Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.4 acque minerali e termali |
Data: | 03/06/2008 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) |
Art. 2. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 38/2004 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 38/2004 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 38/2004 |
Art. 5. Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 38/2004 |
Art. 6. Inserimento dell’articolo 8 ter nella l.r. 38/2004 |
Art. 7. Inserimento dell’articolo 8 quater nella l.r. 38/2004 |
Art. 8. Inserimento dell’articolo 8 quinquies nella l.r. 38/2004 |
Art. 9. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 38/2004 |
Art. 10. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 38/2004 |
Art. 11. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 38/2004 |
Art. 12. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 38/2004 |
Art. 13. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 38/2004 |
Art. 14. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 38/2004 |
Art. 15. Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 38/2004 |
Art. 16. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 38/2004 |
Art. 17. Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 38/2004 |
Art. 18. Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 38/2004 |
Art. 19. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 38/2004 |
Art. 20. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 38/2004 |
Art. 21. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 38/2004 |
Art. 22. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 38/2004 |
Art. 23. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 38/2004 |
Art. 24. Modifiche all’articolo 39 della l.r. 38/2004 |
Art. 25. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 38/2004 |
Art. 26. Sostituzione dell’articolo 41 della l.r. 38/2004 |
Art. 27. Sostituzione dell’articolo 42 della l.r. 38/2004 |
Art. 28. Abrogazione dell’articolo 43 della l.r. 38/2004 |
Art. 29. Abrogazione dell’articolo 44 della l.r. 38/2004 |
Art. 30. Sostituzione dell’articolo 45 della l.r. 38/ 2004 |
Art. 31. Modifiche all’articolo 46 della l.r. 38/2004 |
Art. 32. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 38/2004 |
Art. 33. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 38/2004 |
Art. 34. Modifiche all’articolo 49 della l.r. 38/2004 |
§ 4.4.9 - L.R. 3 giugno 2008, n. 33.
Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).
(B.U. 11 giugno 2008, n. 18)
Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della
“2 bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, ai fini della presente legge si intendono per:
a) acquifero: corpo roccioso, costituito da una o più litologie, con caratteristiche tali da consentire l’assorbimento, l’immagazzinamento, il deflusso e la restituzione o l’estrazione della risorsa idrica sotterranea in quantità apprezzabili;
b) giacimento: è un acquifero che contiene una risorsa idrica con caratteristiche peculiari e corrispondenti alle definizioni di cui al comma 1 e in situazioni geomorfologiche e di assetto geologico tali da permetterne la coltivazione in condizioni economiche vantaggiose;
c) bacino di ricarica: area in cui avviene l’assorbimento e quindi la ricarica diretta o indiretta di un acquifero da parte di acque meteoriche o superficiali. Quando interessa più bacini imbriferi si parla di bacino idrogeologico;
d) coltivazione di un giacimento: tutte le operazioni atte alla captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 e al loro corretto sfruttamento.”.
Art. 2. Modifiche all’articolo 6 della
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della
“b) a fornire la necessaria assistenza tecnica ai comuni per l’esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge, in particolare per l’esercizio delle funzioni istruttorie nei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione;”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della
“3 bis. Il giacimento oggetto della concessione è cancellato dal patrimonio indisponibile della Regione qualora il comune, d’ufficio o su istanza dei titolari della concessione o dei proprietari dei terreni sui quali insiste la concessione stessa, accerti la mancanza del requisito relativo al mantenimento delle caratteristiche di cui all’articolo 3.
3 ter. Per l’accertamento dei requisiti di cui al comma 3 bis, il comune si avvale delle strutture regionali territoriali e comunica tempestivamente alla Giunta regionale l’assenza dei requisiti richiesti per la cancellazione del bene dal patrimonio indisponibile della Regione.”.
Art. 3. Modifiche all’articolo 7 della
1. Il comma 2 dell’articolo 7 della
“2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, la Regione detta, nell’ambito del piano di indirizzo territoriale di cui all’articolo 48, comma 1, lettera c), della
2. Il comma 3 dell’articolo 7 della
“3. La Regione garantisce la coerenza delle attività disciplinate dalla presente legge con gli atti di programmazione previsti dal
Art. 4. Modifiche all’articolo 8 della
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della
“a bis) gli esami dell’acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche chimiche, fisico-chimiche e microbiologiche, nonché le proprietà favorevoli alla salute in dipendenza delle sue qualità particolari;”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della
“5 bis. Il permesso di ricerca costituisce titolo valido per la richiesta di riconoscimento di acqua minerale naturale, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3, comma 3, del
Art. 5. Inserimento dell’articolo 8 bis nella
1. Dopo l’articolo 8 della
“Art. 8 bis
Disposizioni relative al rilascio di permessi di ricerca in prossimità di altri permessi o concessioni
1. In prossimità di permessi di ricerca e di concessioni in essere anche in riferimento ai territori dei comuni limitrofi, il comune competente non procede al rilascio di nuovi permessi qualora sia verificata in corso di istruttoria, anche in via presuntiva ovvero sulla base del quadro idrogeologico di dettaglio basato sui dati disponibili, la non sostenibilità in termini quantitativi e qualitativi.”.
Art. 6. Inserimento dell’articolo 8 ter nella
1. Dopo l’articolo 8 bis della
“Art. 8 ter
Requisiti del richiedente
1. Il permesso di ricerca può essere rilasciato ad ogni soggetto che ne faccia richiesta, sia esso persona fisica o società legalmente costituita, purché dimostri, mediante la presentazione di un programma di ricerca e di ogni ulteriore titolo od elemento atto a comprovarla, l’idoneità tecnica, economica e professionale ed altresì il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 14, comma 11.
2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto interessato al rilascio del permesso di ricerca è tenuto a dimostrare il possesso sia dei requisiti morali, che di quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi, allegando all’istanza presentata al comune competente la documentazione prevista dal regolamento di cui all’articolo 49.
3. Il permesso di ricerca è rilasciato previa presentazione di polizza fideiussoria corrispondente almeno al 20 per cento dell’importo totale degli investimenti previsti nel programma di ricerca di cui al comma 1.”.
Art. 7. Inserimento dell’articolo 8 quater nella
1. Dopo l’articolo 8 ter della
“Art. 8 quater
Istanze concorrenti
1. L’istanza di permesso di ricerca è soggetta a pubblicazione con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 49.
2. Due o più istanze di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando ricadano nella stessa area o presentino interferenza nelle aree interessate dalla ricerca e risultino altresì presentate, pena l’inammissibilità, non oltre sessanta giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione della prima istanza all’albo pretorio dei comuni interessati per territorio dalla ricerca.
3. Nei casi di cui al comma 1, a parità di altre condizioni, prevale, ai fini del rilascio del permesso di ricerca, la priorità nella presentazione dell’istanza.”.
Art. 8. Inserimento dell’articolo 8 quinquies nella
1. Dopo l’articolo 8 quater della
“Art. 8 quinquies
Obblighi del titolare del permesso relativi allo svolgimento dei lavori 1. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto a comunicare, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, l’avvio della ricerca e la durata presunta dei lavori medesimi sia al comune competente che ai proprietari ed ai possessori dei terreni interessati.
2. Il titolare del permesso di ricerca provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, a trasmettere al comune competente una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti; egli è tenuto altresì a comunicare immediatamente e per iscritto l’avvenuta provvisoria captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere, ed a provvedere agli adempimenti ulteriori di cui al regolamento regionale previsto dall’articolo 49.
3. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto, in ogni caso di cessazione dell’attività di ricerca, a provvedere, a proprie spese, al ripristino ambientale dei siti interessati dalle operazioni di ricerca ed alla messa in sicurezza delle opere di presa eventualmente realizzate.
4. Al fine di evitare il rischio di danni o contaminazioni di giacimenti minerari naturalmente protetti, le operazioni di perforazione dei pozzi esplorativi e di chiusura dei pozzi non più in uso, devono essere svolte, a cura del titolare del permesso, da personale adeguatamente qualificato.”.
Art. 9. Modifiche all’articolo 9 della
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della
“1. I comuni disciplinano, con proprio regolamento, il procedimento per il rilascio del permesso di ricerca, che deve in ogni caso concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione delle domanda. Per l’esercizio delle funzioni istruttorie relative al rilascio del permesso di ricerca, i comuni si avvalgono delle competenti strutture territoriali e amministrative della Regione. Fermo restando altri pareri o atti di assenso previsti dalla vigente normativa, il permesso è rilasciato previo parere obbligatorio dei soggetti titolari delle funzioni di programmazione relative alla acque destinate al consumo umano, delle autorità d’ambito territoriale ottimale (AATO), e delle province in quanto titolari delle funzioni di pianificazione territoriale provinciale, delle funzioni in materia di tutela del suolo ai sensi della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della
“2 bis. Il comune corrisponde al titolare del permesso di ricerca una somma corrispondente al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività di ricerca, maggiorata del 20 per cento, a titolo di premio per la scoperta del giacimento, soltanto nel caso in cui, a seguito dell’espletamento della procedura di evidenza pubblica di cui all’articolo 14, a cui anche il medesimo partecipa, la concessione di coltivazione sia assegnata ad altro soggetto.”.
Art. 10. Sostituzione dell’articolo 14 della
1. L’articolo 14 della
Concessione di coltivazione del giacimento
1. La coltivazione dei giacimenti di acque minerali, di sorgente e termali, che abbiano ottenuto il riconoscimento, è subordinata al conseguimento della relativa concessione, la cui durata massima non può essere superiore a venticinque anni e deve, in ogni caso, essere proporzionata all’ammontare degli investimenti programmati in relazione al loro ammortamento.
2. La concessione è rilasciata dal comune a seguito di valutazione delle istanze presentate dai vari soggetti con le modalità di cui al presente articolo.
3. Il titolare del permesso di ricerca presenta al comune una relazione di fine ricerca contenente i dati tecnici previsti dal regolamento regionale e la documentazione relativa alle spese sostenute di cui all’articolo 9, comma 2 bis.
4. Ai fini del rilascio della concessione di coltivazione, il comune avvia una procedura di evidenza pubblica sulla base dei dati tecnici contenuti nella relazione, individuando l’area interessata che deve coincidere o essere inferiore all’area oggetto del permesso di ricerca; l’avviso di procedura di evidenza pubblica, a cui è allegato lo schema di convenzione prevede, fra l’altro, la durata della concessione e le modalità di determinazione per la valutazione finale degli elementi di cui al comma 5.
5. Entro un termine stabilito dal comune, ogni soggetto interessato, sia esso persona fisica o società legalmente costituita, compreso il titolare del permesso di ricerca, ha facoltà di presentare istanza di concessione di coltivazione, con allegati:
a) la documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità a condurre l’impresa;
b) la documentazione comprovante l’idoneità tecnica, economica e professionale ed ogni ulteriore titolo od elemento di valutazione;
c) il programma di coltivazione del giacimento;
d) un piano industriale relativo agli interventi di tutela e valorizzazione sostenibile della risorsa, nonché alla promozione dello sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute economiche ed occupazionali ed alla compensazione dell’eventuale impatto che l’attività produce sul territorio medesimo;
e) la ulteriore documentazione tecnica prevista.
6. Il regolamento regionale di cui all’articolo 49 specifica i contenuti di cui al comma 5, lettere a), b), c) ed e).
7. La concessione viene assegnata con il criterio dell’offerta considerata più vantaggiosa in riferimento agli elementi di cui al comma 5, attraverso una valutazione comparativa delle istanze presentate ed è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra il comune ed il concessionario ai sensi dell’articolo 22, comma 5.
8. In caso di valutazione paritaria delle offerte, è fatta salva la preferenza da accordarsi al titolare del permesso di ricerca.
9. Il comune garantisce la pubblicità dei termini per la presentazione delle istanze mediante pubblicazione di appositi avvisi nell’Albo pretorio e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). 10. Prima dell’avvio della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 4, il comune stabilisce l’importo da corrispondere ai sensi dell’articolo 9, comma 2 bis, al titolare del permesso di ricerca. Il vincitore della procedura è tenuto, se soggetto diverso dal titolare del permesso di ricerca, a corrispondere al comune tale somma al momento del rilascio della concessione di coltivazione; in mancanza di tale adempimento, la concessione non viene rilasciata.
11. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione antimafia, nonché in materia di misure di prevenzione, la concessione non può, in nessun caso, essere rilasciata:
a) qualora il richiedente sia in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, o versi in altra condizione ad essi equiparata in base all’ordinamento civilistico;
b) qualora sia stata iniziata a carico del richiedente alcuna delle procedure di cui alla lettera a);
c) qualora il richiedente abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;
d) qualora il richiedente risulti non aver ottemperato agli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli impianti di lavoro, ovvero agli obblighi derivanti dai relativi contratti collettivi di lavoro applicabili.
12. I comuni disciplinano con proprio regolamento la procedura per il rilascio della concessione di coltivazione.”.
Art. 11. Modifiche all’articolo 15 della
1. Il comma 1 dell’articolo 15 della
“1. I comuni provvedono al rilascio della concessione di coltivazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, tenendo conto:
a) delle esigenze di approvvigionamento delle acque potabili, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 97 del
b) delle determinazioni della competente Autorità di bacino di cui alla
c) delle possibili interferenze tra lo sfruttamento richiesto e altre concessioni riferite alla disciplina della presente legge che siano in essere negli ambiti territoriali di cui alla
d) della sostenibilità del giacimento in relazione alle quantità di utilizzo proposto, anche con riguardo alle concessioni in essere nei territori dei comuni limitrofi;
e) delle specifiche prescrizioni individuate dalle AATO e dalle province nell’ambito del parere di competenza di cui al comma 4.”.
2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 15 della
“c bis) l’indicazione della portata di concessione, che non può superare l’80 per cento della somma della portata di esercizio delle singole opere di presa; tale percentuale può essere elevata fino alla percentuale massima del 90 per cento in presenza di documentate verifiche di sostenibilità;”.
3. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 15 della
“f) gli ulteriori obblighi e condizioni alle quali il comune competente intenda subordinare il rilascio della concessione medesima;”.
4. Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 15 della
“f bis) l’obbligo del concessionario a garantire al comune, su richiesta degli organi competenti, in caso di emergenza di approvvigionamento idrico, la disponibilità di derivazioni d’acqua ad uso della collettività;”.
5. Il comma 3 dell’articolo 15 della
6. Il comma 4 dell’articolo 15 della
“4. I comuni, per l’esercizio delle funzioni istruttorie relative al rilascio della concessione, si avvalgono delle competenti strutture territoriali e amministrative della Regione. Fermo restando altri pareri o atti di assenso previsti dalla vigente normativa, la concessione è rilasciata previo parere obbligatorio dei soggetti titolari delle funzioni di programmazione relative alla acque destinate al consumo umano, delle AATO, e delle province in quanto titolari delle funzioni di pianificazione territoriale provinciale, delle funzioni in materia di tutela del suolo ai sensi della
7. Nel comma 5 dell’articolo 15 della
Art. 12. Modifiche all’articolo 16 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della
“2 bis. Il concessionario è tenuto, entro il 31 dicembre di ogni anno, a trasmettere al comune competente una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori realizzati nell’ambito della concessione e un programma di lavori da realizzare nell’anno successivo. Le nuove opere di presa eventualmente previste sono approvate dal comune previa istruttoria.”.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 16 della
“2 ter. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, in caso di cessazione dell’attività, il titolare della concessione è tenuto a provvedere a proprie spese al ripristino ambientale dei siti interessati ed alla messa in sicurezza degli stessi, limitatamente alle opere di captazione e di adduzione, nonché al rispetto di quanto contenuto nella convenzione in relazione ai relativi manufatti utilizzati per la conduzione dell’attività.”.
Art. 13. Modifiche all’articolo 17 della
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della
Art. 14. Modifiche all’articolo 18 della
1. Nel comma 2 dell’articolo 18 della
2. Il comma 3 dell’articolo 18 della
“3. Le zone di cui al comma 1, lettera b), sono individuate dalle province, nell’ambito del piano territoriale di coordinamento (PTC), ovvero con apposita variante ad esso, ed in conformità con le prescrizioni del piano di indirizzo territoriale (PIT) della Regione. A tal fine, il PTC stabilisce obiettivi e parametri riferiti alla compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale; il PTC stabilisce, altresì, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, lettera c), della
Art. 15. Sostituzione dell’articolo 19 della
1. L’articolo 19 della
“Art. 19
Aree di valorizzazione ambientale
1. I comuni aggiornano il quadro conoscitivo di cui all’articolo 53, comma 3, lettera a), della
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i comuni, in attuazione delle prescrizioni provinciali di cui all’articolo 18, comma 3, possono individuare, nei piani strutturali di cui all’articolo 53 della
Art. 16. Modifiche all’articolo 22 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 della
“1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla prima scadenza di annualità del canone successiva all’entrata in vigore della presente legge.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 22 della
“3. Gli importi dei canoni sono aggiornati annualmente secondo le variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall’ISTAT.”.
3. Nel comma 4 dell’articolo 22 della
4. Il comma 5 dell’articolo 22 della
“5. La concessione è subordinata alla stipula di apposita convenzione fra comune e soggetto concessionario. La convenzione contiene, tra l’altro:
a) relativamente alle concessioni in atto all’entrata in vigore del regolamento regionale e suscettibili di conferma ai sensi dell’articolo 48, comma 1, l’individuazione degli oneri diretti ed indiretti, determinati dalle opere correlate alle attività di estrazione e di utilizzo delle acque minerali, di sorgente e termali;
b) relativamente alle concessioni da rilasciare con la procedura di cui all’articolo 14, o con la procedura del rinnovo di cui all’articolo 26, comma 1, l’individuazione degli oneri diretti ed indiretti, determinati in relazione agli elementi del piano industriale di cui all’articolo 14, comma 5, lettera d);
c) in ogni caso la determinazione degli importi dei canoni, nei limiti indicati al comma 1, la cui quantificazione è definita dal comune entro sessanta giorni dalla conclusione dell’istruttoria tecnica;
d) in ogni caso la durata temporale della concessione e le modalità di applicazione dei canoni di cui al comma 1.”.
Art. 17. Sostituzione dell’articolo 25 della
1. L’articolo 25 della
“Art. 25
Vicende societarie
1. Qualora il concessionario sia una società commerciale, al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 14, comma 11, sono soggetti a verifica da parte del comune competente:
a) il mutamento dei soci nelle società di persone;
b) la cessione della maggioranza del capitale sociale nelle società di capitali;
c) il mutamento degli amministratori nelle società di capitali.
2. Ai fini delle verifiche di cui al comma 1, il concessionario è tenuto a comunicare al comune, entro il termine massimo di trenta giorni, le variazioni intervenute.
3. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, in carenza dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 14, comma 11, il comune applica la decadenza ai sensi dell’articolo 28.”.
Art. 18. Sostituzione dell’articolo 26 della
1. L’articolo 26 della
“Art. 26
Rinnovo della concessione
1. Il concessionario interessato al rinnovo deve presentare la relativa istanza entro il termine perentorio di diciotto mesi precedenti la scadenza prevista, ovvero entro il diverso termine individuato dal comune competente con il regolamento di cui all’articolo 14, comma 12. La concessione viene rinnovata previa verifica delle condizioni risultanti dalla presentazione della documentazione di cui all’articolo 14, comma 5, lettere a), b), c), d), e), ed a seguito di verifica della permanenza delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1; il rinnovo della concessione è subordinato alla stipula della convenzione di cui all’articolo 22, comma 5, lettera b).
2. In tutti i casi in cui non si provveda al rinnovo della concessione di coltivazione, il concessionario è tenuto, alla scadenza del termine di durata della concessione stessa, a consegnare alla Regione il giacimento e le sue pertinenze, che vengono custoditi a cura del comune competente. E’ fatto salvo il diritto di ritenzione, nelle forme e con le modalità stabilite dal comune, sui beni e sugli oggetti destinati alla coltivazione, che possano essere separati dal giacimento, senza che si verifichi un pregiudizio all’utilizzo ed alla valorizzazione del bene oggetto della concessione.
3. Nel caso di cui al comma 2, il comune competente provvede all’individuazione del nuovo concessionario mediante procedura di evidenza pubblica, con le modalità di cui all’articolo 14.”.
Art. 19. Modifiche all’articolo 28 della
1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 28 della
“g) non consegua l’autorizzazione sanitaria disciplinata, per le acque termali, dalle disposizioni di legge vigenti per esse.”.
2. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 28 della
3. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 28 della
“i) La mancata installazione degli apparecchi di misura di cui all’articolo 29;”.
Art. 20. Modifiche all’articolo 29 della
1. Nel comma 3 dell’articolo 29 della
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 29 della
“3 bis. Sono fatte salve le apparecchiature già installate in ottemperanza all’articolo 56 della
Art. 21. Modifiche all’articolo 31 della
1. Il comma 6 dell’articolo 31 della
“6. La non corretta installazione degli apparecchi di misura di cui all’articolo 29 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.”.
Art. 22. Modifiche all’articolo 32 della
1. Prima del comma 1 dell’articolo 32 della
“01. Ogni acqua minerale naturale e ogni acqua di sorgente è venduta con la denominazione assegnata dal Ministero della salute all’atto del riconoscimento.
02. La denominazione è il nome che il Ministero della salute, su proposta del richiedente, assegna all’acqua minerale naturale o all’acqua di sorgente nell’atto di riconoscimento della medesima.
03. La designazione commerciale è un nome di fantasia o un marchio commerciale diverso dalla denominazione.”.
Art. 23. Modifiche all’articolo 35 della
1. Ai commi 3 e 4 dell’articolo 35 della
Art. 24. Modifiche all’articolo 39 della
1. Il comma 1 dell’articolo 39 della
“1. Ogni stabilimento di imbottigliamento deve dotarsi di un piano di autocontrollo, in conformità a quanto previsto dal
2. Il comma 3 dell’articolo 39 della
“3. I soggetti esercenti attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e dell’acqua di sorgente devono compilare ed aggiornare un registro tecnico nel quale deve essere annotata la portata delle sorgenti da rilevarsi almeno una volta al mese o con la maggiore frequenza necessaria in relazione alle precipitazioni atmosferiche. Su tale registro devono essere riportati altresì tutti i dati rilevati con gli apparecchi di cui all’articolo 29.”.
Art. 25. Modifiche all’articolo 40 della
1. Al comma 1 della
Art. 26. Sostituzione dell’articolo 41 della
“Art. 41
Avvio dell’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente
1. L’avvio di una attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente è assoggettato ad una dichiarazione di inizio attività presentata al comune attestante il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 42 e dal
2. Il contenuto della dichiarazione è definito nel regolamento di cui all’articolo 49, con l’indicazione specifica della documentazione da presentare per ciascuna delle attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente.
3. L’attività può essere iniziata a seguito di eventuale sopralluogo di verifica da effettuarsi con le modalità di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare l’attività ed i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
5. Il comune trasmette la comunicazione di avvio dell’attività all’azienda USL competente per territorio ai fini della registrazione nell’anagrafe di cui all’articolo 15 del d.p.g.r. 40/2006.
6. Il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente è tenuto a comunicare al comune la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell’attività nonché ogni variazione significativa dell’attività, delle strutture o del ciclo produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 13 d.p.g.r. 40/2006.
Art. 27. Sostituzione dell’articolo 42 della
“Art. 42
Requisiti tecnici per l’utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente
1. Per l’utilizzazione dell’acqua minerale natuale e di sorgente la captazione deve essere protetta contro ogni pericolo di inquinamento in conformità a quanto previsto dall’articolo 33.
2. La captazione, le canalizzazioni, i serbatoi, e comunque tutti gli impianti destinati al contatto con l’acqua, devono essere realizzati con materiali adatti ad impedire qualsiasi modifica chimica, chimico-fisica, fisica e batteriologica dell’acqua e da consentire una efficace e rapida sanificazione.
3. I pozzi impiegati per l’emungimento dell’acqua minerale naturale o di sorgente devono avere le necessarie garanzie igieniche di protezione delle falde attraversate. Con il regolamento di cui all’articolo 49 sono definite le caratteristiche costruttive dei pozzi e delle opere di presa.”.
Art. 28. Abrogazione dell’articolo 43 della
1. L’articolo 43 della
Art. 29. Abrogazione dell’articolo 44 della
1. L’articolo 44 della
Art. 30. Sostituzione dell’articolo 45 della l.r. 38/ 2004
“Art. 45
Cause di cessazione dell’attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente
1. Il comune competente procede, secondo quanto previsto al comma 2 alla sospensione dell’attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente nei seguenti casi:
a) mancanza dei requisiti previsti dall’articolo 42 e dal
b) mancata applicazione delle procedure di autocontrollo di cui all’articolo 39 e delle eventuali azioni correttive a queste conseguenti;
c) presenza di inquinanti chimici, chimico-fisici e microbiologici alla sorgente o presso lo stabilimento;
d) esistenza di carenze impiantistiche strutturali di natura igienico sanitaria presso lo stabilimento;
e) effettuazione di operazioni sull’acqua diverse da quelle consentite dall’articolo 33;
f) utilizzazione di contenitori difformi rispetto a quanto previsto dall’articolo 37 per il confezionamento.
2. Qualora ricorra una delle fattispecie di cui al comma 1, il comune invia al soggetto interessato apposito atto di diffida con il quale prescrive l’eliminazione della irregolarità entro un congruo termine decorso inutilmente il quale dispone la cessazione dell’attività.
3. La cessazione dell’attività è pronunciata entro sessanta giorni dall’inizio d’ufficio del procedimento previa contestazione dei motivi all’interessato al quale viene fissato il termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
4. Si dispone comunque la cessazione dell’attività in caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione disciplinata dal capo I del titolo II della presente legge.
5. Il comune competente all’accertamento delle violazioni previste dal presente articolo procede al sequestro delle merci ove ne ricorrano i presupposti previsti dall’ordinamento amministrativo nei limiti previsti dallo stesso ordinamento con le forme e le modalità dallo stesso consentite.
Art. 31. Modifiche all’articolo 46 della
1. Il comma 1 dell’articolo 46 della
“1. Il controllo ufficiale sull’attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente è effettuato dalle aziende USL in conformità alle disposizioni del
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 46 della
“1 bis. Con regolamento d’attuazione sono individuate le modalità di svolgimento del controllo ufficiale sulle acque minerali naturali e di sorgente, e in particolare:
a) le procedure e le modalità del prelievo dei campioni delle acque minerali naturali e di sorgente e dell’esecuzione delle relative analisi compresi i criteri e le modalità per l’aggiornamento anticipato delle analisi in etichetta;
b) le modalità di trasporto dei campioni e la definizione del personale competente all’esecuzione dei prelievi e delle ispezioni;
c) le frequenze minime di controllo nelle varie parti della filiera;
d) le modalità di effettuazione dei controlli, ivi compresi quelli analitici, e di ripartizione dei costi;
e) i metodi analitici per la determinazione dei parametri chimici, chimico-fisici e microbiologici;
f) le procedure per l’emissione del giudizio di accettabilità sui campioni prelevati e per l’invio dei referti analitici;
g) le procedure di verifica della corretta applicazione del piano di autocontrollo.”.
Art. 32. Modifiche all’articolo 47 della
1. Il comma 1 dell’articolo 47 della
“1. Le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 47 della
“1 bis. Chiunque intraprenda l’esecuzione di operazioni sull’acqua diverse da quelle consentite ai sensi dell’articolo 33 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000,00 ad euro 50.000,00 ed alla contestuale sospensione dell’attività.”.
3. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 47 della
“b) il confezionamento di acqua minerale naturale o di acqua di sorgente in contenitori difformi rispetto a quanto previsto dall’articolo 37.”.
4. Il comma 6 dell’articolo 47 della
Art. 33. Modifiche all’articolo 48 della
1. Nel comma 1 dell’articolo 48 della
2. Nel comma 1 dell’articolo 48 della
3. Nel comma 2 dell’articolo 48 della
4. Nel comma 4 dell’articolo 48 della
5. Nel comma 5 dell’articolo 48 della
6. Il comma 6 dell’articolo 48 della
“6. Fatto salvo quanto disposto al comma 5, la Regione provvede alla definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto delle disposizioni della
7. Dopo il comma 7 dell’articolo 48 della
“7 bis. Le aziende USL provvedono a trasferire i dati relativi alle autorizzazioni all’utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente nell’anagrafe delle registrazioni prevista dal d.p.g.r 40/2006 ai fini del
Art. 34. Modifiche all’articolo 49 della
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 49 della
“a bis) le modalità di delimitazione del territorio oggetto di permesso di ricerca e di concessione;”.
2. Dopo la lettera a bis) del comma 1 dell’articolo 49 della
“a ter) i contenuti del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione;”.
3. Dopo la lettera a ter) del comma 1 dell’articolo 49 della
“a quater) l’indicazione della documentazione che l’istante deve presentare per la richiesta di permesso di ricerca e di concessione di coltivazione;”.
4. Dopo la lettera a quater) del comma 1 dell’articolo 49 della
“a quinquies) le modalità di pubblicazione di cui all’articolo 8 quater;”.
5. Dopo la lettera a quinquies) del comma 1 dell’articolo 49 della
“a sexies) le modalità di chiusura dei pozzi;”.
6. Dopo la lettera a sexies) del comma 1 dell’articolo 49 della
“a septies) le misure per la definizione della portata dei pozzi;”.
7. Dopo la lettera a septies) del comma 1 dell’articolo 49 della
“a octies) le modalità per l’effettuazione del monitoraggio.”.