§ 4.1.286 - L.R. 5 agosto 2009, n. 47.
Sospensione delle procedure elettorali dei consorzi di bonifica.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:05/08/2009
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Proroga degli organi dei consorzi di bonifica
Art. 2.  Sospensione delle procedure di elezione degli organi dei consorzi di bonifica
Art. 3.  Modifiche alla l.r. 72/2008


§ 4.1.286 - L.R. 5 agosto 2009, n. 47. [1]

Sospensione delle procedure elettorali dei consorzi di bonifica.

(B.U. 12 agosto 2009, n. 30)

 

PREAMBOLO

 

Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

 

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) ed in particolare l’articolo 2, comma 35;

 

Vista la legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica);

 

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 24 luglio 2009;

 

Considerato quanto segue:

1. E’ in fase di istruttoria da parte delle commissioni consiliari competenti del Consiglio regionale la proposta di legge n. 353 adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 29 giugno 2009 sul riordino dei consorzi di bonifica;

2. La proposta di cui al punto 1, partendo dall’esigenza del contenimento dei “costi della politica” come disposto dalla l.

244/2007, prevede una riduzione del numero dei consorzi e una diversa composizione degli organi, riducendone i rispettivi componenti;

3. Al fine di realizzare il processo di riordino e addivenire alla nuova organizzazione prospettata, la proposta prevede una disciplina transitoria per consentire il passaggio dei consorzi dall’assetto attuale, caratterizzato anche dalla presenza di organi provvisori, a quello a regime;

4. Alcuni consorzi attualmente in carica, avendo gli organi in scadenza entro il 31 dicembre 2009, hanno l’esigenza – nelle more di approvazione della proposta di riordino - di dare avvio in tempi brevi all’iter elettorale, al fine di rispettare le modalità ed i tempi già stabiliti nei rispettivi statuti;

5. La presente proposta di legge ha lo scopo di sospendere l’avvio delle suddette procedure elettorali, al fine di impedire lo svolgimento di consultazioni che risulterebbero un onere rilevante sia dal punto di vista amministrativo che finanziario e che, comunque, risulterebbero inutili in quanto da ripetersi in tempi brevi a seguito dell’entrata in vigore della legge di riordino;

6. Con la presente proposta di legge si è ritenuto inoltre opportuno individuare un termine ultimo di operatività per le commissioni provvisorie di amministrazione dei consorzi e per i commissari straordinari dei consorzi nominati ai sensi degli articoli 52 e 30 della l.r. 34/1994, nonché una data certa entro la quale dovranno concludersi le procedure elettorali per l’insediamento degli organi effettivi, prevedendo a tal fine anche l’abrogazione dell’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 72 (Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34) che non dispone niente in tal senso;

Si approva la seguente legge

 

Art. 1. Proroga degli organi dei consorzi di bonifica

1. Gli organi dei consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza entro il 31 dicembre 2009 continuano ad esercitare le rispettive funzioni fino all’entrata in vigore della disciplina regionale di riordino dei consorzi di bonifica e comunque non oltre il 30 giugno 2010.

2. La proroga di cui al comma 1 si applica altresì alle commissioni provvisorie e ai commissari straordinari nominati ai sensi degli articoli 52 e 30 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica).

 

     Art. 2. Sospensione delle procedure di elezione degli organi dei consorzi di bonifica

1. Le procedure per l’elezione degli organi dei consorzi di bonifica di cui all’articolo 1 sono sospese fino all’entrata in vigore della disciplina regionale di riordino dei consorzi di bonifica.

2. Le procedure di cui al comma 1 sono comunque attivate nei tempi utili per consentire l’insediamento dei nuovi organi non oltre il 1° luglio 2010.

 

     Art. 3. Modifiche alla l.r. 72/2008

1. L’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 72 (Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34) è abrogato.


[1] Abrogata dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 2010, n. 47.