Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e assetto del territorio |
Data: | 02/04/2002 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 1). |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 2). |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 17). |
Art. 4. (Modifiche all’articolo 21). |
Art. 5. (Modifiche all’articolo 23). |
Art. 6. (Modifiche all’articolo 24). |
Art. 7. (Modifiche all’articolo 31). |
Art. 8. (Modifiche all’articolo 32). |
Art. 9. (Modifiche all’articolo 34). |
Art. 10. (Modifiche all’Allegato). |
§ 5.1.58 - L.R. 2 aprile 2002, n. 13. [1]
Adeguamento della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d’inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull’attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69) alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante codifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
(B.U. 12 aprile 2002, n. 8).
Art. 1. (Modifiche all’articolo 1).
Il comma 1 dell’articolo 1 della
(Omissis).
Art. 2. (Modifiche all’articolo 2).
Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della
(Omissis).
Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della
(Omissis).
Art. 3. (Modifiche all’articolo 17).
Al comma 1 dell’articolo 17 della
(Omissis).
Art. 4. (Modifiche all’articolo 21).
Il comma 1 dell’articolo 21 della LR. 52/1999 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Art. 5. (Modifiche all’articolo 23).
I commi 1 e 2 dell’articolo 23 della
(Omissis).
I commi 3 e 4 dell’articolo 23 della
Art. 6. (Modifiche all’articolo 24).
Al comma 3 dell’articolo 24 della
(Omissis).
Art. 7. (Modifiche all’articolo 31).
Dopo il comma 10 dell’articolo 31 della
(Omissis).
Art. 8. (Modifiche all’articolo 32).
Il comma 3 dell’articolo 32 della
(Omissis).
Art. 9. (Modifiche all’articolo 34).
Il comma 1 dell’articolo 34 della
Art. 10. (Modifiche all’Allegato).
1. Nel primo periodo dell’Allegato alla
2. Nel sesto periodo dell’Allegato alla
(Omissis);
3. Nel settimo periodo dell’Allegato alla
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 70 della