Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.6 fiere, mercati e commercio |
Data: | 03/05/2000 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Integrazioni all'articolo 10 del regolamento regionale 26 luglio 1999, n. 4 "Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 Norme perla disciplina delcommercio in sede fissa [...] |
Art. 2. Inserimento dell'articolo 12 bis. nel regolam. reg. 4/1999. |
Art. 3. Sostituzione dell'articolo 12 del regolam. reg. 4/1999. |
Art. 4. Modifiche dell'articolo 16 del regolam. reg. 4/1999. |
Art. 5. Inserimento dell'articolo 16 bis nel regolam. reg. 4/1999. |
Art. 6. Modifica dell'articolo 20 del regolam. reg. 4/1999. |
Art. 7. Sostituzione dell'articolo 21 del regolam. reg. 4/1999. |
Art. 8. Sostituzione dell'allegato d al regolam. reg. 4/1999. |
§ 4.6.31 - R.R. 3 maggio 2000, n. 5. [1]
Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 26 luglio 1999, n. 4 di attuazione della L.R. 17 maggio 1999 n. 28 in materia di commercio in sede fissa.
(B.U. 12 maggio 2000, n.19).
Art. 1. Integrazioni all'articolo 10 del
1. - 3. [2].
4. [3].
Art. 2. Inserimento dell'articolo 12 bis. nel regolam. reg. 4/1999. [4]
Art. 3. Sostituzione dell'articolo 12 del regolam. reg. 4/1999. [5]
Art. 4. Modifiche dell'articolo 16 del regolam. reg. 4/1999. [6]
Art. 5. Inserimento dell'articolo 16 bis nel regolam. reg. 4/1999. [7]
Art. 6. Modifica dell'articolo 20 del regolam. reg. 4/1999.
1. [8].
2. [9].
Art. 7. Sostituzione dell'articolo 21 del regolam. reg. 4/1999. [10]
Art. 8. Sostituzione dell'allegato d al regolam. reg. 4/1999. [11]
[1] Abrogato dall'art. 70 della
[2] Modificano i commi 3, 6 e 9, art. 10 del
[3] Aggiunge il comma 9 bis all'art. 10 del
[4] Inserisce l'art. 11 bis nel
[5] Articolo corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 5 luglio 2000, n. 21. Sostituisce l'art. 12 del
[6] Modifica i commi 1 e 2, art. 16 del
[7] Inserisce l'art. 16 bis nel
[8] Sostituisce la lettera a), comma 1, art. 20 del
[9] Aggiunge i commi 2 bis e 2 ter all'art. 20 del
[10] Sostituisce l'art. 21 del
[11] Sostituisce l'allegato D al