiti dall’articolo 4, comma 2, lettera c).".
Art. 36. (Sostituzione dell’articolo 41 della
1. L’articolo 41 della
“Art. 41. (Unificazione delle definizioni).
1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, previa comunicazione alle commissioni consiliari competenti, determina i criteri per definire, con i regolamenti edilizi, i parametri urbanistici ed edilizi da applicarsi negli strumenti urbanistici e specifica le definizioni di cui agli articoli 3 e 4, nonché i parametri di cui al comma 1 dell’articolo 19.
2. I comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti edilizi al regolamento regionale entro sei mesi dalla pubblicazione delle stesse sul Bollettino ufficiale della Regione. Decorso inutilmente tale termine, le definizioni contenute nel regolamento regionale sostituiscono le difformi definizioni dei regolamenti edilizi.
3. Le definizioni dei regolamenti edilizi adeguati ai sensi del comma 2, o quelle contenute nel regolamento regionale in caso di mancato adeguamento, sostituiscono le difformi definizioni eventualmente contenute nelle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali.".
Art. 37. (Norme transitorie).
1. Qualora l’annullamento di cui all’articolo 35 della
2. Alle richieste di concessione, autorizzazione edilizia e denunce di inizio dell’attività presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge si applicano le norme vigenti al momento della presentazione. Resta salva la facoltà degli interessati di presentare una nuova domanda o denuncia di inizio dell’attività conforme alle disposizioni della presente legge.
Art. 38. (Abrogazioni).
1. Gli articoli 9 e 10 della
Art. 39. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione toscana. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella