Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 05/08/2009 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. Proroga degli organi dei consorzi di bonifica |
Art. 2. Sospensione delle procedure di elezione degli organi dei consorzi di bonifica |
Art. 3. Modifiche alla l.r. 72/2008 |
§ 4.1.286 - L.R. 5 agosto 2009, n. 47. [1]
Sospensione delle procedure elettorali dei consorzi di bonifica.
(B.U. 12 agosto 2009, n. 30)
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 24 luglio 2009;
Considerato quanto segue:
1. E’ in fase di istruttoria da parte delle commissioni consiliari competenti del Consiglio regionale la proposta di
2. La proposta di cui al punto 1, partendo dall’esigenza del contenimento dei “costi della politica” come disposto dalla l.
244/2007, prevede una riduzione del numero dei consorzi e una diversa composizione degli organi, riducendone i rispettivi componenti;
3. Al fine di realizzare il processo di riordino e addivenire alla nuova organizzazione prospettata, la proposta prevede una disciplina transitoria per consentire il passaggio dei consorzi dall’assetto attuale, caratterizzato anche dalla presenza di organi provvisori, a quello a regime;
4. Alcuni consorzi attualmente in carica, avendo gli organi in scadenza entro il 31 dicembre 2009, hanno l’esigenza – nelle more di approvazione della proposta di riordino - di dare avvio in tempi brevi all’iter elettorale, al fine di rispettare le modalità ed i tempi già stabiliti nei rispettivi statuti;
5. La presente proposta di legge ha lo scopo di sospendere l’avvio delle suddette procedure elettorali, al fine di impedire lo svolgimento di consultazioni che risulterebbero un onere rilevante sia dal punto di vista amministrativo che finanziario e che, comunque, risulterebbero inutili in quanto da ripetersi in tempi brevi a seguito dell’entrata in vigore della legge di riordino;
6. Con la presente proposta di legge si è ritenuto inoltre opportuno individuare un termine ultimo di operatività per le commissioni provvisorie di amministrazione dei consorzi e per i commissari straordinari dei consorzi nominati ai sensi degli articoli 52 e 30 della
Si approva la seguente legge
Art. 1. Proroga degli organi dei consorzi di bonifica
1. Gli organi dei consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza entro il 31 dicembre 2009 continuano ad esercitare le rispettive funzioni fino all’entrata in vigore della disciplina regionale di riordino dei consorzi di bonifica e comunque non oltre il 30 giugno 2010.
2. La proroga di cui al comma 1 si applica altresì alle commissioni provvisorie e ai commissari straordinari nominati ai sensi degli articoli 52 e 30 della
Art. 2. Sospensione delle procedure di elezione degli organi dei consorzi di bonifica
1. Le procedure per l’elezione degli organi dei consorzi di bonifica di cui all’articolo 1 sono sospese fino all’entrata in vigore della disciplina regionale di riordino dei consorzi di bonifica.
2. Le procedure di cui al comma 1 sono comunque attivate nei tempi utili per consentire l’insediamento dei nuovi organi non oltre il 1° luglio 2010.
Art. 3. Modifiche alla
1. L’articolo 3 della
[1] Abrogata dall'art. 6 della