Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, enti comprensoriali |
Data: | 10/01/1985 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione del Fondo regionale per gli oneri aggiuntivi di funzionamento. |
Art. 2. Ripartizione del Fondo. |
Art. 3. Copertura finanziaria. |
Art. 4. Abrogazione. |
§ 2.3.16 - L.R. 10 gennaio 1985, n. 1.
Istituzione fondo regionale per gli oneri aggiuntivi di funzionamento gravante sugli enti delegati.
Art. 1. Istituzione del Fondo regionale per gli oneri aggiuntivi di funzionamento.
1. In attesa di un organico provvedimento di riforma delle funzioni amministrative delegate o attribuite agli Enti locali, singoli o associati, è istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1985, il «Fondo regionale per gli oneri aggiuntivi di funzionamento gravanti sugli enti delegati».
2. La Regione fornisce agli enti locali i mezzi finanziari necessari a far fronte agli oneri aggiuntivi di funzionamento sostenuti dagli enti per l'esercizio di funzioni loro delegate dalla Regione mediante il Fondo di cui al comma precedente.
3. I mezzi finanziari di cui al precedente comma concorrono indistintamente alla copertura finanziaria della spesa di funzionamento dell'Ente delegato.
Art. 2. Ripartizione del Fondo.
Il Consiglio Regionale provvede, in prima applicazione entro il 31 marzo 1985, alla ripartizione del Fondo di cui al precedente art. 1, sulla base dei seguenti criteri:
a) assegnazione di una quota minima determinata per ciascun ente in riferimento alle funzioni complessivamente delegate;
b) assegnazione di una quota determinata in percentuale delle risorse pervenute all'Ente per il finanziamento degli oneri aggiuntivi nell'anno precedente;
c) assegnazione di una quota che tenga conto di alcuni specifici indicatori di oneri aggiuntivi in riferimento alle principali deleghe in atto.
La Giunta Regionale, entro il 28 febbraio 1985 formula proposte al Consiglio, sulla base di intese con gli enti delegati o loro associazioni, dirette a dare attuazione al disposto di cui al precedente comma.
Per gli anni successivi, alla ripartizione del Fondo provvede entro il 28 febbraio di ciascun anno la Giunta Regionale, sulla base del riparto stabilito dal Consiglio l'anno precedente.
Il procedimento di cui al 1° e 2° comma del presente articolo è ripetuto nel caso in cui sia modificato o integrato lo stato della delega.
Art. 3. Copertura finanziaria.
Alla copertura finanziaria degli oneri di spesa derivanti dalla presente legge e decorrenti dall'esercizio finanziario 1985 si provvede, ciascun anno, con la legge di bilancio.
Art. 4. Abrogazione.
1. Sono abrogate dal 1° gennaio 1985 le seguenti norme:
a) sesto comma dell'art. 13 della
b) art. 15 della
c) art. 21 della
d) art. 19 e art. 21 della
e) art. 17 della
f) art. 35 della
g) art. 4 della
h) art. 15 della
i) art. 33 della
i) art. 8 della
m) art. 13 della
n) art. 32 della
o) art. 4 della
p) art. 25 della