§ 2.3.86 - L.R. 5 agosto 2010, n. 47.
Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:05/08/2010
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge
Art. 2.  Disposizioni sugli organi dei consorzi di bonifica regionali
Art. 3.  Disposizioni relative ai Consorzi di bonifica Padule di Fucecchio, Toscana centrale e Val di Chiana Aretina
Art. 4.  Compiti e funzioni del commissario straordinario
Art. 5.  Indennità
Art. 6.  Abrogazioni
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 2.3.86 - L.R. 5 agosto 2010, n. 47.

Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica.

(B.U. 9 agosto 2010, n. 36)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica);

 

Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 47 (Sospensione delle procedure elettorali dei consorzi di bonifica);

 

Vista la legge regionale 9 febbraio 2010, n. 8 (Sospensione delle procedure elettorali di alcuni consorzi di bonifica);

 

Considerato quanto segue:

1. Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia nella gestione del territorio, si intende procedere alla predisposizione di un testo unico di riordino generale della materia relativa alla difesa del suolo, nell’ambito del quale provvedere anche alla rivisitazione della disciplina dei consorzi di bonifica, che ne sono parte integrante, anche secondo gli indirizzi dell’intesa Stato-Regioni del settembre 2008;

2. Nelle more dell’approvazione del testo unico di cui al precedente capoverso, occorre dettare una disciplina transitoria per i consorzi di bonifica regionali, che garantisca nel contempo:

a) il funzionamento dei consorzi, che costituiscono soggetto essenziale nella gestione del territorio, con particolare riferimento alla difesa dal rischio idraulico ed idrogeologico;

b) il risparmio e la razionalizzazione della spesa, bloccando l’effettuazione di procedure elettorali per l’elezione di organi che saranno oggetto, a breve, di una nuova disciplina.

3. Si pone pertanto la necessità di bloccare le procedure elettorali che alcuni consorzi, prossimi alla scadenza, hanno già avviato al fine di consentire l’insediamento dei propri organi non oltre il 1° ottobre 2010, come previsto dalla l.r. 8/2010;

4. Occorre altresì bloccare lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi di tutti quei consorzi che saranno in scadenza fino all’approvazione del testo unico di riordino e comunque fino al 31 dicembre 2011;

5. Al fine di garantire la gestione amministrativa e programmatica e la prestazione dei servizi, è stata individuata la soluzione di sostituire gli organi di governo scaduti, attribuendo ai rispettivi presidenti uscenti le funzioni di commissario straordinario;

6. Per i consorzi che sono retti da una commissione provvisoria di amministrazione e da un commissario straordinario ai sensi degli articoli 52 e 30 della l.r. 34/94, la legge prevede disposizioni che tengono conto della loro specificità.

Approva la seguente legge

 

Art. 1. Oggetto della legge

1. La presente legge detta la disciplina transitoria degli organi dei consorzi di bonifica, da applicare nelle more dell’approvazione della riforma organica degli stessi nell’ambito del testo unico in materia di difesa del suolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2012 [1].

 

     Art. 2. Disposizioni sugli organi dei consorzi di bonifica regionali

1. Nelle more dell’approvazione del testo unico di cui all’articolo 1, salvo quanto previsto al comma 2, gli organi dei consorzi di bonifica in scadenza entro il 31 dicembre 2012 cessano alla data della scadenza e non sono rinnovati [2].

2. I collegi dei revisori dei conti in carica nei consorzi di bonifica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad esercitare le proprie funzioni fino all’approvazione della legge di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2012 [3].

3. Salvo quanto previsto all’articolo 3, le funzioni degli organi cessati dei consorzi di bonifica sono svolte dal presidente del consorzio di bonifica uscente in qualità di commissario straordinario.

 

     Art. 3. Disposizioni relative ai Consorzi di bonifica Padule di Fucecchio, Toscana centrale e Val di Chiana Aretina

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono dalle loro funzioni:

a) il consiglio dei delegati e la deputazione amministrativa del Consorzio di bonifica Padule di Fucecchio;

b) la consulta del Consorzio di bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell’ambiente della Toscana centrale;

c) la commissione provvisoria del Consorzio di bonifica Val di Chiana Aretina.

2. All’amministrazione dei consorzi di cui al comma 1, in qualità di commissario straordinario, provvede:

a) per il Consorzio di bonifica Padule di Fucecchio, il presidente in carica alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per il Consorzio di bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell’ambiente della Toscana centrale, il commissario straordinario nominato dalla provincia ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica).

c) per il Consorzio di bonifica Val di Chiana Aretina, il presidente della commissione provvisoria nominato dalla provincia ai sensi dell’articolo 52 della l.r. 34/1994.

 

     Art. 4. Compiti e funzioni del commissario straordinario

1. I commissari straordinari di cui agli articoli 2 e 3, esercitano le funzioni di ordinaria amministrazione che in base alla legislazione vigente sono di competenza del presidente del consorzio di bonifica, del consiglio dei delegati e della deputazione amministrativa.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 2 bis, i commissari straordinari adottano gli atti di straordinaria amministrazione solo se necessari e urgenti nel caso in cui la loro mancata adozione determini un pregiudizio per il consorzio [4].

2 bis. La Giunta regionale, sentite le province, stabilisce con deliberazione indirizzi operativi volti alla individuazione degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e definisce altresì gli atti di straordinaria amministrazione che devono essere adottati dai commissari straordinari previa acquisizione della autorizzazione della stessa Giunta regionale, che provvede al rilascio sentita la provincia territorialmente interessata [5].

3. Restano ferme le disposizioni della l.r. 34/1994 relative al controllo della provincia sugli atti dei consorzi.

4. Le funzioni e attività poste in essere dal commissario straordinario nonché i rapporti a qualsiasi titolo instaurati, sono oggettivamente e soggettivamente imputati al consorzio.

5. In caso di cessazione del commissario la provincia competente ai sensi della l.r. 34/1994 provvede a nominare un nuovo commissario.

 

     Art. 5. Indennità

1. Ai commissari straordinari di cui agli articoli 2 e 3, è attribuita un’eventuale indennità di funzione omnicomprensiva stabilita con atto successivo della Giunta regionale, tenuto conto delle disposizioni nazionali in materia e comunque non superiore al trattamento economico spettante al sindaco di un comune con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

2. L’indennità di cui al comma 1, è a carico del consorzio di bonifica.

 

     Art. 6. Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti:

a) legge regionale 5 agosto 2009 n. 47 (Sospensione delle procedure elettorali dei consorzi di bonifica);

b) legge regionale 9 febbraio 2010 n. 8 (Sospensione delle procedure elettorali di alcuni consorzi di bonifica).

 

     Art. 7. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[2] Comma così modificato dall'art. 56 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[3] Comma così modificato dall'art. 56 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[4] Comma così sostituito dall'art. 57 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[5] Comma inserito dall'art. 57 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.