§ 5.1.58 - L.R. 2 aprile 2002, n. 13.
Adeguamento della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d’inizio delle attività edilizie - [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:02/04/2002
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 1).
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 2).
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 17).
Art. 4.  (Modifiche all’articolo 21).
Art. 5.  (Modifiche all’articolo 23).
Art. 6.  (Modifiche all’articolo 24).
Art. 7.  (Modifiche all’articolo 31).
Art. 8.  (Modifiche all’articolo 32).
Art. 9.  (Modifiche all’articolo 34).
Art. 10.  (Modifiche all’Allegato).


§ 5.1.58 - L.R. 2 aprile 2002, n. 13. [1]

Adeguamento della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d’inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull’attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69) alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante codifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

(B.U. 12 aprile 2002, n. 8).

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 1).

     Il comma 1 dell’articolo 1 della L.R. 52/1999 è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 2).

     Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della L.R. 52/1999, sono inseriti i seguenti commi:

     (Omissis).

     Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 52/1999 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 17).

     Al comma 1 dell’articolo 17 della L.R. 52/1999, le parole “all’articolo 13 della legge 47/1985” sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Modifiche all’articolo 21).

     Il comma 1 dell’articolo 21 della LR. 52/1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. (Modifiche all’articolo 23).

     I commi 1 e 2 dell’articolo 23 della L.R. 52/1999 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     I commi 3 e 4 dell’articolo 23 della L.R. 52/1999 sono abrogati.

 

     Art. 6. (Modifiche all’articolo 24).

     Al comma 3 dell’articolo 24 della L.R. 52/1999, le parole “dall’articolo 9 della legge 10/1977” sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 7. (Modifiche all’articolo 31).

     Dopo il comma 10 dell’articolo 31 della L.R. 52/1999 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 8. (Modifiche all’articolo 32).

     Il comma 3 dell’articolo 32 della L.R. 52/1999 è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 9. (Modifiche all’articolo 34).

     Il comma 1 dell’articolo 34 della L.R. 52/1999 è abrogato.

 

     Art. 10. (Modifiche all’Allegato).

     1. Nel primo periodo dell’Allegato alla L.R. 52/1999 sono soppresse le parole “(artt. 3 e 6 della legge 28 gennaio 1977 n. 10)”.

     2. Nel sesto periodo dell’Allegato alla L.R. 52/1999 le parole di cui alle lettere a) e b) art. 5, comma 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis);

     3. Nel settimo periodo dell’Allegato alla L.R. 52/1999 le parole “di cui alle lettere c) e d) art. 5, comma 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10” sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.